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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 03776/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21827/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 5 – INT. 8, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1736/2022 depositato il 07/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 1736/2022 della Corte d’appello di Napoli, depositato il 7 giugno 2022.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

3. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 del Ministero della Giustizia avverso il decreto del magistrato designato che aveva condannato lo stesso Ministero al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione per l’importo di € 2.000,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla durata non ragionevole di una procedura fallimentare nella quale l’istante aveva spiegato insinuazione al passivo per un credito pari ad € 11.939,51.

4. Il primo motivo del ricorso del Ministero della Giustizia denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g) della legge n. 89 del 2001, per avere la Corte d’appello di Napoli ritenuto che un credito “oggettivamente rilevante” non possa, per ciò solo, essere considerato come irrisorio, ai sensi e per gli effetti della norma citata.

Osserva il ricorrente che l’art. 2, comma 2-sexies lett. g) prevede una presunzione di insussistenza del danno in caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”, di tal che l’irrisorietà della pretesa non può essere valutata solo in maniera oggettiva, ma vada indagata anche soggettivamente, con approccio casistico, con riferimento alle condizioni economico-finanziarie dell’istante.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g) e dell’art. 5-ter legge 89 del 2001, nonché degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., per non aver la Corte d’Appello fatto corretta applicazione della regola dell’onere probatorio, dei principi concernenti la disciplina delle presunzioni legali iuris tantum e dell’elaborazione giurisprudenziale relativa al giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001, nella parte in cui ha ritenuto che la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g, legge 89/2001 sia applicabile solo in fase monitoria e non nella successiva fase dell’opposizione.

5. I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, giacché connessi, e si rivelano non fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue.

5.1. L'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contempla una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.

5.2. L’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, prevede un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo.

Le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione.

L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimitàai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 25542 del 2019).

5.3. Va corretta, dapprima, la motivazione in diritto seguita dalla Corte d’appello di Napoli, secondo cui nella fase di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 non trova applicazione la presunzione di cui alla lett. g) del comma 2-sexies dell’art. 2 della stessa legge.

L'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto con cui il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, abbia provveduto sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché la posizione delle parti, anche ai fini dell’onere della prova, non è diversa nelle due fasi e le presunzioni di cui all’art. 2, comma 2-sexies operano egualmente in entrambe ed hanno efficacia fino a prova contraria.

5.4. Condizione di insorgenza e di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, è, tuttavia, l’accertamento della “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.

5.5. Alla nozione di ‹‹irrisorietà della pretesa o del valore della causa›› si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione de ll’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale.

La Corte EDU, nella valutazione delle condizioni di ricevibilità ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, afferma che un ricorrente abusa del ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 qualora, ad esempio, il ricorso sia manifestamente privo di una reale finalità, riguardi una somma di denaro irrisoria o comunque non incida minimamente sui legittimi interessi del ricorrente.

Un ricorso per equa riparazione da durata non ragionevole del processo che riguardi una somma di denaro irrisoria è inteso, pertanto, come manifestamente privo di una reale posta in gioco.

Così, ad esempio, nella causa Bock c.

Germania (Corte EDU, Quinta sezione, decreto 19 gennaio 2010, ricorso n° 22051/07), ove il ricorrente si lamentava per la durata di un procedimento civile che aveva intentato per farsi rimborsare il costo di un integratore alimentare prescritto dal suo medico, il cui prezzo ammontava a 7,99 euro.

La Corte europea esaminò tutte le circostanze del caso in esame, definite eccezionali, e tenne conto anche dell’agiata situazione patrimoniale del ricorrente (un funzionario dell’amministrazione statale con uno stipendio mensile di più di 4500 euro all’epoca dei fatti), per concludere che l’istante aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, visto il carattere irrisorio della somma in contestazione.

5.6. Il fattore della “posta in gioco” viene in rilievo, peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte non soltanto per verificare la sussistenza del diritto all’equa riparazione, ma anche per quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell’indennizzo, in rapporto all’entità della concreta incidenza della pendenza del giudizio sulla vita delle parti.

Tale fattore finisce, così, per escludere dalla riparazione le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n. 2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolare riguardo alla esclusione della operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020).

5.7. Il ricorso alla presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, deve, dunque, prendere le mosse dal fatto noto -percepito ed accertato dal giudice del merito sulla base di evidenze probatorie non costituite, a loro volta, da presunzioni - che la pretesa azionata o il valore della causa nel giudizio presupposto sia “irrisoria”, cioè manifestamente priva di una reale posta in gioco, in tal modo valutata “anche” in relazione alle condizioni personali della parte.

Ai fini del riconoscimento della irrisorietà della pretesa o del valore della causa, la norma non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite, e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte.

La determinazione della consistenza della pretesa e del valore della causa, agli effetti dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, quindi, non può che compiersi sulla base della reale portata dell'interesse della singola parte alla decisione, effettuando altresì un giudizio di comparazione tra l’importo della somma in gioco e la situazione socioeconomica dell'istante (cfr. Cass. n. 24362 del 2018; n. 974 del 2020).

Questo riferimento alle “condizioni personali della parte” assume poi una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolare di società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, Comingersoll SA c.

Portugal; 8 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. c.

France), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all’indennizzo .

L’accertamento della irrisorietà rientra nell’ambitodell'apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134/2012, o, altrimenti, nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, o di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

5.8. La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto sussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la non irrisorietà della posta in gioco, così escludendo l’esistenza delle condizioni di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, alla luce dell’importo certamente non bagatellare della somma dedotta in sede di insinuazione al passivo fallimentare dalla [OSCURATO:SOCIETA]., pari ad € 11.939,51.

Il ricorrente nemmeno indica specificamente fatti (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), attinenti, ad esempio, “alle condizioni personali della parte”, la cui esistenza risulti dal testo del decreto impugnato o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti nel pregresso giudizio di merito e che rivestano carattere decisivo (vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato una valutazione di irrisorietà della pretesa).

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Consegue la regolamentazione delle spese secondo soccombenza, nell'ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo sia il procedimento in esame che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dello Stato esenti dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1- quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21827/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 5 – INT. 8, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1736/2022 depositato il 07/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 1736/2022 della Corte d’appello di Napoli, depositato il 7 giugno 2022. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. 3. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 del Ministero della Giustizia avverso il decreto del magistrato designato che aveva condannato lo stesso Ministero al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione per l’importo di € 2.000,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla durata non ragionevole di una procedura fallimentare nella quale l’istante aveva spiegato insinuazione al passivo per un credito pari ad € 11.939,51. 4. Il primo motivo del ricorso del Ministero della Giustizia denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g) della legge n. 89 del 2001, per avere la Corte d’appello di Napoli ritenuto che un credito “oggettivamente rilevante” non possa, per ciò solo, essere considerato come irrisorio, ai sensi e per gli effetti della norma citata. Osserva il ricorrente che l’art. 2, comma 2-sexies lett. g) prevede una presunzione di insussistenza del danno in caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”, di tal che l’irrisorietà della pretesa non può essere valutata solo in maniera oggettiva, ma vada indagata anche soggettivamente, con approccio casistico, con riferimento alle condizioni economico-finanziarie dell’istante. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g) e dell’art. 5-ter legge 89 del 2001, nonché degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., per non aver la Corte d’Appello fatto corretta applicazione della regola dell’onere probatorio, dei principi concernenti la disciplina delle presunzioni legali iuris tantum e dell’elaborazione giurisprudenziale relativa al giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001, nella parte in cui ha ritenuto che la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g, legge 89/2001 sia applicabile solo in fase monitoria e non nella successiva fase dell’opposizione. 5. I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, giacché connessi, e si rivelano non fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue. 5.1. L'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contempla una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”. 5.2. L’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, prevede un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo. Le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimitàai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 25542 del 2019). 5.3. Va corretta, dapprima, la motivazione in diritto seguita dalla Corte d’appello di Napoli, secondo cui nella fase di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 non trova applicazione la presunzione di cui alla lett. g) del comma 2-sexies dell’art. 2 della stessa legge. L'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto con cui il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, abbia provveduto sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché la posizione delle parti, anche ai fini dell’onere della prova, non è diversa nelle due fasi e le presunzioni di cui all’art. 2, comma 2-sexies operano egualmente in entrambe ed hanno efficacia fino a prova contraria. 5.4. Condizione di insorgenza e di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, è, tuttavia, l’accertamento della “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”. 5.5. Alla nozione di ‹‹irrisorietà della pretesa o del valore della causa›› si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione de ll’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale. La Corte EDU, nella valutazione delle condizioni di ricevibilità ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, afferma che un ricorrente abusa del ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 qualora, ad esempio, il ricorso sia manifestamente privo di una reale finalità, riguardi una somma di denaro irrisoria o comunque non incida minimamente sui legittimi interessi del ricorrente. Un ricorso per equa riparazione da durata non ragionevole del processo che riguardi una somma di denaro irrisoria è inteso, pertanto, come manifestamente privo di una reale posta in gioco. Così, ad esempio, nella causa Bock c. Germania (Corte EDU, Quinta sezione, decreto 19 gennaio 2010, ricorso n° 22051/07), ove il ricorrente si lamentava per la durata di un procedimento civile che aveva intentato per farsi rimborsare il costo di un integratore alimentare prescritto dal suo medico, il cui prezzo ammontava a 7,99 euro. La Corte europea esaminò tutte le circostanze del caso in esame, definite eccezionali, e tenne conto anche dell’agiata situazione patrimoniale del ricorrente (un funzionario dell’amministrazione statale con uno stipendio mensile di più di 4500 euro all’epoca dei fatti), per concludere che l’istante aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, visto il carattere irrisorio della somma in contestazione. 5.6. Il fattore della “posta in gioco” viene in rilievo, peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte non soltanto per verificare la sussistenza del diritto all’equa riparazione, ma anche per quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell’indennizzo, in rapporto all’entità della concreta incidenza della pendenza del giudizio sulla vita delle parti. Tale fattore finisce, così, per escludere dalla riparazione le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n. 2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolare riguardo alla esclusione della operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020). 5.7. Il ricorso alla presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, deve, dunque, prendere le mosse dal fatto noto -percepito ed accertato dal giudice del merito sulla base di evidenze probatorie non costituite, a loro volta, da presunzioni - che la pretesa azionata o il valore della causa nel giudizio presupposto sia “irrisoria”, cioè manifestamente priva di una reale posta in gioco, in tal modo valutata “anche” in relazione alle condizioni personali della parte. Ai fini del riconoscimento della irrisorietà della pretesa o del valore della causa, la norma non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite, e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte. La determinazione della consistenza della pretesa e del valore della causa, agli effetti dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, quindi, non può che compiersi sulla base della reale portata dell'interesse della singola parte alla decisione, effettuando altresì un giudizio di comparazione tra l’importo della somma in gioco e la situazione socioeconomica dell'istante (cfr. Cass. n. 24362 del 2018; n. 974 del 2020). Questo riferimento alle “condizioni personali della parte” assume poi una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolare di società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, Comingersoll SA c. Portugal; 8 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. c. France), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all’indennizzo . L’accertamento della irrisorietà rientra nell’ambitodell'apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134/2012, o, altrimenti, nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, o di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. 5.8. La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto sussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la non irrisorietà della posta in gioco, così escludendo l’esistenza delle condizioni di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, alla luce dell’importo certamente non bagatellare della somma dedotta in sede di insinuazione al passivo fallimentare dalla [OSCURATO:SOCIETA]., pari ad € 11.939,51. Il ricorrente nemmeno indica specificamente fatti (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), attinenti, ad esempio, “alle condizioni personali della parte”, la cui esistenza risulti dal testo del decreto impugnato o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti nel pregresso giudizio di merito e che rivestano carattere decisivo (vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato una valutazione di irrisorietà della pretesa). 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Consegue la regolamentazione delle spese secondo soccombenza, nell'ammontare liquidato in dispositivo. Essendo sia il procedimento in esame che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dello Stato esenti dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1- quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquid
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