CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 15627-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona 2021 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 3520 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 983/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/06/2015 R.G.N. 1504/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 15.6.2015, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato richiesto il pagamento di contributi previdenziali non pagati quale datore di lavoro agricolo; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS, anche n.q. di procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con controricorso; che, nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato memoria con cui ha documentato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con I. n. 225/2016); [OSCURATO:PERSONA] che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con I. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018); che, risultando dalla documentazione allegata alla rinuncia depositata in atti tanto la comunicazione della società concessionaria dei servizi di riscossione quanto la copia dei versamenti attestanti l'integrale pagamento del debito, va dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, il contenuto della definizione agevolata assorbendo il costo del processo pendente (così Cass. n. 24083 del 2018, cit.); che, non trovando applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto misura eccezionale e come tale applicabile ai soli casi tipici di rigetto o di declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.nn. 23175 del 2015, 19071 del 2018), non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma