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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05935/2023

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 961-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] 02538200615, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], VIA

V. [OSCURATO:PERSONA] N.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza n. 204/31/2013 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2014 n. 00961 sez.V- ud. 13-01-2023 2- Rg 961/2014 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnaz'ione di avviso di accertamento per Ires anno 2007 da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. - in qualità di società consolidante del reddito della SERIHG s.r.I., emesso a seguito di rigetto della istanza di disapplicazione della disciplina delle cd. società di comodo- ha respinto l'appello dell'Ufficio.

La CTP di Caserta aveva accolto il ricorso della società per mancanza dei presupposti della rettifica, ritenendo la società fosse operativa, essendo i ricavi dichiarati superiori a quelli medi presunti; per carenza di motivazione dell'atto impositivo; per insussistenza dei presupposti per accertare il reddito di partecipazione dell'impresa [OSCURATO:SOCIETA], risultando anche tale società operativa - con ricavi superiori a quelli presunti- essendo stata altresil provata la circostanza che la costruzione dell'immobile oltre il primo esercizio era stata determinata da cause non imputabili, sicché nessun reddito poteva essere accertato.

La CTR ha motivato il rigetto dell'appello dell'Ufficio sulla mancata dimostrazione dell'operatività della società, avendo peraltro lo stesso Ufficio confermato che i ricavi effettivi erano superiori ai ricavi presunti, con conseguente carenza del presupposto impositivo, ex art. 30

I. 724/1994; ha rilevato la carenza di motivazione dell'atto impositivo, inidoneo a spiegare le ragioni della pretesa impositiva, ex art. 39 dpr 600/73, con conseguente vizio di motivazione; ha ritenuto non provata dall'Ufficio la condizione di non operatività della [OSCURATO:SOCIETA].

Ha confermato pertanto la sentenza di primo grado anche con riferimento al reddito di partecipazione della società [OSCURATO:SOCIETA] nella misura del 50%, in quanto non oggetto di specifiche deduzioni nell'atto di appello.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo stata la questione decisa con sentenza passata in giudicato nei confronti della di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], col riconoscimento dell'operatività delle società (CTR Campania 216/12 dep. 12.7.2012), eccependo in via subordinata l'opponibilità della sentenza favorevole al debitore in solido.

Deposita successiva istanza.

Considerato che: Con istanza del 9 gennaio 2023, [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1 co. 186 s.s. della i. n. 197/2022, intendendo avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti ivi prevista; la norma citata prevede che le controversie definibili sono sospese se la parte dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 961-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] 02538200615, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], VIA V. [OSCURATO:PERSONA] N.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza n. 204/31/2013 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2014 n. 00961 sez.V- ud. 13-01-2023 2- Rg 961/2014 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnaz'ione di avviso di accertamento per Ires anno 2007 da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. - in qualità di società consolidante del reddito della SERIHG s.r.I., emesso a seguito di rigetto della istanza di disapplicazione della disciplina delle cd. società di comodo- ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTP di Caserta aveva accolto il ricorso della società per mancanza dei presupposti della rettifica, ritenendo la società fosse operativa, essendo i ricavi dichiarati superiori a quelli medi presunti; per carenza di motivazione dell'atto impositivo; per insussistenza dei presupposti per accertare il reddito di partecipazione dell'impresa [OSCURATO:SOCIETA], risultando anche tale società operativa - con ricavi superiori a quelli presunti- essendo stata altresil provata la circostanza che la costruzione dell'immobile oltre il primo esercizio era stata determinata da cause non imputabili, sicché nessun reddito poteva essere accertato. La CTR ha motivato il rigetto dell'appello dell'Ufficio sulla mancata dimostrazione dell'operatività della società, avendo peraltro lo stesso Ufficio confermato che i ricavi effettivi erano superiori ai ricavi presunti, con conseguente carenza del presupposto impositivo, ex art. 30 I. 724/1994; ha rilevato la carenza di motivazione dell'atto impositivo, inidoneo a spiegare le ragioni della pretesa impositiva, ex art. 39 dpr 600/73, con conseguente vizio di motivazione; ha ritenuto non provata dall'Ufficio la condizione di non operatività della [OSCURATO:SOCIETA]. Ha confermato pertanto la sentenza di primo grado anche con riferimento al reddito di partecipazione della società [OSCURATO:SOCIETA] nella misura del 50%, in quanto non oggetto di specifiche deduzioni nell'atto di appello. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo stata la questione decisa con sentenza passata in giudicato nei confronti della di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], col riconoscimento dell'operatività delle società (CTR Campania 216/12 dep. 12.7.2012), eccependo in via subordinata l'opponibilità della sentenza favorevole al debitore in solido. Deposita successiva istanza. Considerato che: Con istanza del 9 gennaio 2023, [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1 co. 186 s.s. della i. n. 197/2022, intendendo avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti ivi prevista; la norma citata prevede che le controversie definibili sono sospese se la parte dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a n
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