Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42906/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen..

La sentenza è impugnata dall'imputato che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione al reato contestato e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione dell'elemento materiale, che prescinde dalla realizzazione della finalità impeditiva propostasi dall'agente, il ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità nella sentenza impugnata.

Anche con riferimento al diniego delle circostanze innominate tenuto conto della gravità del fatto e del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, in ragione dei suoi precedenti, la valutazione della Corte di appello appare incensurabile perché espressa con argomentazioni logiche ed incentrate su un giudizio di gravità del fatto e capacità a delinquere che non si rivela fallace sol perché non prende in considerazione tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.: in buona sostanza, dietro all'allegazione del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente propone di riesaminare al fine di ottenere una diversa valutazione dal giudice di legittimità.

All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il g. 11 novembre 2021 / Il Consigliere estens Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.. La sentenza è impugnata dall'imputato che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione al reato contestato e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione dell'elemento materiale, che prescinde dalla realizzazione della finalità impeditiva propostasi dall'agente, il ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità nella sentenza impugnata. Anche con riferimento al diniego delle circostanze innominate tenuto conto della gravità del fatto e del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, in ragione dei suoi precedenti, la valutazione della Corte di appello appare incensurabile perché espressa con argomentazioni logiche ed incentrate su un giudizio di gravità del fatto e capacità a delinquere che non si rivela fallace sol perché non prende in considerazione tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.: in buona sostanza, dietro all'allegazione del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente propone di riesaminare al fine di ottenere una diversa valutazione dal giudice di legittimità. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 novembre 2021 / Il Consigliere estens Il