Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 22617/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ernational s.r.l.rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoArcangelo Guzzo-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Toscanan.669/2024 depositata il 21/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 778/2025Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 22617/2026Data pubblicazione 02/07/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/06/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ernational s.r.l.rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoArcangelo Guzzo-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Toscanan.669/2024 depositata il 21/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 778/2025Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 22617/2026Data pubblicazione 02/07/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/06/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22617/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris