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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:953
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61992J0384 - IT Avis juridique important | 61992J0384 SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 DICEMBRE 1993. - [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - [OSCURATO:PERSONA] SUINA, OVINA E CAPRINA - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-384/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-07055 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri ° Insufficienza di semplici prassi amministrative (Trattato CEE, art. 189, terzo comma) [OSCURATO:PERSONA] prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di un' adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi che derivano agli [OSCURATO:PERSONA] membri, destinatari della direttiva, in virtù dell' art. 189 del Trattato. [OSCURATO:PERSONA] causa C-384/92, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Louis J. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' [OSCURATO:PERSONA], 28, route d' Arlon, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che, omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali della specie suina riproduttori (GU L 382, pag. 36), alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, concernente gli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153, pag. 30), alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, sull' ammissione alla riproduzione dei riproduttori suini di razza pura (GU L 71, pag. 34), ed alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all' ammissione dei riproduttori suini ibridi (GU L 71, pag. 36), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F.

Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida e D.A.O.

Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.-G.

Giraud vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 ottobre 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 21 ottobre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che, omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali della specie suina riproduttori (GU L 382, pag. 36), alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, concernente gli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153, pag. 30), alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, sull' ammissione alla riproduzione dei riproduttori suini di razza pura (GU L 71, pag. 34), ed alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all' ammissione dei riproduttori suini ibridi (GU L 71, pag. 36), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del Trattato CEE. 2 In virtù dell' art. 13, primo comma, della direttiva 88/661, dell' art. 9 della direttiva 89/361, dell' art. 5, primo comma, della direttiva 90/118 e dell' art. 3, primo comma, della direttiva 90/119: "[OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 1991.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]". 3 [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, dato il carattere vincolante delle direttive, l' [OSCURATO:PERSONA] era obbligata ad adottare le disposizioni necessarie alla trasposizione di queste quattro direttive nella propria normativa interna. 4 [OSCURATO:PERSONA] si limita a indicare che le disposizioni legislative necessarie per attuare le dette direttive sono in corso di preparazione e che, in attesa della loro adozione, le regole previste dalle direttive vengono nella pratica rispettate. 5 Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte relativa all' attuazione delle direttive, semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell' amministrazione, e prive di un' adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi che derivano dal Trattato (v., in particolare, sentenze 15 febbraio 1983, causa 145/82, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 711, punto 10 della motivazione; 17 novembre 1992, causa C-236/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5933, punto 6 della motivazione). 6 Di conseguenza l' [OSCURATO:PERSONA], la quale non nega di dover ancora adottare le misure legislative necessarie alla trasposizione delle direttive nel suo diritto interno, non può sottrarsi, nemmeno provvisoriamente, a quest' obbligo invocando l' esistenza di una prassi amministrativa che sarebbe conforme alle regole fissate dalle direttive. 7 Ciò considerato, si deve constatare l' inadempimento, nei limiti precisati dal ricorso della [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali della specie suina riproduttori, alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, concernente gli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura, alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, sull' ammissione alla riproduzione dei riproduttori suini di razza pura, ed alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all' ammissione dei riproduttori suini ibridi, l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992J0384 - IT Avis juridique important | 61992J0384 SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 DICEMBRE 1993. - [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - [OSCURATO:PERSONA] SUINA, OVINA E CAPRINA - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-384/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-07055 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri ° Insufficienza di semplici prassi amministrative (Trattato CEE, art. 189, terzo comma) [OSCURATO:PERSONA] prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di un' adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi che derivano agli [OSCURATO:PERSONA] membri, destinatari della direttiva, in virtù dell' art. 189 del Trattato. [OSCURATO:PERSONA] causa C-384/92, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Louis J. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' [OSCURATO:PERSONA], 28, route d' Arlon, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che, omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali della specie suina riproduttori (GU L 382, pag. 36), alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, concernente gli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153, pag. 30), alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, sull' ammissione alla riproduzione dei riproduttori suini di razza pura (GU L 71, pag. 34), ed alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all' ammissione dei riproduttori suini ibridi (GU L 71, pag. 36), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.-G. Giraud vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 ottobre 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 21 ottobre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che, omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali della specie suina riproduttori (GU L 382, pag. 36), alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, concernente gli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153, pag. 30), alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, sull' ammissione alla riproduzione dei riproduttori suini di razza pura (GU L 71, pag. 34), ed alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all' ammissione dei riproduttori suini ibridi (GU L 71, pag. 36), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del Trattato CEE. 2 In virtù dell' art. 13, primo comma, della direttiva 88/661, dell' art. 9 della direttiva 89/361, dell' art. 5, primo comma, della direttiva 90/118 e dell' art. 3, primo comma, della direttiva 90/119: "[OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]". 3 [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, dato il carattere vincolante delle direttive, l' [OSCURATO:PERSONA] era obbligata ad adottare le disposizioni necessarie alla trasposizione di queste quattro direttive nella propria normativa interna. 4 [OSCURATO:PERSONA] si limita a indicare che le disposizioni legislative necessarie per attuare le dette direttive sono in corso di preparazione e che, in attesa della loro adozione, le regole previste dalle direttive vengono nella pratica rispettate. 5 Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte relativa all' attuazione delle direttive, semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell' amministrazione, e prive di un' adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi che derivano dal Trattato (v., in particolare, sentenze 15 febbraio 1983, causa 145/82, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 711, punto 10 della motivazione; 17 novembre 1992, causa C-236/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5933, punto 6 della motivazione). 6 Di conseguenza l' [OSCURATO:PERSONA], la quale non nega di dover ancora adottare le misure legislative necessarie alla trasposizione delle direttive nel suo diritto interno, non può sottrarsi, nemmeno provvisoriamente, a quest' obbligo invocando l' esistenza di una prassi amministrativa che sarebbe conforme alle regole fissate dalle direttive. 7 Ciò considerato, si deve constatare l' inadempimento, nei limiti precisati dal ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali della specie suina riproduttori, alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, concernente gli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura, alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, sull' ammissione alla riproduzione dei riproduttori suini di razza pura, ed alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all' ammissione dei riproduttori suini ibridi, l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris