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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34210/2026

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NDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto i ricorsi (RG 6534/26) proposti dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione); esaminati i ricorsi, gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione (secondo motivo Avv. [OSCURATO:PERSONA]), poiché la Corte territoriale ha affermato che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la recidiva, sostenendo, contraddittoriamente, che, comunque, proprio per la presenza della recidiva, la pena non avrebbe potuto essere ulteriormente ridotta (come si sosteneva nel motivo di appello); i ricorrenti si dolgono altresì dell'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva reiterata, che - in tesi - avrebbe dovuto concludersi con la prevalenza delle attenuanti (primo motivo Avv. [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo Avv. [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che i ricorsi siano inammissibili perché riposano su motivi manifestamente infondati, perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto: il ricorrente - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva reiterata contestata - è stato condannato alla pena, ridotta per il rito abbreviato, di mesi otto di reclusione; la recidiva reiterata è stata motivatamente ritenuta sussistente in ragione dei precedenti penali (per violenza privata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia, incendio continuato), valutati come gravi e sintomatici di propensione a delinquere; in forza della sussistenza della recidiva reiterata (contestata e concretamente ritenuta sussistente dai giudici di primo e secondo grado), l'esito del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche è imposto dal testo dell'art. 69 ultimo comma cod. pen.; ne discende la manifesta infondatezza dei ricorsi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto i ricorsi (RG 6534/26) proposti dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione); esaminati i ricorsi, gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione (secondo motivo Avv. [OSCURATO:PERSONA]), poiché la Corte territoriale ha affermato che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la recidiva, sostenendo, contraddittoriamente, che, comunque, proprio per la presenza della recidiva, la pena non avrebbe potuto essere ulteriormente ridotta (come si sosteneva nel motivo di appello); i ricorrenti si dolgono altresì dell'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva reiterata, che - in tesi - avrebbe dovuto concludersi con la prevalenza delle attenuanti (primo motivo Avv. [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo Avv. [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che i ricorsi siano inammissibili perché riposano su motivi manifestamente infondati, perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto: il ricorrente - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva reiterata contestata - è stato condannato alla pena, ridotta per il rito abbreviato, di mesi otto di reclusione; la recidiva reiterata è stata motivatamente ritenuta sussistente in ragione dei precedenti penali (per violenza privata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia, incendio continuato), valutati come gravi e sintomatici di propensione a delinquere; in forza della sussistenza della recidiva reiterata (contestata e concretamente ritenuta sussistente dai giudici di primo e secondo grado), l'esito del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche è imposto dal testo dell'art. 69 ultimo comma cod. pen.; ne discende la manifesta infondatezza dei ricorsi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M P.Q.M
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