CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale, nello specifico dell'art. 49 cod. pen., e il vizio di motivazione della sentenza - reitera il medesimo ordine di allegazioni già disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e logica (che, in particolare, indicando le caratteristiche del documento contraffatto, ha chiarito le ragioni per cui non ha ritenuto il fatto inoffensivo; cfr. spec. p. 4 della sentenza impugnata) e, in maniera irrituale, riporta elementi di fatto, richiedendone una valutazione alternativa non permessa in questa sede senza denunciare con la necessaria puntualità il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti, quali segnatamente taluni passi delle deposizioni: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0