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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 17994/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata.

La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 10, d.

Igs. 74/2000, poiché egli quale amministratore consegnava la documentazione contabile dell'azienda a [OSCURATO:PERSONA], relativa agli anni nei quali era stata omessa la dichiarazione fiscale, senza indicargli il contenuto della documentazione; Paganelli non sapendo che si trattava della documentazione contabile non la custodiva idoneamente.

La circostanza della consegna ad un terzo della documentazione contabile - proprio degli anni nei quali era stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi - per la Corte di appello costituisce la prova del dolo d'evasione.

Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.

È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 10, d. Igs. 74/2000, poiché egli quale amministratore consegnava la documentazione contabile dell'azienda a [OSCURATO:PERSONA], relativa agli anni nei quali era stata omessa la dichiarazione fiscale, senza indicargli il contenuto della documentazione; Paganelli non sapendo che si trattava della documentazione contabile non la custodiva idoneamente. La circostanza della consegna ad un terzo della documentazione contabile - proprio degli anni nei quali era stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi - per la Corte di appello costituisce la prova del dolo d'evasione. Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17994/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris