CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37577/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNAVO' PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cèssazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 30 novembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitito di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen., riducendo la pena loro inflitta (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2020); - che l'impugnativa, sottoscritta dai rispettivi difensori, consta per Cannavò di due motivi e per la Novara di un unico motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la prima censura di cui al motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'affermazione di responsabilità di costei, è affidata a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive delle stesse censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 2 e 3, punto 3, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha stimato fondarsi il giudizio di responsabilità dell'imputata su un quadro probatorio completo e scevro da aporie), e non consentite nel giudizio di leg ttimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili tlravisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle sentenze di merito, conformi in punto di giudizio di responsabilità, nel loro rèciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il primo motivo nell'interesse di Cannavò e la quarta censura del motivo nell'interesse della Novara, con i quali si contesta l'applicazione ai ricorrenti della circostanza aggravante di natura oggettiva di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. - che, come correttamente argomentato dal giudice censurato in quanto tale, in applicazione dell'art. 59, comma 2, cod. pen., si comunica a tutti i compartecipi del reato, ancorché sconosciuta o inorata per colpa (Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Rv. 250192), sono manifestamente infondati oltre che affidati a censure versate in fatto, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità» (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974) (Conf., Sez. 2, n. 6046 del 1973, Rv. 124879), come nel caso di specie, in cui Cannavò si era introdotto nell'edificio depredato forzandone le finestre, azione condivisa dal a Novara (vedasi pag. 5, punto 6, della sentenza impugnata); - che il secondo motivo nell'interesse di Cannavò e la terza censura del motivo nell'interesse della Novara sono affetti da conclamata genericità, poiché le deduzioni sviluppate per avversare il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimòniale di speciale tenuità risultano prive di critica realmente argomentata alle ragioni ostese dal giudice di appello; le stesse si appalesano, al contempo, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore ecorHwnico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sUl punto (cfr. pag. 4, punto 5, della sentenza impugnata); - che la seconda censura del motivo nell'interesse della Novara, con il quale ci si duole del diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 4, punto 4, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto il fatto non connotato da speciale tenuità in ragione dell'appropriazione di numerosi beni, dell'avere agito i correi in orario notturno e del danneggiamento delle finestre); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, Con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll settem