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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17090/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Con sentenza del 27/11/2020 la Corte d'appello di Bologna, salvo concedere, in parziale riforma della decisione di primo grado, a [OSCURATO:PERSONA], le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1,

I. fall., ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, quanto all'affermazione di responsabilità del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, loro contestati quali amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 dísp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla attribuzione al [OSCURATO:PERSONA], mero dipendente o consulente della Graf s.r.I., del ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., da lui frequentata proprio in virtù del rapporto intrattenuto con la prima società.

Si aggiunge: a) che appena nominato amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel maggio 2008, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva messo alla porta il [OSCURATO:PERSONA]; b) che al [OSCURATO:PERSONA] era succeduto il sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva gestito in piena autonomia la società; c) che per tali ragioni non era dato intendere perché i giudici di merito avessero inteso attribuire al [OSCURATO:PERSONA] il* fatto di avere cagionato o concorso a cagionare il dissesto della ,[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; d) che non emergeva l'esercizio in modo continuativo e significativo di poteri gestori da parte del [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione degli art. 2639 e 2479 cod. civ, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] si limitava a partecipare alla gestione commerciale dell'azienda, ma non aveva alcun potere rispetto alla gestione economica e amministrativa della società; inoltre, secondo quanto emerso dalla relazione del curatore fallimentare, il dissesto della società si era sviluppato a partire dal 2008, anno nel quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva frequentato la società solo per pochi mesi.

3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] dei reati dei quali si discute.

Ribadita la necessità di ricercare indici di fraudolenza per la configurabilità di reati di bancarotta distrattiva, si osserva che da nessun dato emerge che il [OSCURATO:PERSONA] abbia mai avuto la disponibilità delle scritture contabili, come peraltro confermato dal fatto che l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] si era inutilmente rivolto al precedente amministratore, il [OSCURATO:PERSONA], e all'impiegata addetta alla contabilità per ottenere i documenti.4.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con ii primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in ordine all'attribuzione dei ruolo di amministratore di fatto al [OSCURATO:PERSONA], il quale era risultato essere mero proprietario delle quote della società fallita, interessato alla redditività del suo investimento economico.

In altri termini, si osserva che dalle prove acquisite non emerge il coinvolgimento dell'imputato in scelte e strategie aziendali, ma solo l'esercizio dei poteri di controllo e di informazione sull'attività produttiva dell'impresa, quali discendenti dall'art. 2476 cod. civ.

Nello specifico si contesto poi che le risult3nze del processo documentino sia la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nel trasferimento della contabilità, sia l'esistenza di beni oggetto di distrazione.

4.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione degli art. 2639 e 2476 cod. civ., ribadendo che le condotte del [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'esprimere poteri gestionali, andavano ricondotte all'ordinario controllo spettante ai soci sull'attività degli amministratori.

4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo al profilo argomentativo della sentenza impugnata che ha ritenuto di delineare un concorso del [OSCURATO:PERSONA] come extraneus nella bancarotta distrattiva.

Si rileva che tale conclusione, oltre a individuare un fatto nuovo non contestato e non individuato nella sentenza di primo grado, non era neppure adeguatamente argomentata.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], e dei difensori 'dei ricorrenti.

Considerato in diritto Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità.

Va premesso che, in questa sede, sono del tutto fuori fuoco le critiche che il ricorrente rivolge all'assoluzione di terzi soggetti, dal momento che la valutazione deve rimanere agganciata alle argomentazioni che sorreggono l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

L'accertamento operato dai giudici di merito si è mosso esattamente all'interno della cornice tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01, che ha confermato l'individuazione dell'imputato - già consulente e creditore della società fallita - quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente).

È infatti consolidata l'interpretazione dell'art. 2639 cod. civ., a mente della quale, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01).

Ora, i primi due motivi di ricorso, reiterando critiche sviluppate in appello (persino con riferimento alle censure relative al cagionamento del dissesto della società e nonostante il chiarimento, ad opera della sentenza impugnata, che siffatta fattispecie incriminatrice non è stata contestata nel presente procedimento al [OSCURATO:PERSONA]), insistono nel rinviare alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], quando i giudici di merito hanno sottolineato come lo stesso fosse stato smentito dalle concordi deposizioni dei testi escussi.

Alla valutazione di siffatto materiale probatorio, il ricorso non dedica alcuna critica specifica.

Secondo una giurisprudenza risalente e sempre confermata in seguito, il ricorso è inammissibile quando sia fondato su censure che, nella Sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez: 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; SeL 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

D'altra parte, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] nel 2008 fosse tutt'altro che ormai al di fuori della vita sociale è confermato dal suo protagonismo proprio nelle vicende distrattive che avrebbero condotto, prima, attraverso la scrittura privata datata 12/05/2009, alla risoluzione consensuale del contratto di affitto di azienda con la [OSCURATO:SOCIETA]. e poi al trasferimento - presente il medesimo ricorrente - di tutti i beni esistenti, ivi inclusi quelli direttamente riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA].,.a Vasto.

E significativamente su queste vicende il successivo, terzo motivo del ricorso, salvo richiamare in termini generali la giurisprudenza che impone la ricerca di indici di fraudolenza nelle condotte distrattive, non aggiunge nulla di specifico. 2.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità. , A parte quanto già rilevato, in ordine all'assenza di contestazioni puntuali con riferimento agli elementi che hanno dimostrato il protagonismo del [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende distrattive, si osserva, con più specifico riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, che la sentenza impugnata ha valorizzato alcuni indici non equivoci che corroborano l'affermazione di responsabilità destinata a riposa solidamente sul ricostruito ruolo di fatto dell'imputato.

E, infatti, in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01, proprio con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale).

La Corte territoriale ha aggiunto non solo come il [OSCURATO:PERSONA], direttamente implicato nella bancarotta distrattiva, avesse tutto l'interesse ad impedire la ricostruzione dei movimenti dei beni, ma anche come la sparizione della contabilità riconsegnata dal settembre 2009 dal commercialista Aldovrandi fosse avvenuta nello stesso contesto nel quale, con il diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] stesso, si era provveduto allo svuotamento dei locali aziendali.

Si tratta di indici di tale pregnanza da rimanere del tutto insensibili al fatto che l'ultimo amministratore abbia riferito di essersi rivolto ad altri soggetti per potere ricevere la documentazione che avrebbe dovuto consegnare al curatore.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

3. I primi due motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.Innanzi tutto, dalla ricostruzione della sentenza impugnata e ancor meno dal ricorso non emerge per quale ragione la titolarità delle quote della CSM Tecnologies s.r.I da parte del [OSCURATO:PERSONA] lo rendesse socio anche della fallita [OSCURATO:SOCIETA].

La prima società non risulta dalla sentenza impugnata socia della seconda, né, si ripete, l'asserzione del ricorso è in alcun modo documentata.

Peraltro, un indice manifesto di tale conclusione si trae dalla incontestata considerazione della sentenza impugnata secondo la quale mancava ogni collegamento formale del [OSCURATO:PERSONA] con la società fallita.

Si tratta di profilo ri!evante ,±:he, per (.2arartire !a specificità del ricorso, avrebbe dovuto essere puntualmente argomentato per sorreggere, sia pure in astratto, il richiamo all'esercizio dei poteri di controllo del socio.

Ne discende che la spiegazione alternativa della costante presenza del ricorrente è rimasta assolutamente smentita.

Ma soprattutto - e si tratta di considerazioni assorbenti - resta da considerare che le ingerenze gestorie del [OSCURATO:PERSONA] sono analiticamente documentate dalla sentenza impugnata, attraverso il richiamo alla deposizione di testi (e, in particolare, ma solo per la loro univocità, si rinvia al teste Davalli, secondo il quale, ad un certo punto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pancaldi si erano presentati dicendo che la società l'avrebbero gestita loro; come pure al teste Bocchi che si vide rimuovere dal proprio incarico alla presenza anche del ricorrente; e, in generale, al costante controllo dell'andamento dell'azienda, che, per come descritto, va ben al di là dei poteri di controllo descritti dall'art. 2476 cod. civ.).

La diretta disponibilità di concreti poteri operativi è confermata dal coinvolgimento del ricorrente negli atti distrattivi, visto che è stata l'impresa del fratello ad effettuare il trasporto dei beni in Abruzzo e proprio il recapito telefonico o di fax della clinica della quale il [OSCURATO:PERSONA] è titolare è poi comparso sul sito web sul quale sono stati riconosciuto i macchinari per il taglio del vetro della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] punto le critiche del ricorso sono assertive e generiche non foss'altro perché neppure si confrontano con le dichiarazioni del teste Ferraresi.

Tali elementi, oltre a confortare la logicità della motivazione che sorregge l'affermazione di responsabilità per i fatti distrattivi, consentono di concludere per l'inammissibilità delle critiche che investono la condanna per la bancarotta documentale, alla luce della gamma di doveri che grava sull'amministratore di fatto e della quale s'è detto supra a proposito del [OSCURATO:PERSONA]..

4. Il terzo motivo, proprio perché diretto contro un'argomentazione della Corte territoriale chiaramente svolta ad abundantiam, resta assorbito dalla reiezione dei primi due motivi di ricorso.Ed, infatti, il riconosciuto ruolo di amministratore di fatto del ricorrente rende del tutto superflua ogni considerazione calibrata sul ruolo di extraneus del [OSCURATO:PERSONA].

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza del 27/11/2020 la Corte d'appello di Bologna, salvo concedere, in parziale riforma della decisione di primo grado, a [OSCURATO:PERSONA], le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall., ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, quanto all'affermazione di responsabilità del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, loro contestati quali amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 dísp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla attribuzione al [OSCURATO:PERSONA], mero dipendente o consulente della Graf s.r.I., del ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., da lui frequentata proprio in virtù del rapporto intrattenuto con la prima società. Si aggiunge: a) che appena nominato amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel maggio 2008, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva messo alla porta il [OSCURATO:PERSONA]; b) che al [OSCURATO:PERSONA] era succeduto il sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva gestito in piena autonomia la società; c) che per tali ragioni non era dato intendere perché i giudici di merito avessero inteso attribuire al [OSCURATO:PERSONA] il* fatto di avere cagionato o concorso a cagionare il dissesto della ,[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; d) che non emergeva l'esercizio in modo continuativo e significativo di poteri gestori da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione degli art. 2639 e 2479 cod. civ, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] si limitava a partecipare alla gestione commerciale dell'azienda, ma non aveva alcun potere rispetto alla gestione economica e amministrativa della società; inoltre, secondo quanto emerso dalla relazione del curatore fallimentare, il dissesto della società si era sviluppato a partire dal 2008, anno nel quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva frequentato la società solo per pochi mesi. 3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] dei reati dei quali si discute. Ribadita la necessità di ricercare indici di fraudolenza per la configurabilità di reati di bancarotta distrattiva, si osserva che da nessun dato emerge che il [OSCURATO:PERSONA] abbia mai avuto la disponibilità delle scritture contabili, come peraltro confermato dal fatto che l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] si era inutilmente rivolto al precedente amministratore, il [OSCURATO:PERSONA], e all'impiegata addetta alla contabilità per ottenere i documenti.4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con ii primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in ordine all'attribuzione dei ruolo di amministratore di fatto al [OSCURATO:PERSONA], il quale era risultato essere mero proprietario delle quote della società fallita, interessato alla redditività del suo investimento economico. In altri termini, si osserva che dalle prove acquisite non emerge il coinvolgimento dell'imputato in scelte e strategie aziendali, ma solo l'esercizio dei poteri di controllo e di informazione sull'attività produttiva dell'impresa, quali discendenti dall'art. 2476 cod. civ. Nello specifico si contesto poi che le risult3nze del processo documentino sia la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nel trasferimento della contabilità, sia l'esistenza di beni oggetto di distrazione. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione degli art. 2639 e 2476 cod. civ., ribadendo che le condotte del [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'esprimere poteri gestionali, andavano ricondotte all'ordinario controllo spettante ai soci sull'attività degli amministratori. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo al profilo argomentativo della sentenza impugnata che ha ritenuto di delineare un concorso del [OSCURATO:PERSONA] come extraneus nella bancarotta distrattiva. Si rileva che tale conclusione, oltre a individuare un fatto nuovo non contestato e non individuato nella sentenza di primo grado, non era neppure adeguatamente argomentata. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], e dei difensori 'dei ricorrenti. Considerato in diritto Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità. Va premesso che, in questa sede, sono del tutto fuori fuoco le critiche che il ricorrente rivolge all'assoluzione di terzi soggetti, dal momento che la valutazione deve rimanere agganciata alle argomentazioni che sorreggono l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. L'accertamento operato dai giudici di merito si è mosso esattamente all'interno della cornice tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01, che ha confermato l'individuazione dell'imputato - già consulente e creditore della società fallita - quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente). È infatti consolidata l'interpretazione dell'art. 2639 cod. civ., a mente della quale, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01). Ora, i primi due motivi di ricorso, reiterando critiche sviluppate in appello (persino con riferimento alle censure relative al cagionamento del dissesto della società e nonostante il chiarimento, ad opera della sentenza impugnata, che siffatta fattispecie incriminatrice non è stata contestata nel presente procedimento al [OSCURATO:PERSONA]), insistono nel rinviare alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], quando i giudici di merito hanno sottolineato come lo stesso fosse stato smentito dalle concordi deposizioni dei testi escussi. Alla valutazione di siffatto materiale probatorio, il ricorso non dedica alcuna critica specifica. Secondo una giurisprudenza risalente e sempre confermata in seguito, il ricorso è inammissibile quando sia fondato su censure che, nella Sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez: 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; SeL 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). D'altra parte, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] nel 2008 fosse tutt'altro che ormai al di fuori della vita sociale è confermato dal suo protagonismo proprio nelle vicende distrattive che avrebbero condotto, prima, attraverso la scrittura privata datata 12/05/2009, alla risoluzione consensuale del contratto di affitto di azienda con la [OSCURATO:SOCIETA]. e poi al trasferimento - presente il medesimo ricorrente - di tutti i beni esistenti, ivi inclusi quelli direttamente riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA].,.a Vasto. E significativamente su queste vicende il successivo, terzo motivo del ricorso, salvo richiamare in termini generali la giurisprudenza che impone la ricerca di indici di fraudolenza nelle condotte distrattive, non aggiunge nulla di specifico. 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità. , A parte quanto già rilevato, in ordine all'assenza di contestazioni puntuali con riferimento agli elementi che hanno dimostrato il protagonismo del [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende distrattive, si osserva, con più specifico riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, che la sentenza impugnata ha valorizzato alcuni indici non equivoci che corroborano l'affermazione di responsabilità destinata a riposa solidamente sul ricostruito ruolo di fatto dell'imputato. E, infatti, in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01, proprio con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale). La Corte territoriale ha aggiunto non solo come il [OSCURATO:PERSONA], direttamente implicato nella bancarotta distrattiva, avesse tutto l'interesse ad impedire la ricostruzione dei movimenti dei beni, ma anche come la sparizione della contabilità riconsegnata dal settembre 2009 dal commercialista Aldovrandi fosse avvenuta nello stesso contesto nel quale, con il diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] stesso, si era provveduto allo svuotamento dei locali aziendali. Si tratta di indici di tale pregnanza da rimanere del tutto insensibili al fatto che l'ultimo amministratore abbia riferito di essersi rivolto ad altri soggetti per potere ricevere la documentazione che avrebbe dovuto consegnare al curatore. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3. I primi due motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.Innanzi tutto, dalla ricostruzione della sentenza impugnata e ancor meno dal ricorso non emerge per quale ragione la titolarità delle quote della CSM Tecnologies s.r.I da parte del [OSCURATO:PERSONA] lo rendesse socio anche della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. La prima società non risulta dalla sentenza impugnata socia della seconda, né, si ripete, l'asserzione del ricorso è in alcun modo documentata. Peraltro, un indice manifesto di tale conclusione si trae dalla incontestata considerazione della sentenza impugnata secondo la quale mancava ogni collegamento formale del [OSCURATO:PERSONA] con la società fallita. Si tratta di profilo ri!evante ,±:he, per (.2arartire !a specificità del ricorso, avrebbe dovuto essere puntualmente argomentato per sorreggere, sia pure in astratto, il richiamo all'esercizio dei poteri di controllo del socio. Ne discende che la spiegazione alternativa della costante presenza del ricorrente è rimasta assolutamente smentita. Ma soprattutto - e si tratta di considerazioni assorbenti - resta da considerare che le ingerenze gestorie del [OSCURATO:PERSONA] sono analiticamente documentate dalla sentenza impugnata, attraverso il richiamo alla deposizione di testi (e, in particolare, ma solo per la loro univocità, si rinvia al teste Davalli, secondo il quale, ad un certo punto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pancaldi si erano presentati dicendo che la società l'avrebbero gestita loro; come pure al teste Bocchi che si vide rimuovere dal proprio incarico alla presenza anche del ricorrente; e, in generale, al costante controllo dell'andamento dell'azienda, che, per come descritto, va ben al di là dei poteri di controllo descritti dall'art. 2476 cod. civ.). La diretta disponibilità di concreti poteri operativi è confermata dal coinvolgimento del ricorrente negli atti distrattivi, visto che è stata l'impresa del fratello ad effettuare il trasporto dei beni in Abruzzo e proprio il recapito telefonico o di fax della clinica della quale il [OSCURATO:PERSONA] è titolare è poi comparso sul sito web sul quale sono stati riconosciuto i macchinari per il taglio del vetro della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] punto le critiche del ricorso sono assertive e generiche non foss'altro perché neppure si confrontano con le dichiarazioni del teste Ferraresi. Tali elementi, oltre a confortare la logicità della motivazione che sorregge l'affermazione di responsabilità per i fatti distrattivi, consentono di concludere per l'inammissibilità delle critiche che investono la condanna per la bancarotta documentale, alla luce della gamma di doveri che grava sull'amministratore di fatto e della quale s'è detto supra a proposito del [OSCURATO:PERSONA].. 4. Il terzo motivo, proprio perché diretto contro un'argomentazione della Corte territoriale chiaramente svolta ad abundantiam, resta assorbito dalla reiezione dei primi due motivi di ricorso.Ed, infatti, il riconosciuto ruolo di amministratore di fatto del ricorrente rende del tutto superflua ogni considerazione calibrata sul ruolo di extraneus del [OSCURATO:PERSONA]. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 17090/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris