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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 29908/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28614/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 8 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 2559/2016 depositata il03/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. l a società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni con cui veniva richiesta l’imposta principale di registro in relazione al decreto ingiuntivo n. 4185/2010 emesso dal tribunale di Milano, il quale accertava che tra la delegante società auditorium di Milano e la delegata Fondazione orchestra sinfonica di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] ( delegatario) era stato pattuito un negozio giuridico di delegazione per effetto del quale aveva ingiunto alla Fondazione di pagare alla società [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 391.939,25.

Oltre accessori fiscali di legge ed interessi legali.; l’Ufficio qualificava ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 131/86 la scrittura privata enunciata nel decreto ingiuntivo come negozio di delegazione di debito ex art. 1268 cod.civ., la CTP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo applicabile l’imposta in misura proporzionale ma riducendo la base imponibile alla rata per cui era stato emesso il provvedimento monitorio.

Interponeva gravame l’ufficio per la violazione del cit. art. 20.

La CTR lombarda respingeva l’appello confermando la decisione di prime cure.

Ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe l’amministrazione finanziaria sulla base di un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 20 e 22 d.P.R. n. 131/86 nonché dell’art. 3 Tariffa Prima dello stesso decreto, ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c..

Replica con controricorso la società contribuente.

La società, in data 9 aprile 2019, ha presentato domanda di definizione della lite ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett.b e comma 3),del d.l. 23 ottobre 2018, n.119 convertito dalla legge n. 136 del 2018 e versava la prima rata dell'importo a tal fine dovuto.

L’Agenzia delle Entrate ha opposto il diniego alla predetta domanda con la motivazione che la controversia, in quanto vertente su atto di riscossione, non rientrerebbe tra quelle definibili in base al citato articolo 6 del d.l. n.119/2018; avverso detto diniego la contribuente ha proposto ricorso ai sensi del comma 12 dell'art.6 del d.l.119/2018. [OSCURATO:PERSONA]: Con il ricorso avverso il diniego di condono, la società ha dedotto che: - con riguardo all'avviso di liquidazione, contrariamente a quanto affermato dall'ufficio si verterebbe, nella specie, di un atto che, al di là della sua qualificazione nominale, contiene nella sostanza una vera e propria imposizione portata per la prima volta a conoscenza del contribuente, e ciò sulla base di una qualificazione giuridica (finanziamento infruttifero proporzionalmente tassabile ai fini dell'imposta di registro) operata in via interpretativa dall'ufficio e sulla base di documentazione estranea al decreto ingiuntivo; con riguardo all’avviso di liquidazione della imposta di registro erroneamente l'Ufficio ne aveva negato la definibilità.

Va accolto il ricorso avverso il diniego di definizione ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18.

Si premette che l'istanza di definizione della lite è stata allegata agli atti di causa, con il versamento dell’importo relativo, e che l'agenzia delle entrate ha dedotto a base del diniego unicamente il profilo costituito, come detto, dalla natura meramente riscossiovo e non impositivo dell'avviso opposto.

Questa conclusione non può tuttavia trovare condivisione.

Ricorre in proposito l’indirizzo espresso da Cass.SSUU n. 18298/21, secondo cui: in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva .

Si è osservato (Cass.n. 20683/21) che: In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale dà origine ad una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione .

In effetti, l'art.6, co. 1^, d.l. 119/18 stabilisce che: Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia .

Nel caso di specie sussistonotutti i presupposti di legge per la definizione, trattandosi di lite pendente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, e nella quale è parte l'agenzia delle entrate.

La lite ha poi ad oggetto proprio un atto impositivo, e non di mera liquidazione.

E' costante l'indirizzo di legittimità - formatosi su altra disposizione condonistica, ma analogamente strutturata - secondo cui in tema di condono fiscale ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell'ambito applicativo della legge n. 289 del 2002, art. 16, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto stesso.

Pertanto, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, la definizione dell'atto come "avviso di liquidazione" non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell'obbligazione tributaria ( v.

Cass.nn. 5158/14; 20731/10; 13136/16; Cass. n. 2536/23 ed altre).

Questa impostazione, incentrata su un criterio di effettività, è stata successivamente recepita anche dalla stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare 6/E del 1^ aprile 2019, dove si osserva (§ 2.3.4): con riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta di successione, si osserva che tali atti non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti .

Occorre tuttavia evidenziare che, ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, che prescinde dal "nomen iuris"utilizzato nella specie.

In tal senso si è espressa questa Corte con riferimento all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, volto a far valere "per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione" (Cass. 6 ottobre 2010, n. 20731).

In questo caso, infatti, l'avviso di liquidazione assume natura di atto impositivo, in quanto destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione.

Ciò premesso, nella specie l'avviso di liquidazione opposto opera sì la determinazione dell'imposta dovuta mediante l'aritmetica applicazione dell'aliquota del 3% sugli importi indicati nel decreto ingiuntivo ma, prima di questo, presuppone una qualificazione giuridica del negozio giuridico dedotto nell'ingiunzione stessa, poiché soltanto la natura giuridica di esso ne giustifica appunto la sottoposizione ad imposta in misura proporzionale sebbene secondo la CTR suscettibile di imposizione Iva.

Va infatti osservato che la natura pretensiva dell’avviso in questione è stata dedotta dalla contribuente fin dal ricorso originario, nel quale ha contestato la violazione del principio di alternatività registro-IVA.

Quanto detto comporta l'affermazione di effettiva definibilità - ed anzi di avvenuta definizione - della lite, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, anche concernente la legittimità dell’avviso.

Le spese di lite vengono compensate anche in ragione del sopravvenire in corso di causa del su richiamato specifico indirizzo interpretativo di legittimità in ordine ai presupposti di definibilità delle liti rinvenienti da avvisi liquidatori.

P.Q.M La Corte - accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione della lite pendente; - dichiara conseguentemente definibile la l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28614/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 8 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2559/2016 depositata il03/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. l a società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni con cui veniva richiesta l’imposta principale di registro in relazione al decreto ingiuntivo n. 4185/2010 emesso dal tribunale di Milano, il quale accertava che tra la delegante società auditorium di Milano e la delegata Fondazione orchestra sinfonica di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] ( delegatario) era stato pattuito un negozio giuridico di delegazione per effetto del quale aveva ingiunto alla Fondazione di pagare alla società [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 391.939,25. Oltre accessori fiscali di legge ed interessi legali.; l’Ufficio qualificava ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 131/86 la scrittura privata enunciata nel decreto ingiuntivo come negozio di delegazione di debito ex art. 1268 cod.civ., la CTP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo applicabile l’imposta in misura proporzionale ma riducendo la base imponibile alla rata per cui era stato emesso il provvedimento monitorio. Interponeva gravame l’ufficio per la violazione del cit. art. 20. La CTR lombarda respingeva l’appello confermando la decisione di prime cure. Ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe l’amministrazione finanziaria sulla base di un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 20 e 22 d.P.R. n. 131/86 nonché dell’art. 3 Tariffa Prima dello stesso decreto, ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.. Replica con controricorso la società contribuente. La società, in data 9 aprile 2019, ha presentato domanda di definizione della lite ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett.b e comma 3),del d.l. 23 ottobre 2018, n.119 convertito dalla legge n. 136 del 2018 e versava la prima rata dell'importo a tal fine dovuto. L’Agenzia delle Entrate ha opposto il diniego alla predetta domanda con la motivazione che la controversia, in quanto vertente su atto di riscossione, non rientrerebbe tra quelle definibili in base al citato articolo 6 del d.l. n.119/2018; avverso detto diniego la contribuente ha proposto ricorso ai sensi del comma 12 dell'art.6 del d.l.119/2018. [OSCURATO:PERSONA]: Con il ricorso avverso il diniego di condono, la società ha dedotto che: - con riguardo all'avviso di liquidazione, contrariamente a quanto affermato dall'ufficio si verterebbe, nella specie, di un atto che, al di là della sua qualificazione nominale, contiene nella sostanza una vera e propria imposizione portata per la prima volta a conoscenza del contribuente, e ciò sulla base di una qualificazione giuridica (finanziamento infruttifero proporzionalmente tassabile ai fini dell'imposta di registro) operata in via interpretativa dall'ufficio e sulla base di documentazione estranea al decreto ingiuntivo; con riguardo all’avviso di liquidazione della imposta di registro erroneamente l'Ufficio ne aveva negato la definibilità. Va accolto il ricorso avverso il diniego di definizione ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18. Si premette che l'istanza di definizione della lite è stata allegata agli atti di causa, con il versamento dell’importo relativo, e che l'agenzia delle entrate ha dedotto a base del diniego unicamente il profilo costituito, come detto, dalla natura meramente riscossiovo e non impositivo dell'avviso opposto. Questa conclusione non può tuttavia trovare condivisione. Ricorre in proposito l’indirizzo espresso da Cass.SSUU n. 18298/21, secondo cui: in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva . Si è osservato (Cass.n. 20683/21) che: In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale dà origine ad una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione . In effetti, l'art.6, co. 1^, d.l. 119/18 stabilisce che: Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia . Nel caso di specie sussistonotutti i presupposti di legge per la definizione, trattandosi di lite pendente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, e nella quale è parte l'agenzia delle entrate. La lite ha poi ad oggetto proprio un atto impositivo, e non di mera liquidazione. E' costante l'indirizzo di legittimità - formatosi su altra disposizione condonistica, ma analogamente strutturata - secondo cui in tema di condono fiscale ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell'ambito applicativo della legge n. 289 del 2002, art. 16, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto stesso. Pertanto, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, la definizione dell'atto come "avviso di liquidazione" non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell'obbligazione tributaria ( v. Cass.nn. 5158/14; 20731/10; 13136/16; Cass. n. 2536/23 ed altre). Questa impostazione, incentrata su un criterio di effettività, è stata successivamente recepita anche dalla stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare 6/E del 1^ aprile 2019, dove si osserva (§ 2.3.4): con riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta di successione, si osserva che tali atti non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti . Occorre tuttavia evidenziare che, ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, che prescinde dal "nomen iuris"utilizzato nella specie. In tal senso si è espressa questa Corte con riferimento all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, volto a far valere "per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione" (Cass. 6 ottobre 2010, n. 20731). In questo caso, infatti, l'avviso di liquidazione assume natura di atto impositivo, in quanto destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione. Ciò premesso, nella specie l'avviso di liquidazione opposto opera sì la determinazione dell'imposta dovuta mediante l'aritmetica applicazione dell'aliquota del 3% sugli importi indicati nel decreto ingiuntivo ma, prima di questo, presuppone una qualificazione giuridica del negozio giuridico dedotto nell'ingiunzione stessa, poiché soltanto la natura giuridica di esso ne giustifica appunto la sottoposizione ad imposta in misura proporzionale sebbene secondo la CTR suscettibile di imposizione Iva. Va infatti osservato che la natura pretensiva dell’avviso in questione è stata dedotta dalla contribuente fin dal ricorso originario, nel quale ha contestato la violazione del principio di alternatività registro-IVA. Quanto detto comporta l'affermazione di effettiva definibilità - ed anzi di avvenuta definizione - della lite, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, anche concernente la legittimità dell’avviso. Le spese di lite vengono compensate anche in ragione del sopravvenire in corso di causa del su richiamato specifico indirizzo interpretativo di legittimità in ordine ai presupposti di definibilità delle liti rinvenienti da avvisi liquidatori. P.Q.M La Corte - accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione della lite pendente; - dichiara conseguentemente definibile la l
Decreto Cassazione n. 29908/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris