CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18726/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, per il diniego del riconoscimento della circostanza attenuante introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena - anche estesa all'applicazione di circostanze extra -edittali - è sottratta allo scrutinio di legittimità, ove questa non esorbiti dai vincoli di legge che governano la discrezionalità del giudice, e la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che il giudice del merito ha peraltro adeguatamente motivato sul punto, rilevando in dettaglio le ragioni per le quali ritenere esclusi i presupposti della circostanza attenuante innanzi richiamata (si veda la pag. 4 in particolare, ove tra gli elementi incompatibili con la mitigazione la Corte d'appello ha richiamato il lasso di tempo minimo in cui si è protratta l'azione, il maggior effetto intimidatorio suscitato dalla presenza di due persone e l'essere la violenza corredata dalla minaccia, nonché, infine, la non estemporaneità della condotta, dedotta altresì dai numerosi precedenti penali per reati violenti e anche specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M