CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3399/17 in data 01/02/2022 della Corte di appello di Torino, sezione terza penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Cuneo il 28/03/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di truffa, così riqualificata l'originaria imputazione di rapina aggravata in concorso. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Il fatto contestato a conclusione delle indagini preliminari al Ferrante (e al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) rispetto alla sentenza si profila come diverso/nuovo, essendovi stata modificazione/sostituzione rispetto ai contenuti essenziali dell'accusa originaria. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove assunte nel procedimento. Non è stata raggiunta la prova del dolo in capo all'imputato, ossia che lo stesso fosse a conoscenza del reale contenuto delle latte, sottacendo in malafede la circostanza al fine di trarre in inganno la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'imnnutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156; Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403).Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come già il primo giudice avesse riqualificato l'originario fatto contestato come rapina in truffa, consentendo alle parti, in sede di discussione, di interloquire anche sull'eventuale riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 640 cod. pen., tanto che, nella circostanza, era la stessa difesa dell'imputato a richiedere, in via subordinata, propria la sollecitata riqualificazione (da rapina in truffa). La parte, quindi, è stata messa da subito nelle condizioni di difendersi anche dall'imputazione modificata, con pieno rispetto della regola del contraddittorio che impone di assicurare all'imputato, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU, che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa", come rappresentazione di uno sviluppo inaspettato che lo abbia visto come semplice spettatore (cfr., Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254649, secondo cui non sussiste la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione, nella specie proposta avverso la sentenza di primo grado contenente la diversa qualificazione giuridica del fatto). La Corte territoriale ha correttamente riconosciuto come il fatto non potesse ritenersi come nuovo, "non essendo fondato su una condotta ontologicamente ulteriore e aggiuntiva o alternativa ma comunque incompatibile con quella contestata", bensì fondato "sulla stessa sequenza dei fatti descritti nel capo d'imputazione e, cioè, sul comportamento artificioso e raggirante tenuto in tale frangente da Ferrante e dal correo, attraverso la consegna di latte apparentemente d'olio ma contenenti, in realtà, acqua, sul conseguente errore indotto nella persona offesa, sul danno da lei riportato e sul conseguente profitto ingiusto conseguito dai correi" (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Ne consegue l'insussistenza della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essendo stata la diversa qualificazione giuridica del fatto uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile. Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il secondo motivo.La Corte territoriale ha anche qui chiarito come ricorra pacificamente anche l'elemento soggettivo del reato di truffa "visto che le latte apparentemente d'olio consegnate dai due correi alla persona offesa contenevano pacificamente, anche per loro ammissione, acqua e che non vi è alcun idoneo riscontro probatorio per ritenere che tali latte venissero precedentemente consegnate ai due imputati da terzi e che i prevenuti fossero, a loro volta, vittime di una condotta truffaldina". 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in