CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e socio accomandatario BUOSO GIANLUCAe [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandante, rappresentati edifesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro diRoma, giusta procura speciale in atti– ricorrenti –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 498/33/2016 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata in data 27.1.2016, nonnotificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. Con processo verbale di constatazione del 6.3.2013, la Guardia diesercente attività di vendita e riparazione di motocicli nuovi e usati,Numero registro generale 16423/2016Numero sezionale 4274/2026Numero di raccolta generale 16407/2026Data pubblicazione 26/05/2026l'omessa contabilizzazione di operazioni passive e attive relative allacompravendita di motocicli, stante l'acquisto di alcune moto poirivendute, omettendo la registrazione sia dell'acquisto che dellacorrispondente vendita. In particolare, per l'anno d'imposta 2010, imilitari accertavano maggiori ricavi di euro 42.307,00 a fronte deiquali tuttavia venivano accertati anche costi corrispondenti perl'importo di euro 36.550,00. Analogamente, per l'anno 2011, laGuardia di finanza accertava maggiori ricavi per euro e 60.811,92 afronte dei quali tuttavia venivano accertati anche costi corrispondentiper l'importo di euro 40.064,72. Muoveva altresì talune contestazionirelative ad altri piccoli importi. La società presentava istanza diadesione al processo verbale di constatazione ex art. 5 bis del decretolegislativo numero 218/1997. A seguito di tale adesione, l'Agenziadelle Entrate - Direzione provinciale di Varese notificava alla società,in persona di entrambi i soci, gli atti di definizione numeroT93A2TE00401 per l'anno 2010 e numero T93A2TE00402 per l'anno2011, determinando il maggior reddito di impresa soltanto in base aimaggiori ricavi senza cioè dedurre i corrispondenti costi di acquisto.2. La società impugnava i detti atti di definizione innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Varese, la quale annullava gliconformità agli atti di adesione al p.v.c., previa considerazione deicosti.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglievainvece l’appello dell’Ufficio, non condividendo l'impostazione accoltanella decisione di primo grado, che si era limitata a ridisegnare ilcontenuto integrale del PVC per ricomprendervi anche i costi ivienunciati. Osservava che riconoscere l'impugnabilità dell'atto didefinizione non significava prescindere dalla dimensione sostanzialedel contenuto che il contribuente deduce concretamente in causaNumero registro generale 16423/2016Numero sezionale 4274/2026Numero di raccolta generale 16407/2026Data pubblicazione 26/05/2026come oggetto di contestazione. Nella fattispecie, il contribuente si eralimitato a sostenere che i componenti negativi di reddito (costi)dovevano essere riconosciuti in quanto accertati nel PVC, ma poichéda quest'ultimo non si ricavavano in merito elementi specifici didettaglio, nulla era stato dedotto dalla società circa la specificità,effettività, entità e inerenza e di quant'altro utile al fine di dimostrarein causa che tali costi potessero essere effettivamente riconosciuti. Népoteva tenersi conto di costi, prescindendosi da ogni elementoprobatorio circa la loro effettività e consistenza.4. Avverso la precitata sentenza la società e i soci in epigrafe hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «violazione dell’art. 5 bisdel decreto legislativo n. 218/1997, applicabile ratione temporis, aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.», le parti ricorrentiassumono che la C.T.R. avrebbe violato la norma in rubrica, che nonconsentiva, in caso di adesione integrale al p.v.c., alcuna attivitàvalutativa, né da parte dell’Agenzia delle Entrate, né da parte delgiudice tributario, non legittimati a mettere in discussione l’esistenzadei costi riconosciuti dai militari della Guardia di Finanza.2. Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce l’«omessamotivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.» per avere i giudici diappello omesso di pronunciarsi sulla deduzione, formulata in primogrado ( pag. 3 del ricorso) e reiterata in appello ( pagine 14-16 dellecontrodeduzioni in appello), secondo cui i maggiori costi accertati daiverificatori erano stati espressamente inclusi tra le violazioniNumero registro generale 16423/2016Numero sezionale 4274/2026Numero di raccolta generale 16407/2026Data pubblicazione 26/05/2026sostanziali in materia di imposte sui redditi, Iva ed Irap, conconseguente recupero dell’Iva dovuta sugli acquisti non regolarizzati,mentre l’Agenzia delle Entrate si era limitata a sanzionare l’omessaregistrazione dei suddetti costi, applicando la sanzione dell’Ivagravante sugli acquisti non fatturati, senza però riconoscerne il costoai fini delle imposte dirette e dell’Irap.2.1. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quantoconnessi, sono inammissibili.2.2. L' art. 5 bis, del decreto legislativo n. 218/1997, vigente rationetemporis (dal 2008 al 2015), statuisce che “1. Il contribuente puòprestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia diimposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensidell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentanol'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, edall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. L'adesione di cui al comma 1può' avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale delverbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giornisuccessivi alla data della consegna del verbale medesimo mediantecomunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate edall'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi allacomunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lostesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamentoparziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.”2.3. Questa Corte ha affermato che va riconosciuta al contribuente lapossibilità di impugnare «l'atto di definizione» per far valere la noncorrispondenza tra gli importi in esso esposti e quelli dovuti pereffetto dell'acquiescenza prestata al P.V.C.. Una diversainterpretazione, che precluda ogni tipo di sindacato anche quandoNumero registro generale 16423/2016Numero sezionale 4274/2026Numero di raccolta generale 16407/2026Data pubblicazione 26/05/2026l'Ufficio formalizzi un atto di definizione contenente contestazionimanifestamente erronee, si tradurrebbe in una limitazione dei dirittidel contribuente sanciti dall'art 24 Cost. (Cass. n. 4566/2020).2.4. Ciò posto, la censura, per come formulata, si appalesainammissibile, atteso che, in spregio all’onere dell’autosufficienzaimposto dall’art. 366 c.p.c., non viene innanzitutto riprodotto ilcontenuto integrale del processo verbale di constatazione nel quale,in tesi, sarebbero state quantificale le imposte dovute previasottrazione dei costi, né si indicano quanto meno le pagine del p.v.c.in cui tali costi sarebbero stati quantificati e riconosciuti come validicomponenti negativi del reddito.2.5. In secondo luogo, va osservato che la C.T.R. ha affermato, conaccertamento in fatto qui non censurabile, che nel processo verbale diconstatazione i costi non erano dettagliati, né erano stati valutati daimilitari, evidenziando che il p.v.c. si era limitato a rappresentare “percompletezza di trattazione” che la parte, pur avendo sostenuto costiper la valutazione dell'usato, pari ad euro 36.551,00 nel 2010 e pariad euro 40.064,72 nel 2011 (pagine 33 e 35 del p.v.c.), “gli stessinon sono transitati in contabilità” . I giudici di appello hanno pertantoritenuto che mancava ogni vaglio e concreta valutazione in merito adetti costi (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), qualificando taleparte del verbale quale mera “segnalazione” esulante dall’ambitodell’adesione vincolante per l’Agenzia delle Entrate.2.6. Orbene, per consolidato orientamento di questa Corte èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, come nel caso in esame ad unarivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dalgiudice di merito (Cass. Sez. U. n. Corte di Cassazione – copia nonNumero registro generale 16423/2016Numero sezionale 4274/2026Numero di raccolta generale 16407/2026Data pubblicazione 26/05/2026ufficiale 10 di 13 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.5987/2021, Cass. n. 3403/2024).3. Con il terzo ed ultimo motivo, rubricato «omessa pronuncia -violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.4, c.p.c.», si lamenta che i giudici di appello non abbiano esaminatole questioni rimaste assorbite in primo grado, riproposte da pagina 15a pagina 19 dell’atto di appello e precisamente: l’errato procedimentoadottato dall’Ufficio per la definizione della posizione dei soci, nonchégli evidenti errori di calcolo negli atti di definizione notificatidall’Agenzia delle Entrate, in quanto la liquidazione nel 2011 era deltutto inesistente, con evidente difetto di motivazione dell’atto, nonavendo l’Ufficio dedotto, ai fini Irap, l’ulteriore deduzione indicata alrigo IP68 della dichiarazione, effettivamente spettante e riconosciutaal foglio 34 del verbale di constatazione; né era stato detrattol’importo dell’acconto versato ( euro 100,009, indicato al rigo IR26 epure riconosciuto nel suddetto verbale. Infine, era non era stataesaminata l’eccezione, parimenti riproposta, circa l’inapplicabilitàdelle sanzioni al socio accomandante. L’Agenzia delle Entrate avevaesplicitamente ammesso davanti ai primi giudici che” le sanzioniirrogate alla società a titolo di Irap ed Iva non erano applicabili alsocio accomandante in sede di riscossione”, ma non risolveva laquestione delle sanzioni eventualmente irrogabili al socioaccomandante in sede di definizione della propria posizionepersonale.3.1. Anche tale censura è inammissibile.3.2. Per come si ricava dalla sentenza impugnata, la C.T.P. di Vareseaveva accolto il ricorso di primo grado, facendo riferimento soltantoalle componenti negative di reddito. La C.T.R., a sua volta, nonmenziona a pagina 2 le specifiche questioni che, secondo le ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16423/2016Numero sezionale 4274/2026Numero di raccolta generale 16407/2026Data pubblicazione 26/05/2026sarebbero rimaste “impropriamente “assorbite e che sarebbero stateriproposte nelle controdeduzioni.3.3. Questa Corte ha più volte chiarito che la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso,che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate e, per altro verso, che tali istanze siano state puntualmenteriportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentirela verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, insecondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto,non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione,quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminaredirettamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza alprincipio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, adempiuto all’onere di indicarli precisamente, nonessendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, masolo alla verifica degli stessi. (tra le più recenti, Cass. n.12695/2025).3.4. Le odierne ricorrenti avrebbero piuttosto dovuto proporre appelloincidentale, senonchè, poiché nel processo tributario sia l’appelloincidentale che la riproposizione delle questioni rimaste assorbite siformulano nelle controdeduzioni, da depositare, a pena diinammissibilità, entro il termine perentorio di sessanta giorni dallanotifica del ricorso in appello (cfr. Cass. n. 16285/2007), èpreliminare rilevare che le odierne ricorrenti, contravvenendoall’onere di cui all’art. 366 c.p.c., non hanno indicato la data dideposito delle controdeduzioni, al fine di consentire la preliminareNumero registro generale 16423/2016Numero sezionale 4274/2026Numero di raccolta generale 16407/2026Data pubblicazione 26/05/2026verifica della loro tempestività, presupposto necessario edindefettibile per l’insorgenza dell’obbligo di pronunciarsi da parte delgiudice.4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.5. Spese secondo soccombenza.6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle speseprocessuali, che liquida in euro 2.400,00, oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.5.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])