CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 37647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/02/2023, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di custodia in carcere adottata, nei suoi confronti, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen., per avere preso parte alla associazione di tipo 'ndranghetista denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], curando i rapporti con imprenditori p)\ quali [OSCURATO:PERSONA] e sollecitandolo all'adempimento degli accordi presi con [OSCURATO:PERSONA], classe '83, nonché mediante richieste estorsive per conto di [OSCURATO:PERSONA], classe '52, curando, altresì, l'organizzazione del soggiorno di [OSCURATO:PERSONA], classe '76 in Lombardia (capo 1); nonché del delitto di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, 416-bis.1 cod. pen., commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], classe '52 (capo 49). 2. Fiumara ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.273 cod. proc. pen., 110 e 629 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria per il delitto di estorsione, contestato al capo 49), commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretto a versare la somma di 1.000,00 euro. In realtà, [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che persona offesa, sarebbe soggetto vicino o intraneo alla cosca [OSCURATO:PERSONA], in quanto sottoposto a indagine nell'ambito del procedimento n. 6590/2001 [OSCURATO:PERSONA] (denominato 'nduja) all'esito del quale egli sarebbe stato condannato, unitamente ad altri membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA], per reati di natura associativa. Lo stesso Tribunale del riesame definirebbe [OSCURATO:PERSONA] come soggetto "vicino" alla cosca per aver gestito, per conto d! [OSCURATO:PERSONA], alcuni affari in Lombardia e riporterebbe il fatto che egli era debitore, nei confronti della cosca, della somma di 150.000,00 euro per la compravendita di un immobile. A conferma, il ricorso ha evidenziato i toni distesi e amicali utilizzati da Fiumara in occasione delle conversazioni telefoniche con [OSCURATO:PERSONA], di tal che, più che una richiesta estorsiva, quella avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'indagato sarebbe stata la richiesta di una sorta di acconto (1.000,00 euro) rispetto alla maggior somma (150.000 euro) che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto corrispondere alla cosca in ragione dell'affare immobiliare. Infatti, [OSCURATO:PERSONA], capo cosca, appreso da [OSCURATO:PERSONA] che egli aveva dato 1.000 euro allo zio ([OSCURATO:PERSONA]), gli avrebbe detto di disattendere le richieste di danaro provenienti da terzi e di considerare quale intermediario unicamente [OSCURATO:PERSONA]. Il reato non sussisterebbe, dunque, giacché [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato debitore della somma di danaro e non essendovi, dunque, un'ingiustizia del profitto, né il requisito dell'altrui danno. Inoltre, Fiumara mai avrebbe usato violenza, fisica o morale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe eseguito il bonifico soltanto il 25/11/2019, a riprova che la vicenda era ben lontana da contorni delittuosi, atteso che [OSCURATO:PERSONA], qualora avesse inteso la richiesta come un'estorsione, avrebbe proceduto al pagamento immediatamente dopo l'intimazione rivoltagli da Fiumara. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'estorsione contestata al capo 49). Non significativa sarebbe la circostanza che Fiumara avesse chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di versare la somma di danaro su una carta prepagata (tipo PostePay) così da rendere meno tracciabile la dazione, essendo inverosimile che l'estortore possa avere chiesto alla persona offesa di corrispondere l'ingiusto profitto tramite un'operazione comunque tracciabile; circostanza che sarebbe indicativa della liceità della richiesta di danaro. Né l'invito rivolto da Fiumara a [OSCURATO:PERSONA] di recarsi in Calabria avrebbe alcuna connessione con la richiesta estorsiva, trattandosi di vicende non collegate. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria del delitto associativo, fondato sulle attività illecite compiute ai danni di [OSCURATO:PERSONA] i, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al rapporto tra Fiumara e [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe alcun elemento che consenta di qualificare la natura del rapporto intercorrente tra essi; e men che meno che esso possa essere illecito. Parimenti, nessun rilievo avrebbe il contatto con [OSCURATO:PERSONA], al quale Fiumara confiderebbe i suoi problemi economici ottenendo, in risposta, l'indicazione di un soggetto che lavorava in banca a Milano e che avrebbe potuto aiutarlo per ottenere un prestito. Nulla apporterebbero, infine, i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito alla initraneità alla cosca [OSCURATO:PERSONA] da parte di Fiumara. Filocamo non affermerebbe che l'indagato ne faccia parte; e Cacciola, allorché aveva parlato di lui, mostrerebbe di non conoscerne nemmeno il nome, né lo qualificherebbe come «accoscato», ma «vicino a [OSCURATO:PERSONA]» senz'altro specificare, sicché errerebbe il Tribunale nell'affermare che «Cacciola confermava che Fiumara era un intraneo vicino a [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 25). Pertanto, non ricorrerebbe quel rapporto di stabile e organic:a compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio tale da implicare urì ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per configurare la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa. Infine, nessun collegamento ricorre tra Fiumara e gli altri partecipi del sodalizio perché, al più, egli avrebbe intrattenuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. I primi due motivi, con i quali la difesa prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria formulato con riguardo all'estorsione contestata al capo 49), sono sotto vari profili inammissibili. 2.1. L'ordinanza impugnata ha ben spiegato le ragioni per le quali doveva condividersi la valutazione espressa dal Giudice della cautela in sede genetica in ordine alla estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando: il legame stretto con [OSCURATO:PERSONA], classe '52, soggetto indicato come intraneo al sodalizio 'ndranghetistico con un ruolo gerarchicamente sovraordinato a Fiumara (v. le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); le richieste ‘ndranghetiste avanzate a [OSCURATO:PERSONA], in origine incaricato da [OSCURATO:PERSONA], classe '83, di curare, in Lombardia, un affare immobiliare di interesse per la cosca, e dirette a ottenere il pagamento di un determinato importo da parte dell'estorto, mai avvenuto; in particolare, i ripetuti solleciti compiuti da [OSCURATO:PERSONA], classe '52, per il tramite di Fiumara, che aveva promosso un incontro in Calabria tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], cui aveva fatto seguito, dopo ulteriori richieste da parte dell'odierno indagato, il versamento di una somma su una carta PostePay intestata a Fiumara in data 25/11/2019; il successivo inserirsi nella vicenda, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], che invitava [OSCURATO:PERSONA] a interfacciarsi soltanto con un suo uomo, [OSCURATO:PERSONA], e non più con [OSCURATO:PERSONA] e Fiumara, i quali, secondo [OSCURATO:PERSONA], classe '83, non avevano titolo per ingerirsi nell'affare; il fatto che la apparente mancanza di minacce da parte di Fiumara non potesse ritenersi risolutiva, tenuto conto della capacità intimidatrice evocata dalla cosca dei [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] ben conosceva essendo legato da rapporti economici con il capocosca e alla quale erano riferibili le richieste, secondo lo schema della cd. estorsione ambientale; l'assenza di una causa lecita del pagamento e, dunque, l'ingiustizia del vantaggio conseguito, tenuto conto che la somma versata a Fiumara, pari a 1.000 euro, non era legata all'affare immobiliare, tanto è vero che, fino all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano avuto alcun contatto diretto. 2.2. A fronte della ricostruzione testé riassunta, il ricorso ha dedotto, da un lato, che la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalla condanna riportata nell'ambito del procedimento n. 6590/2001 [OSCURATO:PERSONA] (denominato 'nduja) e dai toni distesi utilizzati da Fiumara in occasione delle conversazioni telefoniche con lui, impedirebbero di qualificare come estorsiva la richiesta di pagamento avanzata dall'indagato; e, dall'altro lato, che la posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] impedirebbe di configurare un'ingiustizia del profitto conseguito da Fiumara con il versamento dei 1.000 euro, avvenuto senza alcuna violenza, fisica o morale, da parte del presunto estorsore. Con tali argomentazioni, tuttavia, il ricorso, da un lato, si cimenta in una serie di considerazioni fattuali, circa legami di cointeressenza economica tra la vittima e la cosca che non spiegano la ragione del versamento della somma sulla PostePay intestata a Fiumara, chiaramente estranea, alla luce della reazione palesata da [OSCURATO:PERSONA], all'originario affare immobiliare; e, dall'altro lato, ripropone, in chiave rivalutativa, e dunque in maniera sostanzialmente aspecifica, argomenti che sono già stati puntualmente scrutinati in sede di merito, come, in particolare, l'assenza di violenza o minaccia esplicita, rispetto al quale profilo l'ordinanza ha, però, richiamato, come ricordato, il tema della cd. estorsione ambientale ovvero di una richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria, come tale percepita dalla vittima stessa, alla luce del peculiare contesto in cui essa richiesta è stata formulata (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01). 3. Quanto, poi, alle censure mosse, con il terzo motivo, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di partecipazione al sodalizio mafioso, l'ordinanza ha richiamato, per un verso, le dichiarazioni dei collaboratori Daniele e [OSCURATO:PERSONA], della cosca 'ndranghetista Serraino, che hanno riferito dei rapporti diretti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], pur senza poterne affermare l'appartenenza alla cosca; e, per altro verso, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso dell'interrogatorio de11 [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva definito Fiumara «vicino a [OSCURATO:PERSONA]», classe '52. Circostanza, questa, che il ricorso ha negato, prospettando, ma in maniera non autosufficiente, un travisamento della prova. Ma, soprattutto, i contributi dichiarativi sono stati corroborati dal menzionato episodio estorsivo, non illogicamente ritenuto indicativo di una piena intraneità dell'indagato nel sodalizio mafioso, di cui II suo principale , referente, [OSCURATO:PERSONA], classe '52, era autorevole esponente e con il quale era impegnato in una attività di recupero crediti non meglio definita nei suoi aspetti operativi, ma comunque qualificati dall'uso di un linguaggio criptico che è stato ritenuto, non illogicamente, espressione del carattere illecito del rapporto sottostante. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve ritenersi immune dalle censure formulate con il ricorso, fermo restando il carattere fisiologicamente magmatico della fase delle indagini preliminari e, corrispondentemente, dell'accertamento cautelare, in relazione a ogni possibile sviluppo nell'ulteriore corso del procedimento. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli ademp