CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22490/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59C54 M088 N),rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale RMNGPP 51E05 E142 J).- CONTRORICORRENTE -Numero registro generale 1598/2024Numero sezionale 5124/2026Numero di raccolta generale 22490/2026Data pubblicazione 30/06/2026per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, n. 4812/15/2023, depositata il 6 giugno2023 e non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 24 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio avevarettificato la rendita catastale di varie unità immobiliari dellacontribuente (in categoria C/6 e C/2; autorimesse e deposito),riclassificandoli, in esito a procedura DOCFA, in classe 9 e 5, in luogodelle classi proposte.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, in riformadella pronuncia di primo grado, accoglieva l’appello dell’attualecontroricorrente ed annullava l’avviso impugnato.Ciò, reputando che l’avviso non fosse motivato non essendo statiallegati gli atti citati nell’avviso ed utilizzati per l’accertamentooperato in base a metodologie comparative.3. Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2024 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso contro la menzionata pronuncia, sulla basedi due motivi.4. La contribuente depositava controricorso l’8 febbraio 2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha eccepito, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt.132, primo comma, num. 4 c.p.c. e 36, comma 2, num. 4 del d.lgs n.546/1992 e, dunque, la nullità della sentenza per il suo radicale vizioNumero registro generale 1598/2024Numero sezionale 5124/2026Numero di raccolta generale 22490/2026Data pubblicazione 30/06/2026di motivazione, siccome privo di ogni argomentazione a sostegnodella decisione, limitandosi ad aderire alle conclusioni dellacontribuente.1.1. La censura va disattesa.Costantemente questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile2014, n. 8053) ripete che deve ritenersi apparente la motivazione che,pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, comeparte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, nonrenda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, in modo tale da nonconsentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n.19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U.,24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass.,Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n.9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n.21174; Cass., Sez. T., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230,5231, 5233, 5235; Cass., Sez. T., 11 dicembre 2025, n. 32370; Cass.,Sez. T., 19 gennaio 2026, nn. 1036 e 1046).Così come, con costanza, si ribadisce che il giudice del merito nondeve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non ètenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sullaNumero registro generale 1598/2024Numero sezionale 5124/2026Numero di raccolta generale 22490/2026Data pubblicazione 30/06/2026condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez.T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n.3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., Sez.T., 20 settembre 2025, n. 25729).1.2. Ora nella fattispecie che occupa il nucleo argomentativo fondantela decisione è stato espresso dal giudice regionale nella parte in cui haosservato che la mancata allegazione degli atti di riferimento indicatinell’avviso lo avevano reso privo di adeguata motivazione.Detto corredo argomentativo si pone entro la sogliacostituzionalmente esigibile perché rende manifesta, ed in terminicomprensibili, la ragione della decisione.2. Con la seconda censura l’Agenzia ha dedotto, secondo il parametrodell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2 deld.l. 16/1993 (convertito nella legge n. 75/1993), nonché del d.m.701/1994, sostenendo che l’avviso fosse adeguatamente motivato, inragione del fatto che la rettifica era stata operata dall’Ufficio sulla basedei medesimi elementi indicati dalla contribuente con la dichiarazionepresentata in sede di procedura docfa, essendosi modificata solo la classedi merito.2.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 1598/2024Numero sezionale 5124/2026Numero di raccolta generale 22490/2026Data pubblicazione 30/06/2026Nell’elaborazione di questa Corte ricorre, infatti, il principio secondocui in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale avvenga a seguito della cd. procedura docfa, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi siauna diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine diconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e didelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr. tra le tante, anche daultimo, Cass., Sez. T, 20 maggio 2025, n. 13521che richiama Cass. Sez.5, 19 novembre 2024, n. 29754; in precedenza Cass., Sez. 5^, 31ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497;Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez.5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104,3106 e 3107; Cass., Sez. 6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez.6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n.11281; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass.,Sez. 5^, 5 aprile 2024, n. 9127; nello stesso senso, Cass., Sez. T., 11agosto 2025, n. 23079).Tanto più nel caso - come quello in rassegna – in cui il riclassamentodi immobili è intervenuto solo per modificare la classe, che costituisceespressione di un giudizio tecnico sul valore economico del bene, siccomebasato, ai sensi dell’art. 9 del r.d.l. n. 652/1939, sulla stima della renditalorda media ordinaria ritraibile dall’unità immobiliare.Numero registro generale 1598/2024Numero sezionale 5124/2026Numero di raccolta generale 22490/2026Data pubblicazione 30/06/20263. L’illustrata valutazione del giudice regionale si è discostata da taliprincipi, il che giustifica l’accoglimento del ricorso e la cassazione dellasentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo gradodella Sicilia – in diversa composizione - per l’esame della correttamotivazionale dell’avviso, nonché per regolare le spese del presentegrado di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia – in diversacomposizione – anche per regolare le spese del presente grado dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto