CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 1985
Cassazione n. 30231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/05/1985 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del Tribunale di sorveglianza di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Salerno confermava quella emessa il 13 aprile 2021 dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di presofferto compreso tra il 26 settembre 2016 e il 26 settembre 2018. Osservava il Tribunale come alla concessione del beneficio fosse ostativa la pendenza, in capo all'interessato, di un procedimento penale, relativo ai «reati di cui agli artt. 512 bis e 416 bis cp contestatigli in data 28/7/2018», la cui gravità sarebbe sintomatica di mancata sua adesione al trattamento per il semestre in corso e per i tre antecedenti. 2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo. In esso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando il principio, valevole rispetto al beneficio della liberazione anticipata, della tendenziale valutazione frazionata per semestri, e sostenendo che, nei relativi apprezzamenti, il giudice di merito dovrebbe tener conto dell'adesione reale del soggetto all'opera rieducativa, indagandola sulla base di elementi significativi, senza affidarsi ad automatismi collegati alla mera esistenza di carichi pendenti, rispetto ai quali, peraltro, egli si era sempre proclamato innocente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo pacifici arresti della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di sorveglianza, funzionale al riconoscimento della liberazione anticipata, possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti, con la verosimiglianza indiziaria, la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498-01; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695- 01; Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro r Rv. 215125-01). Dall'esito di siffatta valutazione, che deve muovere anzitutto da un'adeguata ricognizione delle condotte, dipende altresì l'eventuale formulazione di quel giudizio di significatività e gravità, che solo consente la negazione anche retrospettiva del beneficio (da ultimo, (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021 Tabet, Rv. 280522-01). 3. L'ordinanza impugnata, come esattamente denuncia il ricorrente, è in proposito inappagante. Essa richiama e fa valere, quale pendenze ostative, astratti titoli di reato, ma non si sofferma in alcun modo sulle corrispondenti condotte, di cui non descrive minimamente il substrato materiale. Neppure è chiara l'epoca di pretesa loro consumazione, perché si fa riferimento solo alla data della contestazione. In assenza di una più precisa determinazione delle imputazioni elevate, e di ogni valutazione di merito sulla loro concreta consistenza e sulla possibile interferenza con il trattamento e i suoi esiti, l'espresso giudizio di ineffettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non appare adeguatamente correlato alla specificità del caso che lo riguarda e si riduce a un inaccettabile automatismo. 4. Segue l'annullamento del provvedimento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha adottato per rinnovata valutazione in aderenza ai principi suesposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di so