CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 36280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28950-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4823/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Sezione staccata di Siracusa che ha riformato la pronuncia della C IV di Siracusa ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di accertamenti a tavolino. Più in particolare, la CTR ha ritenuto assoggettato al contraddittorio endoprocedimentale l'accertamento riguardante sia tributi armonizzati che tributi non armonizzati, affermando non essere possibile la "parcellizzazione" del provvedimento impositivo, cioè annullando per la parte relativa i tributi armonizzati, in difetto di contraddittorio, e lasciando in vita la ripresa a tassazione per gli altri, ove quell'adempimento non è richiesto -generalmente- dalla legislazione italiana. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Così deci