CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02381/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), è manifestamente infondato e del tutto generico, atteso che: - la circostanza in discorso - come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - ricorre allorché l'agente, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione, non occorrendo che la violenza sia esercitata sulla res oggetto di sottrazione ma essendo integrata anche qualora la violenza sia esercitata su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all'amotio della prima (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042); - la pronuncia impugnata ha ritenuto che nella specie sia stato forzato e rimosso un lucchetto posto a protezione del serbatoio del gasolio (oggetto materiale del reato) e il ricorrente non ha neppure dedotto un travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci