CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12010/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 22 maggio 2024, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano del 5.11.2020, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. 1.1. Più precisamente, al Marino è contestato: - capo A), il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché, quale amministratore unico e poi liquidatore della fallita [OSCURATO:SOCIETA] spa (il cui fallimento era stato dichiarato con sentenza del 27 maggio 2010), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della stessa e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di diritto dal 3.12.2003 e successivamente come amministratore di fatto, distraeva i beni della società, in particolare stipulando un contratto di mutuo per l'acquisto di un immobile che era stato intestato a [OSCURATO:PERSONA], legata affettivamente al Barbarino; - capo B), il reato di bancarotta fraudolenta impropria, per avere cagionato, nelle qualità indicate, il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] mediante operazioni dolose consistite: 1) nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (per opere effettuate nel cantiere Meridiana della collegata [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]) per le quali l'Agenzia delle entrate aveva chiesto un recupero di euro 727.630,15; 2) per avere gestito una serie di società collegate alla fallita, emettendo, le stesse, reciprocamente fatture per operazioni inesistenti, al fine di bilanciare le posizioni debitorie dell'IVA, trasferire somme di denaro, mostrare fatturati superiori ai reali; - nella contestazione suppletiva, il reato di bancarotta impropria (aggravato ai sensi dell'art. 219, comma 1, legge fall.), per avere cagionato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], omettendo sistematicamente di pagare i debiti contributivi ed erariali per un ammontare complessivo di quasi 17 milioni di euro, in linea capitale (e di oltre 30 milioni di euro, considerando interessi e sanzioni), pari ad oltre la metà del complessivo stato passivo. 1.2. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti del Marino, amministratore formale della [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che il compendio probatorio assunto nel giudizio di primo grado attestasse il ruolo di concreta gestione dal medesimo svolto, in quanto consapevolmente inserito nel circuito decisionale della società fallita, sia pure in posizione di minor rilievo rispetto a quella dell'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà dovuta a travisamento della prova, nonché mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con argomentazioni comuni ad entrambi i motivi, il ricorrente deduce vizio di travisamento della prova in quanto la Corte territoriale, pur avendo correttamente richiamato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, in modo manifestamente illogico avrebbe dedotto che dal potere formale di firma gravante sull'amministratore di diritto, carica rivestita dal Marino nella società [OSCURATO:SOCIETA], discenderebbe la prova diretta della consapevole volontà di gestire la società in frode ai creditori. In tal modo non avrebbe tenuto conto della recidiva specifica poli-aggravata gravante sul concorrente nel reato, [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della società, né delle risultanze probatorie - e in particolare, dalla relazione ex art. 33 legge fall. e dal PVC della Agenzia delle entrate - che avrebbero attestato l'assoluta incapacità, finanziaria e gestionale, del Marino e la sua ignoranza contabile, incompatibili con le condotte criminose contestate. Il suo ruolo all'interno della società si sarebbe limitato a quello di tecnico che dava direttive edilizie sui cantieri edili, sicché egli era in sostanza un mero prestanome. Le testimonianze assunte in dibattimento, e soprattutto quella dell'ing. Bellomo, attesterebbero che l'imputato era in sostanza un dipendente de facto esperto di edilizia in quanto geometra e direttore di cantiere, mentre la concreta gestione della società era in mano a Barbarino. Pertanto, vi era il ragionevole dubbio che il Marino fosse rimasto estraneo alla gestione. Con riguardo all'elemento soggettivo, secondo il ricorrente la mera consapevole accettazione del ruolo di amministratore di diritto non implica la consapevolezza dei disegni illeciti dell'amministratore di fatto. 2. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Le censure proposte dal ricorrente solleciterebbero una inammissibile rivalutazione nel merito della decisione e non si confronterebbero con i numerosi e decisivi altri elementi di prova esistenti a carico del ricorrente, posti a fondamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. Tuttavia, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione. 2. Il primo motivo è infondato. Con riguardo al dedotto vizio di travisamento della prova è necessario osservare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di travisamento della prova, il quale concerne le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al patrimonio conoscitivo acquisito nel processo, ricorre in tre ipotesi: nel caso di mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); nel caso di utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); in caso di utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). In tali ipotesi, la Corte di cassazione non è chiamata a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma a verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). La cognizione del giudice di legittimità è, invero, circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09106/2022, cit.; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, in motivazione). 3. Nel caso in esame, ciò che il ricorrente lamenta non è un travisamento della prova nei termini più sopra precisati, bensì la valutazione che degli elementi probatori è stata fatta dalla Corte distrettuale per addivenire al giudizio di responsabilità, desumendo la sussistenza della volontà e consapevolezza del Marino di prendere parte all'attività fraudolenta posta in essere dall'amministratore di fatto della fallita. In tal modo, la censura svolta sollecita, in realtà, una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie, la quale è tuttavia preclusa in sede di legittimità, essendo riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, lettura delle risultanze processuali. Orbene, le valutazioni svolte dalla sentenza impugnata risultano logiche e coerenti con le risultanze probatorie, nonché conformi al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in caso di concorso dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (ex multis Sez. 5, n. 38712 del 19 giugno 2008, Prandelli e altro, Rv. 242022; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Serpetti, Rv. 263225 - 01). Nella specie, i giudici del merito hanno evidenziato i molteplici elementi probatori da cui emergeva il fattivo ruolo gestionale svolto dal ricorrente nella [OSCURATO:SOCIETA] , attestato dalla risalenza della carica rivestita dal medesimo nella società fallita, il suo coinvolgimento, quale socio e amministratore, nella holding del gruppo ([OSCURATO:PERSONA] srl), il suo altrettanto risalente inserimento nelle svariate compagini societarie facenti capo alla famiglia dell'amministratore di fatto, nonché le svariate cariche assunte in tali società. Ha altresì valorizzato gli incarichi di natura tecnica ricoperti nell'attività della società fallita, operante nel campo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili sia pubbliche che private, nonché le risultanze delle prove testimoniali assunte, valutate in modo coerente al significato intrinseco delle stesse, ricavando da tutti tali elementi la prova della partecipazione del Marino alla concreta gestione della società fallita e al suo effettivo inserimento «nel circuito decisionale», sia pure in misura minore rispetto all'amministratore di fatto Ba rba ri no. Le argomentazioni in tal modo sviluppate dai giudici di merito risultano immuni da qualsiasi caduta di consequenzialità logica e aderenti al compendio probatorio di riferimento, mentre il tentativo del ricorrente di proporre una diversa interpretazione dei fatti si risolve nella prospettazione di una lettura del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. 4. Occorre tuttavia rilevare che in data del 20 settembre 2024, successivamente alla pronuncia di appello, risulta maturato il termine massimo di prescrizione del reato contestato al capo a) dell'imputazione (termine di prescrizione 27 novembre 2022, cui sono da aggiungere 663 giorni di sospensione del giudizio), sicché esso risulta estinto per intervenuta prescrizione. Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, allorquando il ricorso per cassazione non è inammissibile si deve rilevare l'intervenuta prescrizione del reato poiché la non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 2000, D.L., Rv. 21726601; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994 - dep. 1995, Cresci, Rv. 19990301). Nella fattispecie, invero, per quanto si è fin qui rilevato, non emergono elementi che, in maniera incontestabile e ictu °culi giustifichino la conclusione, in termini di mera constatazione, della insussistenza del fatto, della mancata commissione da parte dell'imputato e, più in generale, della irrilevanza penale dello stesso, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. Non risulta, invece, maturato il termine prescrizionale con riguardo al reato di cui al capo b) dell'imputazione, nel quale i giudici del merito hanno ritenuto confluite le condotte di cui alla contestazione suppletiva, essendo stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) in quanto estinto per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per rideterminare il trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui al capo b). Nel resto il ricorso deve essere rigettato. PQM Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al capo a), perché estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano limitatamente alla deter