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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06472/2022

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a seguente ORDINANZA Sanzioni amministrative sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15193/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), denominata "[OSCURATO:PERSONA]" ai sensi della L.R. n. 15/2016, in persona del Commissario straordinario "pro tempore", rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Vigliena, n. 2; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57D10 A070S), in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R59 C324P), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81S20 C342R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 84R54 C342G), gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 144/2018 (pubblicata in data 17 marzo 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]. corrente in Enna, proponevano opposizione - dinanzi al Tribunale di Enna - avverso quattro distinte ordinanze-ingiunzioni emesse tra il 20 e il 30 marzo 2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Enna, in seguito all'elevazione dei verbali di contestazioni nn. 6 e 7 del 15 novembre 2005 della Polizia provinciale con i quali era stata accertata la violazione degli artt. 12 e 15, comma 2, del d.

Igs. n. 22/1997, sostenendo che essi non avevano mai provveduto né personalmente né per interposte persone al trasporto dei rifiuti non pericolosi di cui ai citato verbali e per non essere loro applicabile la sanzione prevista dall'indicato art 12, comma 1, (relativo all'obbligo della regolare tenuta dei registri di carico e scarico), posto che il precedente art. 11, comma 3, dello stesso d.

Igs. esclude dall'osservanza del prescritto obbligo i piccoli imprenditori artigiani con non più di tre dipendenti e limitatamente alla produzione di rifiuti speciali non pericolosi.

L'adito Tribunale, con sentenza n. 13/2011, rigettava l'opposizione sotto tutti i profili prospettati.

Avverso questa decisione formulavano appello i ricorrenti soccombenti e la Corte di appello di Caltanissetta, nella costituzione dell'appellata Provincia regionale di Enna, con sentenza n. 144/2018 (pubblicata il 17 marzo 2018) accoglieva il gravame, disponendo, di conseguenza, l'annullamento delle impugnata ordinanze-ingiunzioni.

Contro la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la Provincia regionale di Enna, resistito con un congiunto controricorso da tutti gli intimati.

Il difensore costituito per la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] regionale di Enna (oggi [OSCURATO:PERSONA] comunale di Enna) ha depositato dichiarazione in forma telematica - del 22 dicembre 2021 - di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ai sensi dell'ad 390 c.p.c. sottoscritta dallo stesso difensore e dal legale rappresentante della medesima / ricorrente, chiedendo la declaratoria di estinzione del presente giudizio, la quale risulta firmata anche dal difensore dei controricorrenti, che hanno dichiarato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 390, comma 3, c.p.c. - di aderire alla rinuncia stessa.

Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell'intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c.

Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'ad. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 13 gennaio 2022.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sanzioni amministrative sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15193/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), denominata "[OSCURATO:PERSONA]" ai sensi della L.R. n. 15/2016, in persona del Commissario straordinario "pro tempore", rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Vigliena, n. 2; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57D10 A070S), in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R59 C324P), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81S20 C342R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 84R54 C342G), gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 144/2018 (pubblicata in data 17 marzo 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]. corrente in Enna, proponevano opposizione - dinanzi al Tribunale di Enna - avverso quattro distinte ordinanze-ingiunzioni emesse tra il 20 e il 30 marzo 2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Enna, in seguito all'elevazione dei verbali di contestazioni nn. 6 e 7 del 15 novembre 2005 della Polizia provinciale con i quali era stata accertata la violazione degli artt. 12 e 15, comma 2, del d. Igs. n. 22/1997, sostenendo che essi non avevano mai provveduto né personalmente né per interposte persone al trasporto dei rifiuti non pericolosi di cui ai citato verbali e per non essere loro applicabile la sanzione prevista dall'indicato art 12, comma 1, (relativo all'obbligo della regolare tenuta dei registri di carico e scarico), posto che il precedente art. 11, comma 3, dello stesso d. Igs. esclude dall'osservanza del prescritto obbligo i piccoli imprenditori artigiani con non più di tre dipendenti e limitatamente alla produzione di rifiuti speciali non pericolosi. L'adito Tribunale, con sentenza n. 13/2011, rigettava l'opposizione sotto tutti i profili prospettati. Avverso questa decisione formulavano appello i ricorrenti soccombenti e la Corte di appello di Caltanissetta, nella costituzione dell'appellata Provincia regionale di Enna, con sentenza n. 144/2018 (pubblicata il 17 marzo 2018) accoglieva il gravame, disponendo, di conseguenza, l'annullamento delle impugnata ordinanze-ingiunzioni. Contro la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la Provincia regionale di Enna, resistito con un congiunto controricorso da tutti gli intimati. Il difensore costituito per la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] regionale di Enna (oggi [OSCURATO:PERSONA] comunale di Enna) ha depositato dichiarazione in forma telematica - del 22 dicembre 2021 - di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ai sensi dell'ad 390 c.p.c. sottoscritta dallo stesso difensore e dal legale rappresentante della medesima / ricorrente, chiedendo la declaratoria di estinzione del presente giudizio, la quale risulta firmata anche dal difensore dei controricorrenti, che hanno dichiarato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 390, comma 3, c.p.c. - di aderire alla rinuncia stessa. Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell'intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c. Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'ad. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 13 gennaio 2022. Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06472/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris