CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44567/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 02/10/2019 dal Giudice di Pace di Palermo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 02/10/2019 il Giudice di Pace di Palermo giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli ex art. 14, comma 5- ter, d.lgs. 28 luglio 1998, n 286, accertato a Monreale il 12/02/2019, condannando l'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di 10.000,00 euro di multa. I fatti di reato, nella loro consistenza materiale, appaiono incontroversi, riguardando la permanenza illegale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel territorio italiano, a Monreale, dove veniva sottoposto a controllo dai Carabinieri, nonostante l'ordine di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore di Palermo il 13/09/2018. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva appello, correttamente qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Palermo, articolando quattro censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 143 cod. proc. pen., conseguente alla mancata traduzione in una lingua conosciuta da Sulayman degli atti processuali, non essendosi acquisita la certezza della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere l'imputato legittimato a restare in Italia, in forza dello stato di necessità in cui versava, su cui il Giudice di Pace di Palermo si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che inducevano a ritenere insussistente la particolare tenuità del fatto di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], di cui si invocava l'applicazione. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, che, nel caso di specie, si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], così come correttamente qualificato dalla Corte di appello di Palermo, è infondato. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 143 cod. proc. pen., conseguente alla mancata traduzione in una lingua conosciuta da Sulayman degli atti processuali, non essendosi acquisita la certezza della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso che l'ordine di espulsione presupposto - emesso dal Questore di Palermo il 13/09/2018 - era stato tradotto in lingua inglese, indicata come conosciuta da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna illegittimità relativamente al procedimento amministrativo all'esito del quale il ricorrente veniva espulso. Si aggiunga che è incontroverso che l'imputato, quantomeno dal 2014, risiedeva in Italia e conosceva la lingua italiana, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva compiuto gli accertamenti da cui traeva origine il presente procedimento penale. Di tale conoscenza, del resto, si dava atto nei verbali di udienza del processo penale conclusosi con l'emissione della decisione impugnata, rendendo, anche sotto questo profilo, destituita di fondamento la censura difensiva. Occorre, pertanto, ribadire che gli atti amministrativi presupposti erano stati tradotti in una lingua conosciuta da [OSCURATO:PERSONA] e che gli atti del presente procedimento penale erano stati redatti in lingua italiana, perché era emersa la conoscenza di tale lingua, in conseguenza della lunga permanenza in Italia dell'imputato (Sez. 1, n. 45359 del 14/07/2015, Mohuid, Rv. 265389-01; Sez. 1, n. 24698 del 10/02/2015, Rabah, Rv. 263924-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] legittimato a restare in Italia, in forza dello stato di necessità in cui versava a causa delle sue condizioni di disagio socio-economico, su cui il Giudice di Pace di Palermo si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Osserva il Collegio che la fattispecie dell'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm. postula in capo allo straniero il requisito della possibilità di agire, che risulta esplicitato dalla formula dell'insussistenza di un giustificato motivo per l'inottemperanza all'ordine di allontanamento dello straniero dal territorio italiano. Ne consegue che il riferimento all'assenza di un giustificato motivo contribuisce a delineare la tipicità del reato contestato a Sulayman, atteggiandosi a elemento costitutivo della fattispecie, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810-01; Sez. 1, n. 55 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vucitrna, Rv. 249494- 01) Deve, inoltre, rilevarsi che il carattere flessibile della clausola dell'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm. si giustifica con l'impossibilità di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare l'inosservanza del precetto e - come da ultimo ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 30012 del 13/07/2021, Diame, non mass.) - rispetta il principio di tassatività, escludendo la rilevanza penale delle ipotesi in cui l'ordine è inesigibile. Occorre, pertanto, avere riguardo «a situazioni ostative di particolare rilevanza, che devono emergere nel caso concreto, incidendo sulla stessa possibilità, soggettiva e oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola estremamente difficoltosa» (Sez. 1, n. 30012 del 13/07/2021, Diame, cit.). Sul punto, per meglio inquadrare la clausola del giustificato motivo prevista dalla fattispecie in esame, si ritiene utile richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., il «giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma» (Sez. 1, n. 3959 del 13/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264936-01).In questa cornice, la doglianza, così come prospettata dalla difesa del ricorrente, appare connotata da genericità, atteso che, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo a escludere la configurabilità del reato contestato a Sulayman ex art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., non era sufficiente il richiamo alla situazione di disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante, che non poteva essere valutata isolatamente, ma solo in correlazione ad altre situazioni ostative, che dovevano essere quantomeno prospettate. L'imputato, invero, non adempiva ai suoi oneri di allegazione processuale, con la conseguenza che non può dolersi dell'omessa valutazione di condizioni ostative, non avendo fornito alcuna indicazione, sia pure minima, su tali, meramente asserite, preclusioni (Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassern, Rv. 268212-01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241016-01). Né, per altro verso, Sulayman forniva elementi idonei a consentire di valutare positivamente i suoi comportamenti, nell'arco temporale compreso tra l'ordine di allontanamento e il controllo di polizia che lo riguardava; tra questi comportamenti, occorre richiamare, a titolo esemplificativo, l'essersi attivato per procurarsi un documento valido per l'espatrio ovvero per farsi anticipare le somme necessarie al rimpatrio. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Deve ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che inducevano a ritenere insussistente la particolare tenuità del fatto di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm. Osserva il Collegio che, nel caso di specie, l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita dell'imputato, della sua condizione di recidivo e del controllo di polizia dal quale traeva origine il presente procedimento penale. Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse del ricorrente, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della reiterazione delle condotte illecite contestate a Sulayman, in un arco temporale pluriennale, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il terzo motivo di ricorso. 5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, in regime di prevalenza, che, nel caso di specie, si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti oggetto di contestazione, che appaiono vagliati dal Giudice di Pace di Palermo nel rispetto dei parametri dosimetrici previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita posta in essere dal ricorrente ex art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., che non consentivano la mitigazione sanzionatoria invocata. Ne discende che, tenuto conto del contesto nel quale maturava la determinazione criminosa di Suleyman, nella sentenza impugnata veniva compiuta una valutazione dosimetrica dei fatti di reato ascrittigli rispettosa dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel considerare la quale non si può non richiamare la condizione di recidivo dell'imputato, correttamente evidenziata dal Giudice di Pace di Palermo. Si consideri, infine, che le attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche in regime di prevalenza - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso. 6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spes