CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800,00 di ammenda emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il porto senza giustificato motivo di un utensiie in ferro affilato della lunghezza di cm 48, culminante con punta affilata; - Constatato che il ricorrente ha sviluppato un unico motivo finalizzato a dedurre la violazione degli artt. 4 legge n. 110 del 1975 e 192 cod. proc. pen., criticando il ragionamento dei giudici di appello per aver ritenuto nella sua pronta disponibilità l'oggetto descritto nel capo di accusa, benché esso fosse collocato, non nel vano portaoggetti, ma nel cofano posteriore dell'autovettura in uso a Pilarski all'atto della perquisizione; - Considerato che la doglianza non meriti considerazione, dal momento che la Corte territoriale ha chiarito in modo esauriente che l'oggetto di offesa il cui porto senza giustificato motivo al di fuori dell'abitazione è stato ritenuto in modo incontrastato contra legem, essendo situato nel bagagliaio del veicolo posseduto dall'imputato, era, in concreto, nella facile e pronta disponibilità del medesimo: e a tale chiaro e congruo apparato argomentativo, fondante l'incensurabile accertamento in fatto, il ricorrente ha, dietro la formale deduzione della violazione di legge, opposto nella sostanza - non consentite - critiche aventi un contenuto di merito, in ordine al profilo rettamente definito dalla Corte di appello; - Rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di euro tremila alla Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022