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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 22792/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia revocava la misura della semilibertà già concessa al detenuto [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando tutte le violazioni alle prescrizioni e le reiterate condotte che hanno mostrato la sua refrattarietà ai controlli, non mancando di prendere in esame dettagliatamente la descrizione alternativa dei fatti, proposta dal Memolla nella sua memoria difensiva; che deve considerarsi valido ai fini del mantenimento e della revoca delle misure alternative alla detenzione il principio, affermato ai fini della concessione e secondo cui non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione, di volta in volta, richieste (Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001 - 01); che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente replica svolgendo considerazioni di portata eminentemente rivalutativa, riproponendo giustificazioni già sottoposte al Tribunale di sorveglianza e da questa autorità valutate nel provvedimento impugnato con argomenti con i quali il ricorso non si confronta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q..M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 maggio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia revocava la misura della semilibertà già concessa al detenuto [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando tutte le violazioni alle prescrizioni e le reiterate condotte che hanno mostrato la sua refrattarietà ai controlli, non mancando di prendere in esame dettagliatamente la descrizione alternativa dei fatti, proposta dal Memolla nella sua memoria difensiva; che deve considerarsi valido ai fini del mantenimento e della revoca delle misure alternative alla detenzione il principio, affermato ai fini della concessione e secondo cui non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione, di volta in volta, richieste (Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001 - 01); che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente replica svolgendo considerazioni di portata eminentemente rivalutativa, riproponendo giustificazioni già sottoposte al Tribunale di sorveglianza e da questa autorità valutate nel provvedimento impugnato con argomenti con i quali il ricorso non si confronta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024
Sentenza Cassazione n. 22792/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris