CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07640/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1116/07/1988 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /f." I Rilevato che Dimette° Mario, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena ritenuta di giustizia, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il precisato motivo espone censure prive di specificità e comunque non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la cocaina nella disponibilità dell'indagato aveva non solo un peso di circa 105 grammi, ma, soprattutto un elevato grado di purezza, pari all'85,18 %, sì che da essa potevano ricavarsi almeno 562 dosi medie singole. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente