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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01292/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2013 della CORTE APPELLO di NAPOLI Edato avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/2/2013, emessa in sede di rinvio e in riforma di quella del Tribunale di Salerno del 21/3/2007, con cui la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'imputato, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen. vigente al momento della proposizione dell'impugnazione.

In ogni caso il motivo, incentrato sulla sopravvenuta decorrenza del termine di prescrizione, in assenza di censure rivolte contro la sentenza impugnata, è inammissibile, essendo inidoneo a costituire un valido giudizio di impugnazione e a determinare l'ulteriore decorrenza del termine di prescrizione, oltre la data della sentenza di appello (è per contro ammissibile un motivo che deduca la maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello: Sez.

U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818),

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2013 della CORTE APPELLO di NAPOLI Edato avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/2/2013, emessa in sede di rinvio e in riforma di quella del Tribunale di Salerno del 21/3/2007, con cui la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'imputato, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen. vigente al momento della proposizione dell'impugnazione. In ogni caso il motivo, incentrato sulla sopravvenuta decorrenza del termine di prescrizione, in assenza di censure rivolte contro la sentenza impugnata, è inammissibile, essendo inidoneo a costituire un valido giudizio di impugnazione e a determinare l'ulteriore decorrenza del termine di prescrizione, oltre la data della sentenza di appello (è per contro ammissibile un motivo che deduca la maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello: Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 01292/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris