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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25079/2023

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 1507 0 /20 22 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa come per legge (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8698 / 10 / 21 depositata i n data 13 / 1 2 /20 2 1 , non notificata, Oggetto: IVA–operazioni soggettivamenteinesistenti - provaperpresunzioni - Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 9 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamento notificatoleper l'anno 2013 con il quale era contestato l'utilizzo difatture per operazioni soggettivamente inesistenti con indebita detrazionedi iva oltre a interessi e sanzioni; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la contribuente ; con la pronuncia impugnata l a CTR ha disattesoil gravame della società ritenendo provata l’inesistenza soggettiva delle operazioni contestate e non prova to l’adempimento da parte della contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. dell’elementare obbligo di diligenza , anche attesa la novità del rapportodi fornitura ; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a unsolo motivo , in realtà contenente due censure ; - resiste con controricorso l' A mministrazione finanziaria; Consideratoche: - la sola censura dedotta dalla società contribuente si incentra sulla violazione dell’art. 19 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell'appelloerroneamente ritenuto sussistenti, i gravi, precisi e concordanti indizi di gravi tà richiamati dalla legge e dalla giurisprudenzaai fini della prova presuntiva da parte dell'Ufficio, rendendosul punto motivazione errata e contraddittoria; - il motivo risulta infondato, in entrambe le articolazioni delle quali sicompone; - in primo luogo , quanto alla denunciata insussistenza degli elementi indiziari. atti a fondare la prova presuntiva a favore dell'Ufficio, in realtà dalla lettura della pronuncia gravata si evince come gli stessi sono stati del tutto correttamente e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 precisamenteindividua ti in circostanze a tali fini chiaramente e univocamentesignificative della illiceità delle operazioni oggetto dicontrollo; - si tratta delle circostanze, puntualmente esaminate in ampia e convincentemotivazione, relative all'essere la società fornitrice BLUOIL “un evasore totale, una società « cartiera » , priva della pur minima consistenza aziendale formalmente intestata ad un meroprestanome tale battaglia rosa che si era strumentalmente interposta tra i reali autori delle transazioni commerciali ha lo scopodi perpetrare un'ingente frode iva determinata dalla falsa attribuzione della qualifica di « esportatore abituale » e dai conseguenti benefici fiscali legittimamente conseguiti” (pag. 11 sentenzaimpugnata, secondo capoverso); nel non essere di fatto essa “intervenuta nelle transazioni commerciali in questione, concretamente realizzate dai primi cedenti ([OSCURATO:SOCIETA].) e gli acquirenti finali (tra cui [OSCURATO:SOCIETA]. , odierna ricorrente)e che le società clienti avevano acquistato il prodotto adun p rezzo concorrenziale (portando in detrazione sia il costo che la relativa imposta IVA)”; nella mancata indicazione delle modalitàdi gestione del rapporto di acquisto, in quanto la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA] “non conservava alcuna memoria dell'indirizzoe-mail utilizzato dalla BLU.OIL e per giunta la copia dellacorrispondenza telematica era però andata persa a seguito diattacco informatico subito nel periodo considerato” (pag. 12 sentenzaimpugnata, secondo capoverso); tale attacco però non erastato pro vato; nel fatto che il rapporto commerciale era stato intrattenutosolo nel 2013, anno in cui “la società pur avendo una propria abituale rete di fornitura aveva ritenuto di aumentare l'acquisto dei prodotti petroliferi ricercando però ulteriori fornitori”(pag. 12 sentenza impugnata, penultimo periodo); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - vi erano poi le ulteriori circostanz e secondo le quali “tutti i rapporticommerciali e i relativi regolamenti finanziari anche con le banche erano stati intrattenuti personalmente con tale BorrielloLuigi che sia rappresentato come rappresentante della BLUOIL, ma che non aveva alcuna carica ufficiale all'int erno della BLUOIL” (pag. 2 sentenza impugnata); ancora, era provata la “mancata produzi one in sede di contraddittorio di qualunque documento, ricerca, visura, di CCIAA o richiesta di notizie per verificarel’esistenza, la consistenza e l’affidabilità dell a cartiera BLUOIL” (pag. 2 quartultimo periodo); - ebbene, tali elementi sopra sintetizzati ben potevano, come ha ritenuto la CTR, ampiamente consistere proprio in quegli elementi oggettivi specifici tali da poter far presumere l’esistenzadi operazioni so ggettivamente inesistenti, a fronte dei qualielementi sorgeva l’obbligo, per il contribuente che ne fosse a conoscenza, o che avrebbe dovuto esserne a conoscenza usandola massima diligenza ragionevolmente da questi esigibile, inragione della qualità pro fessionale ricoperta , di da prova della propriamassima diligenza - infatti, per costante giurisprudenza di questo Giudice della Legittimità (in ultimo, tra molte, Cass. Sez.5, Sentenza n. 24471 del 09/08/2022) i n tema di detrazionedell'IVA, in caso di operazioni che siano qualificate e contestate come soggettivamente inesistenti , l' A mministrazione finanziariaha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente espe rto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmenteinesistente il contraente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscalee d i aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal f ine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti,né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci odei servizi ; - la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ispirato e conferma tali conclusioni, sia pure sottolineando come è giusti che il contribuente non può soffrire conseguente pregiudizievoli dal comportamentofiscale del terzo (CGUE, sentenza del 21.6.2012, causa C - 80/11) ; nondimeno, sul piano probatorio, la giurisprudenza di questa Corte, in tema di detrazione iva correlata ad operazion i ritenute inesistenti, afferma i coerenza con la Corte dell’Unione che la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, può esserefornita dall'Amministr azione anche mediante presunzioni - come espressamente prevede l'art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633 - valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementisintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della m inima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l'immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimentodell'attività economica e la non corrisp ondenza tra i cedentie la società coinvolta nell'operazione, (sez.

V, n. 5339 del2020); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - quanto poi al l’ulteriore profilo del motivo, inerente il vizio di motivazione,la doglianza è all’evidenza infondat a , avendo la CTR ampiamente e chiaramente, senza alcuna contraddizione, espressole ragioni che – alla luce delle prove complessivamente dedottee delle difese proposte dalle parti – l’hanno condotta a decisione; - sul punto, va ricordato che (tra plurime pronunce, si veda Cass. Sez.L., Sentenza n. 17196 del 17/08/2020) i l vizio dimotivazione contraddittoria sussiste solo in pre senza di un contrasto che risulti insanabile tra le argomentazioni addotte nellasentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudicedi prime cure, né in caso di contrasto - pur denunciabile sottoaltri profili - tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenutodi altre prove e documenti ; - ciò posto, è poi anche evidente come il motivo , nel soffermarsi a più riprese sul contenuto dei DAS e sulla paternità della loro redazione(pagg. 13 seguenti) , a sollecitare nel concreto la Corte aun riesame del merito (la CTR invero tratta il profilo con ampia echiara motivazione a pag. 13 della pronuncia) , operazione che nonè consentita al g iudice di Legittimità ; - va sul punto, in ultimo, ricordato che è del tutto ferma questa Corte nel ritenere ( tra più sentenz e in argomento si veda la recente Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021) che lavalutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioniin ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicch é rimane estranea al vizio previsto da ll'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura voltaa criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a normadell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreattendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione delvizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenutanella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diver sa interpreta zione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiutidal giudice di merito ; - conclusivamente, alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorsova rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilite che liquida in euro 5.800 ,00 oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1507 0 /20 22 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa come per legge (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8698 / 10 / 21 depositata i n data 13 / 1 2 /20 2 1 , non notificata, Oggetto: IVA–operazioni soggettivamenteinesistenti - provaperpresunzioni - Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 9 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamento notificatoleper l'anno 2013 con il quale era contestato l'utilizzo difatture per operazioni soggettivamente inesistenti con indebita detrazionedi iva oltre a interessi e sanzioni; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la contribuente ; con la pronuncia impugnata l a CTR ha disattesoil gravame della società ritenendo provata l’inesistenza soggettiva delle operazioni contestate e non prova to l’adempimento da parte della contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. dell’elementare obbligo di diligenza , anche attesa la novità del rapportodi fornitura ; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a unsolo motivo , in realtà contenente due censure ; - resiste con controricorso l' A mministrazione finanziaria; Consideratoche: - la sola censura dedotta dalla società contribuente si incentra sulla violazione dell’art. 19 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell'appelloerroneamente ritenuto sussistenti, i gravi, precisi e concordanti indizi di gravi tà richiamati dalla legge e dalla giurisprudenzaai fini della prova presuntiva da parte dell'Ufficio, rendendosul punto motivazione errata e contraddittoria; - il motivo risulta infondato, in entrambe le articolazioni delle quali sicompone; - in primo luogo , quanto alla denunciata insussistenza degli elementi indiziari. atti a fondare la prova presuntiva a favore dell'Ufficio, in realtà dalla lettura della pronuncia gravata si evince come gli stessi sono stati del tutto correttamente e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 precisamenteindividua ti in circostanze a tali fini chiaramente e univocamentesignificative della illiceità delle operazioni oggetto dicontrollo; - si tratta delle circostanze, puntualmente esaminate in ampia e convincentemotivazione, relative all'essere la società fornitrice BLUOIL “un evasore totale, una società « cartiera » , priva della pur minima consistenza aziendale formalmente intestata ad un meroprestanome tale battaglia rosa che si era strumentalmente interposta tra i reali autori delle transazioni commerciali ha lo scopodi perpetrare un'ingente frode iva determinata dalla falsa attribuzione della qualifica di « esportatore abituale » e dai conseguenti benefici fiscali legittimamente conseguiti” (pag. 11 sentenzaimpugnata, secondo capoverso); nel non essere di fatto essa “intervenuta nelle transazioni commerciali in questione, concretamente realizzate dai primi cedenti ([OSCURATO:SOCIETA].) e gli acquirenti finali (tra cui [OSCURATO:SOCIETA]. , odierna ricorrente)e che le società clienti avevano acquistato il prodotto adun p rezzo concorrenziale (portando in detrazione sia il costo che la relativa imposta IVA)”; nella mancata indicazione delle modalitàdi gestione del rapporto di acquisto, in quanto la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA] “non conservava alcuna memoria dell'indirizzoe-mail utilizzato dalla BLU.OIL e per giunta la copia dellacorrispondenza telematica era però andata persa a seguito diattacco informatico subito nel periodo considerato” (pag. 12 sentenzaimpugnata, secondo capoverso); tale attacco però non erastato pro vato; nel fatto che il rapporto commerciale era stato intrattenutosolo nel 2013, anno in cui “la società pur avendo una propria abituale rete di fornitura aveva ritenuto di aumentare l'acquisto dei prodotti petroliferi ricercando però ulteriori fornitori”(pag. 12 sentenza impugnata, penultimo periodo); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - vi erano poi le ulteriori circostanz e secondo le quali “tutti i rapporticommerciali e i relativi regolamenti finanziari anche con le banche erano stati intrattenuti personalmente con tale BorrielloLuigi che sia rappresentato come rappresentante della BLUOIL, ma che non aveva alcuna carica ufficiale all'int erno della BLUOIL” (pag. 2 sentenza impugnata); ancora, era provata la “mancata produzi one in sede di contraddittorio di qualunque documento, ricerca, visura, di CCIAA o richiesta di notizie per verificarel’esistenza, la consistenza e l’affidabilità dell a cartiera BLUOIL” (pag. 2 quartultimo periodo); - ebbene, tali elementi sopra sintetizzati ben potevano, come ha ritenuto la CTR, ampiamente consistere proprio in quegli elementi oggettivi specifici tali da poter far presumere l’esistenzadi operazioni so ggettivamente inesistenti, a fronte dei qualielementi sorgeva l’obbligo, per il contribuente che ne fosse a conoscenza, o che avrebbe dovuto esserne a conoscenza usandola massima diligenza ragionevolmente da questi esigibile, inragione della qualità pro fessionale ricoperta , di da prova della propriamassima diligenza - infatti, per costante giurisprudenza di questo Giudice della Legittimità (in ultimo, tra molte, Cass. Sez.5, Sentenza n. 24471 del 09/08/2022) i n tema di detrazionedell'IVA, in caso di operazioni che siano qualificate e contestate come soggettivamente inesistenti , l' A mministrazione finanziariaha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente espe rto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmenteinesistente il contraente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscalee d i aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal f ine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti,né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci odei servizi ; - la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ispirato e conferma tali conclusioni, sia pure sottolineando come è giusti che il contribuente non può soffrire conseguente pregiudizievoli dal comportamentofiscale del terzo (CGUE, sentenza del 21.6.2012, causa C - 80/11) ; nondimeno, sul piano probatorio, la giurisprudenza di questa Corte, in tema di detrazione iva correlata ad operazion i ritenute inesistenti, afferma i coerenza con la Corte dell’Unione che la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, può esserefornita dall'Amministr azione anche mediante presunzioni - come espressamente prevede l'art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633 - valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementisintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della m inima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l'immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimentodell'attività economica e la non corrisp ondenza tra i cedentie la società coinvolta nell'operazione, (sez. V, n. 5339 del2020); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - quanto poi al l’ulteriore profilo del motivo, inerente il vizio di motivazione,la doglianza è all’evidenza infondat a , avendo la CTR ampiamente e chiaramente, senza alcuna contraddizione, espressole ragioni che – alla luce delle prove complessivamente dedottee delle difese proposte dalle parti – l’hanno condotta a decisione; - sul punto, va ricordato che (tra plurime pronunce, si veda Cass. Sez.L., Sentenza n. 17196 del 17/08/2020) i l vizio dimotivazione contraddittoria sussiste solo in pre senza di un contrasto che risulti insanabile tra le argomentazioni addotte nellasentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudicedi prime cure, né in caso di contrasto - pur denunciabile sottoaltri profili - tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenutodi altre prove e documenti ; - ciò posto, è poi anche evidente come il motivo , nel soffermarsi a più riprese sul contenuto dei DAS e sulla paternità della loro redazione(pagg. 13 seguenti) , a sollecitare nel concreto la Corte aun riesame del merito (la CTR invero tratta il profilo con ampia echiara motivazione a pag. 13 della pronuncia) , operazione che nonè consentita al g iudice di Legittimità ; - va sul punto, in ultimo, ricordato che è del tutto ferma questa Corte nel ritenere ( tra più sentenz e in argomento si veda la recente Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021) che lavalutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioniin ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicch é rimane estranea al vizio previsto da ll'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura voltaa criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a normadell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreattendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione delvizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenutanella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diver sa interpreta zione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiutidal giudice di merito ; - conclusivamente, alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorsova rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilite che liquida in euro 5.800 ,00 oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma
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