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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 13123/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Venezia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; Sentite, nell'interesse degli imputati, le seguenti conclusioni: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 21 luglio 2020 il Tribunale di Venezia, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, giudicava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati rispettivamente ascrittigli, condannando, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, il primo, alla pena di quattro anni di reclusione, il secondo, alla pena di otto mesi di reclusione.

Più precisamente, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 4 (artt. 110, 346-bis, commi primo e terzo, cod. pen.), 4 bis (artt. 110 cod. pen., 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383), 8 (artt. 110, 346- bis, commi primo e terzo, cod. pen.), 8 bis (artt. 110 cod. pen., 3 legge n. 1383 del 1941) e 9 (artt. 81, comma secondo, 110, 326, 615-ter, commi primo, secondo, n. 1, terzo, cod. pen.), unificati sotto il vincolo della continuazione; mentre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto colpevole del reato di cui al capo 10 (artt. 81, comma secondo, 110, 326, 615-ter, commi primo, secondo, n. 1, terzo, cod. pen.).

Conseguiva a tali statuizioni processuali la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.

2. Con sentenza emessa 1'11 novembre 2022 la Corte di appello di Venezia, pronunciandosi sugli appelli degli imputati, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, in parziale riforma della decisione impugnata, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminando la pena irrogata nei suoi confronti in sei mesi di reclusione, sostituita in 45.000,00 euro di multa, ex art. 53 legge 24 novembre, 1981, n. 689.

La sentenza di primo grado, invece, veniva integralmente confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dell'appellante alle ulteriori spese di giudizio.

3. I fatti di reato di cui si controverte riguardano due distinti episodi criminosi, denominati nelle sentenze di merito "[OSCURATO:PERSONA]" — alla quale, a sua volta, è collegata la "[OSCURATO:PERSONA]" — e "[OSCURATO:PERSONA]", che traevano origine dagli accertamenti tributari attivati, nel corso del 2015, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA].In conseguenza delle indagini che si sviluppavano in relazione alle verifiche fiscali eseguite nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA] emergeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] quale tenente colonnello del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza e di [OSCURATO:PERSONA] quale direttore dell'Agenzia delle Entrate di Venezia.

Quanto, in particolare, all'accertamento tributario attivato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 4 e 4 bis della rubrica si riteneva provata sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori dell'azienda sottoposta a verifica, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, nel giudizio di primo grado, venivano esaminati quali testi assistiti.

Più precisamente, i testi assistiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentiti davanti al Tribunale di Venezia, riferivano che [OSCURATO:PERSONA] si era mostrato disponibile a intervenire nella procedura fiscale instaurata dalla Guardia di Finanza di Venezia, contattando i vertici dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, con i quali vantava rapporti privilegiati.

Tale impegno veniva assunto dall'imputato dietro la promessa iniziale di 15.000,00 euro, alla quale avrebbe dovuto seguire la consegna di un orologio Rolex.

A sua volta, l'imputato, sottopostosi a esame, riferiva di essersi impegnato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a intervenire presso i vertici dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, ma di non avere mantenuto l'impegno di mediazione illecita assunto, non essendosi effettivamente attivato nella direzione promessa.

Tuttavia, i Giudici di merito veneziani reputavano queste dichiarazioni contraddette dal compendio probatorio, univocamente orientato contro l'imputato.

Questi elementi probatori venivano correlati alle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, che si ritenevano corroborative dell'assunto accusatorio, confermando il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], contro la quale si procedeva separatamente, nella gestione della "[OSCURATO:PERSONA]".

A margine della "[OSCURATO:PERSONA]" si sviluppava la "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardava l'accertamento tributario instaurato nei confronti della società Axios s.r.I., il cui svolgimento veniva anticipato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], nel contesto degli incontri relativi alla gestione della verifica fiscale sulla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] su tale episodio criminoso riferivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiarivano le modalità con cui il ricorrente aveva riferito loro dell'attivazione di un accertamento tributario nei confronti della società Axios s.r.I., prima della sua comunicazione formale ai rappresentanti dell'ente societario.

Quanto, invece, all'accertamento tributario attivato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 8 e 8 bis veniva accertata grazie alle dichiarazioni rese da rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano esaminati quali testi assistiti.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] veniva esaminato quale responsabile amministrativo dell'azienda sottoposta a verifica; [OSCURATO:PERSONA] veniva esaminato quale direttore dell'Agenzia delle Entrate di Venezia; [OSCURATO:PERSONA] veniva esaminato quale Giudice della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto.

Più precisamente, i testi assistiti Milone, Borrelli e Rindone, sentiti davanti al Tribunale di Venezia, riferivano che l'imputato si era mostrato disponibile a intervenire nella procedura fiscale instaurata dalla Guardia di Finanza di Venezia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], contattando i vertici dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, con i quali vantava rapporti privilegiati.

Tale impegno veniva assunto da Corrado dietro le promesse di fare impiegare personale di suo interesse presso la società sottoposta a verifica e di farsi consegnare alcuni oggetti preziosi.

Anche in questo caso, l'imputato, sottopostosi a esame, confermava di essersi impegnato nella direzione riferita da Milone, Borrelli e Rindone, ma negava di avere mantenuto l'impegno di mediazione illecita assunto, non essendosi effettivamente attivato presso i vertici dell'Agenzia delle Entrate di Venezia.

Questi elementi probatori, a loro volta, venivano correlati alle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, che si ritenevano corroborative dell'assunto accusatorio, confermando il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della "[OSCURATO:PERSONA]".

A margine degli accertamenti investigativi svolti in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" e alla "[OSCURATO:PERSONA]", emergeva l'ulteriore coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 9 della rubrica, commesso dall'imputato eseguendo alcuni accessi abusivi presso la banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria, in uso ai militari nella Guardia di Finanza.

Tali accessi abusivi venivano eseguiti dal ricorrente, di sua iniziativa e per ragioni esclusivamente personali, nelle date del 24 giugno 2016, del 30 novembre 2016 e del 12 aprile 2017.

Deve, infine, rilevarsi che, nel corso degli accertamenti compiuti in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" e alla "[OSCURATO:PERSONA]", emergeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 10, commesso dall'imputato eseguendo due accessi abusivi alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria, in uso ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Venezia.

Questi accessi abusivi venivano eseguiti dal ricorrente, al di fuori di ragioni connesse ad attività di servizio, su richiesta del colonnello [OSCURATO:PERSONA], nelle date del 10 marzo 2016 e del 2 settembre 2016.

Gli accessi abusivi alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria venivano ammessi da [OSCURATO:PERSONA], che, sottopostosi a esame, confermava gli esiti degli accertamenti processuali eseguiti in relazione al reato di cui al capo 10 e le ragioni che lo avevano indotto a effettuare le consultazioni informatiche controverse, pur precisando che, in entrambe le occasioni, si era limitato a fornire notizie che i destinatari delle informazioni potevano legittimamente acquisire.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alle pene di cui in premessa.

4. Avverso la sentenza di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione separati.

4.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando sette censure difensive.

Con il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, proposti in stretta correlazione, in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 8, nel valutare la quale occorreva considerare che tale fattispecie era contestata nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che sanzionava le sole condotte di mediazione illecita consistenti in offerte di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli al capo 8, non essendo provate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le condotte di mediazione illecita poste in essere nei confronti degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA], i cui esiti non consentivano di corroborare il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, incentrato su un'interpretazione contraddittoria del significato delle captazioni riguardanti i comportamenti vessatori del ricorrente.

Secondo la difesa del ricorrente, queste discrasie motivazionali apparivano decisive, in senso sfavorevole all'imputato, alla luce dell'interpretazione, fornita dalla Corte di appello di Venezia, dell'intercettazione numero 7797 del 6 ottobre 2016; dell'intercettazione numero 8029 del 12 ottobre 2016; dell'intercettazione numero 8224 del 22 ottobre 2016; dell'intercettazione numero 10031 del 7 febbraio 2017.

Con il quarto motivo di ricorso, proposto in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941, così come contestato al capo 8 bis, atteso che la fattispecie della collusione militare postula un accordo illecito non dimostrato nel caso di specie, non essendo emerse intese tra [OSCURATO:PERSONA] e i terzi con cui si rapportava, connotate da concretezza e specificità, finalizzate ad attenuare le conseguenze delle verifiche fiscali eseguite nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].

Con il quinto motivo di ricorso, proposto in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., contestato al capo 4, nel valutare la quale occorreva considerare che tale fattispecie era contestata nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che sanzionava le sole condotte di mediazione illecita consistenti in offerte di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Con il sesto motivo di ricorso, proposto in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941, così come contestato al capo 4 bis, atteso che la fattispecie della collusione militare postula un accordo illecito non dimostrato nel caso di specie, non essendo emerse intese tra [OSCURATO:PERSONA] e i terzi con cui si rapportava, connotate da concretezza e specificità, finalizzate ad attenuare le conseguenze delle verifiche fiscali eseguite nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il settimo motivo di ricorso, proposto in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941, così come contestato al capo 4 bis, atteso che la fattispecie della collusione militare postula un accordo illecito non dimostrato nel caso di specie, non essendo emerse intese tra [OSCURATO:PERSONA] e i terzi con cui si rapportava, connotate da concretezza e specificità, finalizzate ad attenuare le conseguenze delle verifiche fiscali eseguite nei confronti della società della società [OSCURATO:SOCIETA].

4.1.1. Le argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie difensive presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il 3 marzo 2023, nelle quali si evidenziava l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 346-bis cod. pen. e 3 legge n. 1383 del 1941, così come contestati ai capi 4, 4 bis, 8 e 8 bis della rubrica, che imponeva l'annullamento della sentenza impugnata.

4.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 615-ter cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle condotte illecite che gli venivano contestate al capo 10, non essendo dimostrata la natura abusiva degli accessi alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria, in uso ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, effettuati, nelle date del 10 marzo 2016 e del 2 settembre 2016, per fornire notizie che i destinatari delle informazioni potevano legittimamente acquisire.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], nell'applicare il quale la Corte di appello di Venezia aveva trascurato le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano perfezionati gli accadimenti criminosi e la collaborazione processuale fornita dall'imputato all'accertamento dei fatti di reato ascrittigli al capo

10. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 53 legge n. 689 del 1981 e 135 cod. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Venezia aveva sostituito la pena di sei mesi di reclusione irrogata all'imputato con la multa di 45.000,00 euro in violazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 1 febbraio 2022, n. 28, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo 53, relativamente all'applicazione dei parametri di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminati separatamente.

2. Deve ritenersi parzialmente fondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui venivano articolate sette censure difensive.

La fondatezza dell'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] discende dall'accoglimento del primo, del secondo, del terzo e del quinto motivo di ricorso, relativamente alla configurazione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., contestato all'imputato ai capi 4 e

8. L'accoglimento di tali doglianze, al contempo, comporta l'assorbimento del quarto, del sesto e del settimo motivo di ricorso, relativamente alla configurazione del reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941, contestato al ricorrente ai capi 4 bis e 8 bis.

Devono, invece, essere respinte le censure difensive correlate, prospettate nell'ambito delle stesse doglianze, relative all'interpretazione e all'utilizzazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, rispetto alle quali, per le ragioni su cui ci si soffermerà nel paragrafo 2.1.2, cui sin d'ora si rinvia, non sussistono le discrasie motivazionali prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]".

2.1. Occorre, pertanto, prendere le mosse dalla disamina del primo, del secondo, del terzo e del quinto motivo di ricorso, proposti sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 4 e 8, nel valutare la quale occorreva considerare che tale fattispecie era contestata nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che sanzionava le sole condotte di mediazione illecita consistenti in offerte di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Osserva il Collegio che la Corte di appello di Venezia, a fronte delle specifiche censure difensive, non risolveva la questione della configurazione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., contestato all'imputato ai capi 4 e 8 nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019.

Si consideri, in proposito, che, nella sua vecchia formulazione, conseguente all'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'art. 346-bis, comma primo, cod. pen., stabiliva: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

Per risolvere tale, preliminare, questione, la Corte di appello di Venezia avrebbe dovuto chiarire se le condotte di mediazione poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nella "[OSCURATO:PERSONA]" e nella "[OSCURATO:PERSONA]" comportavano che l'imputato, nel prospettare ai suoi interlocutori - costituiti dagli amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA] - la sua influenza sui responsabili dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, esplicitasse loro che il suo intervento era finalizzato al compimento di un atto o eventualmente di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio.

Né era possibile eludere tale questione, dovendosi evidenziare che nelle ipotesi di traffico di influenze, così come prefigurate dall'art. 346-bis cod. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, la mediazione può essere sanzionata soltanto se l'accordo tra il privato committente e il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti alla prima delle due parti, non assumendo rilievo il mero uso di una relazione personale tra il mediatore e il pubblico ufficiale.

Ne consegue che, nel caso di specie, non assumeva rilievo la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] ai rappresentanti delle aziende con cui era entrato in contatto - la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] - di rapporti privilegiati con i responsabili dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, quanto, piuttosto, l'enucleazione dell'atto o eventualmente degli atti contrari ai doveri d'ufficio che l'imputato si impegnava a fare compiere ai pubblici agenti presso i quali sarebbe dovuto intervenire.Né potrebbe essere diversamente, atteso che il legislatore italiano con l'introduzione della fattispecie dell'art. 346-bis cod. pen. ha inteso punire, in via preventiva e anticipata, il fenomeno della corruzione, sanzionando penalmente tutte le condotte, in precedenza irrilevanti, prodromiche rispetto ai reati di corruzione, consistenti in accordi riguardanti le influenze illecite su un pubblico agente, che il trafficante promette di esercitare in favore del suo interlocutore dietro compenso.

Ne deriva che il nucleo di antigiuridicità della fattispecie dell'art. 346-bis cod. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, non deve essere individuato nello sfruttamento, reale o semplicemente prospettato, di relazioni con il pubblico agente - che costituisce il mezzo attraverso il quale il trafficante riesce a farsi consegnare o a farsi promettere dal privato committente la dazione indebita -, quanto, piuttosto, in tutte quelle forme di mediazione che abbiano come finalità l'influenza illecita sullo svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione.

Del resto, l'art. 346-bis cod. pen., nella sua vecchia formulazione, pone sullo stesso piano la mediazione finalizzata alla corruzione del pubblico agente e la mediazione illecita, rendendo evidente che, anche per questa seconda forma di traffico di influenze, l'antigiuridicità del comportamento si incentra necessariamente sull'elemento finalistico, che deve essere connotato da illiceità.

Nella vecchia formulazione dell'art. 346-bis cod. pen., dunque, le parti devono avere di mira un'interferenza illecita, che postula il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, esattamente individuato alla luce delle emergenze probatorie, al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame, che deve essere adottato grazie allo sfruttamento delle relazioni privilegiate esistenti tra il trafficante e il pubblico agente.

Diversamente, si rischia di attrarre nella sfera penale sanzionata ex art. 346-bis cod. pen., a discapito del principio di legalità, le più svariate forme di relazioni con la pubblica amministrazione, connotate anche solo da opacità o da scarsa trasparenza, difficilmente catalogabili in termini oggettivi e spesso neppure patologiche, quanto all'interesse personale perseguito.

Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nelle ipotesi di traffico di influenze sanzionate dall'art. 346-bis cod. pen., il «reato non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente» (Sez. 6, n. 40518 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Alemanno, Rv. 282119-01).Occorre, pertanto, ribadire che l'incriminazione del traffico di influenze è motivata dall'esigenza di colpire le condotte prodromiche a comportamenti corruttivi, allo scopo di impedirne la consumazione, atteso che laddove il denaro o il vantaggio patrimoniale viene conferito per remunerare il pubblico agente, che compie o dovrà compiere un atto contrario ai suoi doveri, saranno applicabili le sanzioni in materia di corruzione, come emerge dalla clausola di sussidiarietà con cui si apre l'art. 346-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 40518 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Alemanno, cit.).

Nel caso in cui, invece, il denaro o il vantaggio patrimoniale costituiscono la remunerazione, corrisposta o promessa, della mediazione illecita del trafficante, la condotta integra il reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., nella sua vecchia formulazione, soltanto se funzionale a fare commettere un atto contrario ai doveri di ufficio, considerato il carattere indebito della dazione o della promessa da parte del privato committente (Sez. 6, n. 40518 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Alemanno, cit.).

Ricostruita in questi termini la fattispecie dell'art. 346-bis cod. pen., nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, è evidente che il traffico di influenze si concretizza solo quando l'intermediario prezzolato agisce per turbare il corretto svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione, sfruttando le sue relazioni privilegiate con il destinatario della pressione, che induce a commettere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, che deve essere esattamente individuato nei suoi elementi costitutivi (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 27955-01; Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269736-01; Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, Angeleri, Rv. 255618-01; Sez. 6, n. 11808 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Colosimo, Rv. 254442-01).

2.1.1. Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente la Corte di appello di Venezia non poteva limitarsi a ritenere illecita l'attività di mediazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], sic et simpliciter, ma doveva, alla luce delle emergenze probatorie, individuare l'atto o eventualmente gli atti contrari ai doveri d'ufficio che l'imputato si era impegnato a fare compiere ai responsabili dell'Agenzie delle Entrate di Venezia, presso i quali sarebbe dovuto intervenire nell'interesse degli amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA].

L'individuazione di tali connotazioni di contrarietà postulava, quanto all'accertamento tributario instaurato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel corso del 2015, su cui si incentrava l'incriminazione del reato di cui al capo 4, l'enucleazione dell'atto o eventualmente degli atti contrari ai doveri d'ufficio che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fare compiere, forte delle sue, asserite, relazioni privilegiate, ai responsabili dell'Agenzie delle Entrate di Venezia.

L'attività di mediazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], al contempo, postulava la valutazione della rilevanza dell'atto o eventualmente degli atti contrari ai doveri d'ufficio nel contesto sequenziale dell'accertamento tributario instaurato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, dopo il deposito del processo verbale di constatazione del 29 luglio 2015, si concludeva con la procedura di accertamento con adesione.

Questa ricognizione postulava una valutazione critica delle dichiarazioni rese dagli amministratori dell'azienda sottoposta a verifica, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a identificare i segmenti procedurali della verifica fiscale instaurata dalla Guardia di Finanza di Venezia, come detto nel 2015, su cui l'imputato si era impegnato a intervenire e l'atto o eventualmente gli atti contrari ai doveri d'ufficio che, in conseguenza della mediazione illecita di [OSCURATO:PERSONA], dovevano essere adottati a vantaggio della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propalazioni, a loro volta, dovevano essere correlate alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità doveva essere vagliata tenendo conto dei parametri ermeneutici sottostanti all'applicazione dell'art. 346-bis cod. pen., nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, così come ricostruita nel paragrafo 2.1, cui si rinvia.

Ad analoghe conclusioni processuali deve giungersi con riferimento alla verifica fiscale instaurata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], anch'essa attivata nel corso del 2015, su cui si incentrava l'incriminazione del reato di cui al capo 8 della rubrica, che postulava l'enucleazione, da parte della Corte di appello di Venezia, dell'atto o eventualmente degli atti contrari ai doveri d'ufficio che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fare compiere, forte delle sue, asserite, relazioni privilegiate, ai responsabili dell'Agenzie delle Entrate di Venezia.

Anche in questo caso, l'attività di mediazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] postulava la valutazione della rilevanza dell'atto o eventualmente degli atti contrari ai doveri d'ufficio nel contesto sequenziale dell'accertamento tributario instaurato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che, dopo essere stata avviata nel 2015, si concludeva con la procedura di accertamento con adesione.

La prescritta ricognizione presupponeva una valutazione critica delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — il primo, quale responsabile amministrativo dell'azienda sottoposta a verifica; il secondo, quale direttore dell'Agenzia delle Entrate di Venezia; il terzo, quale Giudice della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto -, finalizzata a identificare i segmenti procedurali della verifica fiscale instaurata dalla Guardia di Finanza di Venezia, su cui l'imputato si era impegnato a intervenire e l'atto o eventualmente gli atti contrari ai doveri d'ufficio che, in conseguenza della mediazione illecita del ricorrente, dovevano essere adottati a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA].

Deve, infine, evidenziarsi, in linea con quanto si è affermato a proposito della "[OSCURATO:PERSONA]", che le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovevano essere correlate alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità doveva essere vagliata tenendo conto dei parametri ermeneutici sottostanti all'applicazione dell'art. 346-bis cod. pen., nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, così come ricostruita nel paragrafo 2.1, cui si rinvia ulteriormente.

2.1.2. A fronte delle incongruità argomentative evidenziate nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, cui si rinvia, deve rilevarsi che non sussistono le discrasie motivazionali, prospettate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" -, relative all'interpretazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, i cui esiti contraddittori, secondo la difesa del ricorrente, non consentivano di corroborare la ricostruzione fattuale degli accadimenti criminosi.

Non può, in proposito, non rilevarsi che la Corte di appello di Venezia, al contrario di quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, relativamente all'interpretazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, ricostruiva correttamente il contesto meramente fattuale nel quale le condotte di [OSCURATO:PERSONA] si concretizzavano, non essendo dubitabile che il ricorrente avesse promesso ai suoi contingenti interlocutori - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di intervenire sui responsabili dell'Agenzie delle Entrate di Venezia, per attenuare le conseuenze degli accertamenti tributari attivati, nel corso del 2015, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA].

Né tantomeno, ferme restando le incongruità argomentative evidenziate nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, cui si rinvia ulteriormente, era possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle ipotesi delittuose di cui ai capi 4 e 8, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 6, n. 11794 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Melfi, Rv. 254439-01).

In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito.

Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica palesemente estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01).

Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], .con riferimento alla ricostruzione degli accadimenti criminosi di cui ai capi 4 e 8, un problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti coinvolti da quelle registrazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni.

Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici di merito veneziani sui risultati delle intercettazioni, si ritiene necessario richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611-01).

Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

2.2. Restano assorbite nelle doglianze oggetto di accoglimento il quarto, il sesto e il settimo motivo di ricorso - proposti sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" -, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941, così come contestato ai capi 4 bis e 8 bis, atteso che la fattispecie della collusione militare postula un accordo illecito non dimostrato nel caso di specie, non essendo emerse intese tra [OSCURATO:PERSONA] e i terzi con cui si rapportava, connotate da concretezza e specificità, finalizzate ad attenuare le conseguenze delle verifiche fiscali eseguite nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA].

L'assorbimento delle censure difensive proposte quali quarto, sesto e settimo motivo di ricorso nelle doglianze oggetto di accoglimento discende dal fatto che la configurazione del reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941 presupponeva la dimostrazione di intese illecite tra [OSCURATO:PERSONA] e i terzi con cui si rapportava, finalizzate ad attenuare le conseguenze degli accertamenti tributari eseguiti, nel corso del 2015, nei confronti delle società di cui ai capi 4 bis e 8 bis della rubrica.

Tuttavia, l'inquadramento di tali intese illecite postulava la preliminare enucleazione dell'atto o eventualmente degli atti contrari ai doveri d'ufficio che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fare compiere, forte delle sue, asserite, relazioni privilegiate, ai responsabili dell'Agenzie delle Entrate di Venezia, su cui, per le ragioni esposte nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, cui si rinvia ulteriormente, si impone un nuovo giudizio.Non può, del resto, non ribadirsi che la fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen., nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, cui si collegano le incriminazioni relative ai reati di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941, di propone l'obiettivo di sanzionare comportamenti prodromici a condotte corruttive, per impedirne il verificarsi, essendo la remunerazione corrisposta dal privato committente funzionale al compimento un atto contrario ai suoi doveri, che non risulta compiutamente evidenziato nel caso di specie; carenze, queste ultime, su cui si impone un nuovo giudizio della Corte di appello di Venezia (Sez. 6, n. 40518 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Alemanno, cit.).

Nel compiere le verifiche che le vengono demandate in sede di rinvio, la Corte di appello di Venezia dovrà tenere conto del fatto che il delitto di cui all'art. e legge n. 1363 del 1941 si perfeziona per il solo fatto dell'accordo tra il militare e l'extraneus, senza che sia necessario il conseguimento del risultato su cui si fonda l'intesa collusiva, che non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie contestata a Corrado ai capi 4 bis e 8 bis.

La fattispecie in questione, infatti, anticipa la soglia della punibilità della condotta al momento dell'accordo, atteso che già al momento del raggiungimento dell'intesa collusiva si verifica la messa in pericolo dell'interesse pubblico, che concretizza la lesione di uno specifico obbligo di fedeltà del militare, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941 «si perfeziona con il semplice accordo tra il militare appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo, senza che debba necessariamente realizzarsi il risultato della frode alla finanza, giacché l'interesse protetto dalla norma viene messo in pericolo non solo dalle condotte collusive finalizzate alla commissione di violazioni finanziarie, ma anche da quelle finalizzate ad eluderne l'accertamento» (Sez. 1, n. 25819 del 06/06/2007, Vitale, Rv. 236894-01).

2.3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla configurazione dei reati di cui agli artt. 346-bis cod. pen. e 3 legge n. 1383 del 1941, cui consegue il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, nei termini di cui in dispositivo.

Nel resto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

3. Deve ritenersi parzialmente fondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in tre censure difensive.Occorre premettere che la fondatezza del ricorso discende dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso, riguardante l'erronea applicazione dei parametri dosimetrici relativi alla conversione della pena di sei mesi di reclusione irrogata all'imputato in 45.000,00 euro di multa, effettuata ex art. 53, comma 2, legge n. 689 del 1981.

Nel resto, l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

3.1. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 615-ter cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle condotte illecite che gli venivano contestate al capo 10, non essendo dimostrata la natura abusiva degli accessi alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria, in uso ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, effettuati, nelle date del 10 marzo 2016 e del 2 settembre 2016, per fornire notizie che i destinatari delle informazioni potevano legittimamente acquisire.

Osserva il Collegio che gli accadimenti criminosi contestati a [OSCURATO:PERSONA] al capo 10 venivano accertati nel corso degli accertamenti investigativi compiuti in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" e alla "[OSCURATO:PERSONA]", dai quali emergeva il coinvolgimento dell'imputato nel delitto di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 326, 615-ter, commi primo, secondo, n. 1, terzo, cod. pen.

Tale reato veniva commesso da David accedendo abusivamente alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria, a disposizione dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, allo scopo di soddisfare le richieste rivoltegli dal colonnello [OSCURATO:PERSONA], nelle date del 10 marzo 2016 e del 2 settembre 2016.

Deve, al contempo, evidenziarsi che gli accessi abusivi alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria venivano ammessi dal [OSCURATO:PERSONA], che, sottopostosi a esame, confermava gli esiti degli accertamenti investigativi che erano stati eseguiti nei suoi confronti in relazione al reato di cui al capo 10 della rubrica, pur precisando di avere fornito le informazioni richiestegli dal colonnello [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto, peraltro incontroverso, che i destinatari delle notizie potevano legittimamente acquisire i dati tributari comunicati dall'imputato all'extraneus.

In questa cornice, deve rilevarsi che la ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificata dalla Corte di appello di Venezia sulla base del contenuto delle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, che venivano correttamente richiamate nelle decisioni di merito.

Queste captazioni corroboravano l'assunto accusatorio, confermando l'esistenza di rapporti, non esclusivamente professionali, tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], imponendo di escludere che gli accessi abusivi alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria erano giustificati dall'attività di servizio svolta dall'imputato presso l'Agenzia delle Entrate.

Le conclusioni della Corte di appello di Venezia rendevano irrilevante la circostanza, pur incontroversa, che i destinatari delle notizie potevano acquisire legittimamente i dati tributari comunicati da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA].

Non è, infatti, dubitabile che è idonea a integrare il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta del pubblico dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni che regolamentano il funzionamento di un sistema informatico protetto, effettui un accesso per ragioni «estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita» (Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018, dep. 2019, Landi di Chiavenna, Rv. 274392-01).

Questa posizione ermeneutica, del resto, trae origine dall'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita» (Sez.

U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061-01).

3.1.1. Non può, per altro verso, operarsi una reinterpretazione complessiva del contenuto delle captazioni registrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quanto prospettato dal suo difensore, sia pure in via residuale, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo

10. Non può, invero, non rilevarsi, in linea con quanto si è già affermato nel paragrafo 2.2, cui si rinvia, che il controllo di legittimità sul vizio di manifesta illogicità della motivazione viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se l'interpretazione delle intercettazioni sia effettivamente corrispondente alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali.

Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è necessario dimostrare che il provvedimento impugnato, relativamente all'interpretazione delle captazioni, sia manifestamente carente sul piano motivazionale o logico, per cui non è possibile opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa e alternativa ricostruzione degli stessi, ancorché altrettanto logica, perché in tal caso verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non è funzionale a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione dei fatti, laddove incentrata sull'interpretazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento giurisdizionale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568-01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369-01).

3.1.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3.2. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], nell'applicare il quale si erano trascurate le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano perfezionati gli accadimenti criminosi di cui al capo 10 della rubrica e la collaborazione processuale fornita dall'imputato all'accertamento dei fatti di reato, resa incontroversa dalle sue dichiarazioni confessorie.

Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] risulta suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Venezia, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del reato contestato al ricorrente al capo 10, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico congruo, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio, peraltro ridotto nel giudizio di secondo grado, per effetto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, che comportava l'irrogazione della pena di sei mesi di reclusione, convertita nella multa di 45.000,00 euro, ex art. 53, comma 2, legge n. 689 del 1981.

Le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Venezia traevano origine da una verifica giurisdizionale ineccepibile, che teneva conto dell'oggettivo disvalore della vicenda criminosa e delle modalità con cui gli accessi abusivi all'Anagrafe Tributaria contestati al capo 10 venivano eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 10 marzo 2016 e del 2 settembre 2016; accessi che traevano origine dai rapporti, esclusivamente personali, esistenti tra l'imputato e il colonnello [OSCURATO:PERSONA] e che venivano effettuati per ragioni ontologicamente estranee al ruolo professionale ricoperto dal ricorrente in seno all'Agenzia delle Entrate di Venezia (Sez.

U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, cit.).

Queste considerazioni, dunque, non consentivano l'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Venezia, che veniva correttamente valutato nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che connotavano la posizione dell'imputato, rispetto alla quale il contributo processuale fornito con le sue dichiarazioni confessorie assumeva un rilievo marginale per effetto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nei suoi confronti.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

3.3. Deve, infine, ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 53 legge n. 689 del 1981 e 135 cod. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Venezia aveva sostituito la pena di sei mesi di reclusione irrogata all'imputato con la multa di 45.000,00 euro in violazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo 53, relativamente all'applicazione dei parametri di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria.

Osserva il Collegio che nel provvedere alla sostituzione della pena di sei mesi di reclusione nella multa di 45.000,00 euro di multa, effettuata ex art. 53 legge n. 689 del 1981, la Corte di appello di Venezia non teneva conto della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, della stessa legge.

Con tale pronuncia, com'è noto, veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che il «valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché il «valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale».

In conseguenza di tale declaratoria di incostituzionalità il Giudice delle leggi disponeva la sostituzione del tasso minimo di 250,00 euro con quello di 75,00 euro per ogni giorno di pena detentiva oggetto di conversione, in linea con quanto stabilito dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il decreto penale di condanna.Né la Corte di appello di Venezia forniva alcuna spiegazione sui parametri dosimetrici di conversione della pena detentiva applicati nel caso di specie, limitandosi ad affermare assertivamente, a pagina 89 della sentenza impugnata, che «operata la sostituzione con i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p., la pena pecuniaria sostitutiva viene determinata in euro 45.000 di multa».

A tali rivisitati parametri dosimetrici, dunque, si dovrà conformare la Corte di appello di Venezia, che, nel giudizio di rinvio che le viene demandato, dovrà fare corretta applicazione dei principi affermati, in relazione alla previsione dell'art. 53, comma 2, legge n. 689 del 1981, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022.

Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo di ricorso.

3.4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, cui consegue il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, nei termini di cui in dispositivo.

Nel resto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla configurazione dei reati di cui agli artt. 346-bis cod. pen. e 3 legge n. 1383 del 1941, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

L'atto di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato.

Deve, inoltre, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Venezia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; Sentite, nell'interesse degli imputati, le seguenti conclusioni: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 21 luglio 2020 il Tribunale di Venezia, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, giudicava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati rispettivamente ascrittigli, condannando, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, il primo, alla pena di quattro anni di reclusione, il secondo, alla pena di otto mesi di reclusione. Più precisamente, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 4 (artt. 110, 346-bis, commi primo e terzo, cod. pen.), 4 bis (artt. 110 cod. pen., 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383), 8 (artt. 110, 346- bis, commi primo e terzo, cod. pen.), 8 bis (artt. 110 cod. pen., 3 legge n. 1383 del 1941) e 9 (artt. 81, comma secondo, 110, 326, 615-ter, commi primo, secondo, n. 1, terzo, cod. pen.), unificati sotto il vincolo della continuazione; mentre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto colpevole del reato di cui al capo 10 (artt. 81, comma secondo, 110, 326, 615-ter, commi primo, secondo, n. 1, terzo, cod. pen.). Conseguiva a tali statuizioni processuali la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa 1'11 novembre 2022 la Corte di appello di Venezia, pronunciandosi sugli appelli degli imputati, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, in parziale riforma della decisione impugnata, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminando la pena irrogata nei suoi confronti in sei mesi di reclusione, sostituita in 45.000,00 euro di multa, ex art. 53 legge 24 novembre, 1981, n. 689. La sentenza di primo grado, invece, veniva integralmente confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dell'appellante alle ulteriori spese di giudizio. 3. I fatti di reato di cui si controverte riguardano due distinti episodi criminosi, denominati nelle sentenze di merito "[OSCURATO:PERSONA]" — alla quale, a sua volta, è collegata la "[OSCURATO:PERSONA]" — e "[OSCURATO:PERSONA]", che traevano origine dagli accertamenti tributari attivati, nel corso del 2015, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA].In conseguenza delle indagini che si sviluppavano in relazione alle verifiche fiscali eseguite nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA] emergeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] quale tenente colonnello del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza e di [OSCURATO:PERSONA] quale direttore dell'Agenzia delle Entrate di Venezia. Quanto, in particolare, all'accertamento tributario attivato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 4 e 4 bis della rubrica si riteneva provata sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori dell'azienda sottoposta a verifica, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, nel giudizio di primo grado, venivano esaminati quali testi assistiti. Più precisamente, i testi assistiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentiti davanti al Tribunale di Venezia, riferivano che [OSCURATO:PERSONA] si era mostrato disponibile a intervenire nella procedura fiscale instaurata dalla Guardia di Finanza di Venezia, contattando i vertici dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, con i quali vantava rapporti privilegiati. Tale impegno veniva assunto dall'imputato dietro la promessa iniziale di 15.000,00 euro, alla quale avrebbe dovuto seguire la consegna di un orologio Rolex. A sua volta, l'imputato, sottopostosi a esame, riferiva di essersi impegnato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a intervenire presso i vertici dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, ma di non avere mantenuto l'impegno di mediazione illecita assunto, non essendosi effettivamente attivato nella direzione promessa. Tuttavia, i Giudici di merito veneziani reputavano queste dichiarazioni contraddette dal compendio probatorio, univocamente orientato contro l'imputato. Questi elementi probatori venivano correlati alle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, che si ritenevano corroborative dell'assunto accusatorio, confermando il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], contro la quale si procedeva separatamente, nella gestione della "[OSCURATO:PERSONA]". A margine della "[OSCURATO:PERSONA]" si sviluppava la "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardava l'accertamento tributario instaurato nei confronti della società Axios s.r.I., il cui svolgimento veniva anticipato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], nel contesto degli incontri relativi alla gestione della verifica fiscale sulla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] su tale episodio criminoso riferivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiarivano le modalità con cui il ricorrente aveva riferito loro dell'attivazione di un accertamento tributario nei confronti della società Axios s.r.I., prima della sua comunicazione formale ai rappresentanti dell'ente societario. Quanto, invece, all'accertamento tributario attivato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 8 e 8 bis veniva accertata grazie alle dichiarazioni rese da rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano esaminati quali testi assistiti. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] veniva esaminato quale responsabile amministrativo dell'azienda sottoposta a verifica; [OSCURATO:PERSONA] veniva esaminato quale direttore dell'Agenzia delle Entrate di Venezia; [OSCURATO:PERSONA] veniva esaminato quale Giudice della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto. Più precisamente, i testi assistiti Milone, Borrelli e Rindone, sentiti davanti al Tribunale di Venezia, riferivano che l'imputato si era mostrato disponibile a intervenire nella procedura fiscale instaurata dalla Guardia di Finanza di Venezia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], contattando i vertici dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, con i quali vantava rapporti privilegiati. Tale impegno veniva assunto da Corrado dietro le promesse di fare impiegare personale di suo interesse presso la società sottoposta a verifica e di farsi consegnare alcuni oggetti preziosi. Anche in questo caso, l'imputato, sottopostosi a esame, confermava di essersi impegnato nella direzione riferita da Milone, Borrelli e Rindone, ma negava di avere mantenuto l'impegno di mediazione illecita assunto, non essendosi effettivamente attivato presso i vertici dell'Agenzia delle Entrate di Venezia. Questi elementi probatori, a loro volta, venivano correlati alle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, che si ritenevano corroborative dell'assunto accusatorio, confermando il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della "[OSCURATO:PERSONA]". A margine degli accertamenti investigativi svolti in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" e alla "[OSCURATO:PERSONA]", emergeva l'ulteriore coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 9 della rubrica, commesso dall'imputato eseguendo alcuni accessi abusivi presso la banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria, in uso ai militari nella Guardia di Finanza. Tali accessi abusivi venivano eseguiti dal ricorrente, di sua iniziativa e per ragioni esclusivamente personali, nelle date del 24 giugno 2016, del 30 novembre 2016 e del 12 aprile 2017. Deve, infine, rilevarsi che, nel corso degli accertamenti compiuti in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" e alla "[OSCURATO:PERSONA]", emergeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 10, commesso dall'imputato eseguendo due accessi abusivi alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria, in uso ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Venezia. Questi accessi abusivi venivano eseguiti dal ricorrente, al di fuori di ragioni connesse ad attività di servizio, su richiesta del colonnello [OSCURATO:PERSONA], nelle date del 10 marzo 2016 e del 2 settembre 2016. Gli accessi abusivi alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria venivano ammessi da [OSCURATO:PERSONA], che, sottopostosi a esame, confermava gli esiti degli accertamenti processuali eseguiti in relazione al reato di cui al capo 10 e le ragioni che lo avevano indotto a effettuare le consultazioni informatiche controverse, pur precisando che, in entrambe le occasioni, si era limitato a fornire notizie che i destinatari delle informazioni potevano legittimamente acquisire. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione separati. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando sette censure difensive. Con il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, proposti in stretta correlazione, in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 8, nel valutare la quale occorreva considerare che tale fattispecie era contestata nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che sanzionava le sole condotte di mediazione illecita consistenti in offerte di atti contrari ai doveri d'ufficio. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli al capo 8, non essendo provate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le condotte di mediazione illecita poste in essere nei confronti degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA], i cui esiti non consentivano di corroborare il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, incentrato su un'interpretazione contraddittoria del significato delle captazioni riguardanti i comportamenti vessatori del ricorrente. Secondo la difesa del ricorrente, queste discrasie motivazionali apparivano decisive, in senso sfavorevole all'imputato, alla luce dell'interpretazione, fornita dalla Corte di appello di Venezia, dell'intercettazione numero 7797 del 6 ottobre 2016; dell'intercettazione numero 8029 del 12 ottobre 2016; dell'intercettazione numero 8224 del 22 ottobre 2016; dell'intercettazione numero 10031 del 7 febbraio 2017. Con il quarto motivo di ricorso, proposto in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941, così come contestato al capo 8 bis, atteso che la fattispecie della collusione militare postula un accordo illecito non dimostrato nel caso di specie, non essendo emerse intese tra [OSCURATO:PERSONA] e i terzi con cui si rapportava, connotate da concretezza e specificità, finalizzate ad attenuare le conseguenze delle verifiche fiscali eseguite nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo di ricorso, proposto in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., contestato al capo 4, nel valutare la quale occorreva considerare che tale fattispecie era contestata nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che sanzionava le sole condotte di mediazione illecita consistenti in offerte di atti contrari ai doveri d'ufficio. Con il sesto motivo di ricorso, proposto in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941, così come contestato al capo 4 bis, atteso che la fattispecie della collusione militare postula un accordo illecito non dimostrato nel caso di specie, non essendo emerse intese tra [OSCURATO:PERSONA] e i terzi con cui si rapportava, connotate da concretezza e specificità, finalizzate ad attenuare le conseguenze delle verifiche fiscali eseguite nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il settimo motivo di ricorso, proposto in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941, così come contestato al capo 4 bis, atteso che la fattispecie della collusione militare postula un accordo illecito non dimostrato nel caso di specie, non essendo emerse intese tra [OSCURATO:PERSONA] e i terzi con cui si rapportava, connotate da concretezza e specificità, finalizzate ad attenuare le conseguenze delle verifiche fiscali eseguite nei confronti della società della società [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1.1. Le argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie difensive presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il 3 marzo 2023, nelle quali si evidenziava l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 346-bis cod. pen. e 3 legge n. 1383 del 1941, così come contestati ai capi 4, 4 bis, 8 e 8 bis della rubrica, che imponeva l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 615-ter cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle condotte illecite che gli venivano contestate al capo 10, non essendo dimostrata la natura abusiva degli accessi alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria, in uso ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, effettuati, nelle date del 10 marzo 2016 e del 2 settembre 2016, per fornire notizie che i destinatari delle informazioni potevano legittimamente acquisire. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], nell'applicare il quale la Corte di appello di Venezia aveva trascurato le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano perfezionati gli accadimenti criminosi e la collaborazione processuale fornita dall'imputato all'accertamento dei fatti di reato ascrittigli al capo 10. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 53 legge n. 689 del 1981 e 135 cod. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Venezia aveva sostituito la pena di sei mesi di reclusione irrogata all'imputato con la multa di 45.000,00 euro in violazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 1 febbraio 2022, n. 28, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo 53, relativamente all'applicazione dei parametri di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminati separatamente. 2. Deve ritenersi parzialmente fondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui venivano articolate sette censure difensive. La fondatezza dell'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] discende dall'accoglimento del primo, del secondo, del terzo e del quinto motivo di ricorso, relativamente alla configurazione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., contestato all'imputato ai capi 4 e 8. L'accoglimento di tali doglianze, al contempo, comporta l'assorbimento del quarto, del sesto e del settimo motivo di ricorso, relativamente alla configurazione del reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941, contestato al ricorrente ai capi 4 bis e 8 bis. Devono, invece, essere respinte le censure difensive correlate, prospettate nell'ambito delle stesse doglianze, relative all'interpretazione e all'utilizzazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, rispetto alle quali, per le ragioni su cui ci si soffermerà nel paragrafo 2.1.2, cui sin d'ora si rinvia, non sussistono le discrasie motivazionali prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]". 2.1. Occorre, pertanto, prendere le mosse dalla disamina del primo, del secondo, del terzo e del quinto motivo di ricorso, proposti sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]", con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 4 e 8, nel valutare la quale occorreva considerare che tale fattispecie era contestata nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che sanzionava le sole condotte di mediazione illecita consistenti in offerte di atti contrari ai doveri d'ufficio. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Venezia, a fronte delle specifiche censure difensive, non risolveva la questione della configurazione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., contestato all'imputato ai capi 4 e 8 nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019. Si consideri, in proposito, che, nella sua vecchia formulazione, conseguente all'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'art. 346-bis, comma primo, cod. pen., stabiliva: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni». Per risolvere tale, preliminare, questione, la Corte di appello di Venezia avrebbe dovuto chiarire se le condotte di mediazione poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nella "[OSCURATO:PERSONA]" e nella "[OSCURATO:PERSONA]" comportavano che l'imputato, nel prospettare ai suoi interlocutori - costituiti dagli amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA] - la sua influenza sui responsabili dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, esplicitasse loro che il suo intervento era finalizzato al compimento di un atto o eventualmente di una pluralità di atti contrari ai doveri di ufficio. Né era possibile eludere tale questione, dovendosi evidenziare che nelle ipotesi di traffico di influenze, così come prefigurate dall'art. 346-bis cod. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, la mediazione può essere sanzionata soltanto se l'accordo tra il privato committente e il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti alla prima delle due parti, non assumendo rilievo il mero uso di una relazione personale tra il mediatore e il pubblico ufficiale. Ne consegue che, nel caso di specie, non assumeva rilievo la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] ai rappresentanti delle aziende con cui era entrato in contatto - la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] - di rapporti privilegiati con i responsabili dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, quanto, piuttosto, l'enucleazione dell'atto o eventualmente degli atti contrari ai doveri d'ufficio che l'imputato si impegnava a fare compiere ai pubblici agenti presso i quali sarebbe dovuto intervenire.Né potrebbe essere diversamente, atteso che il legislatore italiano con l'introduzione della fattispecie dell'art. 346-bis cod. pen. ha inteso punire, in via preventiva e anticipata, il fenomeno della corruzione, sanzionando penalmente tutte le condotte, in precedenza irrilevanti, prodromiche rispetto ai reati di corruzione, consistenti in accordi riguardanti le influenze illecite su un pubblico agente, che il trafficante promette di esercitare in favore del suo interlocutore dietro compenso. Ne deriva che il nucleo di antigiuridicità della fattispecie dell'art. 346-bis cod. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, non deve essere individuato nello sfruttamento, reale o semplicemente prospettato, di relazioni con il pubblico agente - che costituisce il mezzo attraverso il quale il trafficante riesce a farsi consegnare o a farsi promettere dal privato committente la dazione indebita -, quanto, piuttosto, in tutte quelle forme di mediazione che abbiano come finalità l'influenza illecita sullo svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione. Del resto, l'art. 346-bis cod. pen., nella sua vecchia formulazione, pone sullo stesso piano la mediazione finalizzata alla corruzione del pubblico agente e la mediazione illecita, rendendo evidente che, anche per questa seconda forma di traffico di influenze, l'antigiuridicità del comportamento si incentra necessariamente sull'elemento finalistico, che deve essere connotato da illiceità. Nella vecchia formulazione dell'art. 346-bis cod. pen., dunque, le parti devono avere di mira un'interferenza illecita, che postula il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, esattamente individuato alla luce delle emergenze probatorie, al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame, che deve essere adottato grazie allo sfruttamento delle relazioni privilegiate esistenti tra il trafficante e il pubblico agente. Diversamente, si rischia di attrarre nella sfera penale sanzionata ex art. 346-bis cod. pen., a discapito del principio di legalità, le più svariate forme di relazioni con la pubblica amministrazione, connotate anche solo da opacità o da scarsa trasparenza, difficilmente catalogabili in termini oggettivi e spesso neppure patologiche, quanto all'interesse personale perseguito. Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nelle ipotesi di traffico di influenze sanzionate dall'art. 346-bis cod. pen., il «reato non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente» (Sez. 6, n. 40518 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Alemanno, Rv. 282119-01).Occorre, pertanto, ribadire che l'incriminazione del traffico di influenze è motivata dall'esigenza di colpire le condotte prodromiche a comportamenti corruttivi, allo scopo di impedirne la consumazione, atteso che laddove il denaro o il vantaggio patrimoniale viene conferito per remunerare il pubblico agente, che compie o dovrà compiere un atto contrario ai suoi doveri, saranno applicabili le sanzioni in materia di corruzione, come emerge dalla clausola di sussidiarietà con cui si apre l'art. 346-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 40518 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Alemanno, cit.). Nel caso in cui, invece, il denaro o il vantaggio patrimoniale costituiscono la remunerazione, corrisposta o promessa, della mediazione illecita del trafficante, la condotta integra il reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., nella sua vecchia formulazione, soltanto se funzionale a fare commettere un atto contrario ai doveri di ufficio, considerato il carattere indebito della dazione o della promessa da parte del privato committente (Sez. 6, n. 40518 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Alemanno, cit.). Ricostruita in questi termini la fattispecie dell'art. 346-bis cod. pen., nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, è evidente che il traffico di influenze si concretizza solo quando l'intermediario prezzolato agisce per turbare il corretto svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione, sfruttando le sue relazioni privilegiate con il destinatario della pressione, che induce a commettere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, che deve essere esattamente individuato nei suoi elementi costitutivi (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 27955-01; Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269736-01; Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, Angeleri, Rv. 255618-01; Sez. 6, n. 11808 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Colosimo, Rv. 254442-01). 2.1.1. Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente la Corte di appello di Venezia non poteva limitarsi a ritenere illecita l'attività di mediazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], sic et simpliciter, ma doveva, alla luce delle emergenze probatorie, individuare l'atto o eventualmente gli atti contrari ai doveri d'ufficio che l'imputato si era impegnato a fare compiere ai responsabili dell'Agenzie delle Entrate di Venezia, presso i quali sarebbe dovuto intervenire nell'interesse degli amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA]. L'individuazione di tali connotazioni di contrarietà postulava, quanto all'accertamento tributario instaurato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel corso del 2015, su cui si incentrava l'incriminazione del reato di cui al capo 4, l'enucleazione dell'atto o eventualmente degli atti contrari ai doveri d'ufficio che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fare compiere, forte delle sue, asserite, relazioni privilegiate, ai responsabili dell'Agenzie delle Entrate di Venezia. L'attività di mediazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], al contempo, postulava la valutazione della rilevanza dell'atto o eventualmente degli atti contrari ai doveri d'ufficio nel contesto sequenziale dell'accertamento tributario instaurato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, dopo il deposito del processo verbale di constatazione del 29 luglio 2015, si concludeva con la procedura di accertamento con adesione. Questa ricognizione postulava una valutazione critica delle dichiarazioni rese dagli amministratori dell'azienda sottoposta a verifica, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a identificare i segmenti procedurali della verifica fiscale instaurata dalla Guardia di Finanza di Venezia, come detto nel 2015, su cui l'imputato si era impegnato a intervenire e l'atto o eventualmente gli atti contrari ai doveri d'ufficio che, in conseguenza della mediazione illecita di [OSCURATO:PERSONA], dovevano essere adottati a vantaggio della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propalazioni, a loro volta, dovevano essere correlate alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità doveva essere vagliata tenendo conto dei parametri ermeneutici sottostanti all'applicazione dell'art. 346-bis cod. pen., nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, così come ricostruita nel paragrafo 2.1, cui si rinvia. Ad analoghe conclusioni processuali deve giungersi con riferimento alla verifica fiscale instaurata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], anch'essa attivata nel corso del 2015, su cui si incentrava l'incriminazione del reato di cui al capo 8 della rubrica, che postulava l'enucleazione, da parte della Corte di appello di Venezia, dell'atto o eventualmente degli atti contrari ai doveri d'ufficio che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fare compiere, forte delle sue, asserite, relazioni privilegiate, ai responsabili dell'Agenzie delle Entrate di Venezia. Anche in questo caso, l'attività di mediazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] postulava la valutazione della rilevanza dell'atto o eventualmente degli atti contrari ai doveri d'ufficio nel contesto sequenziale dell'accertamento tributario instaurato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che, dopo essere stata avviata nel 2015, si concludeva con la procedura di accertamento con adesione. La prescritta ricognizione presupponeva una valutazione critica delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — il primo, quale responsabile amministrativo dell'azienda sottoposta a verifica; il secondo, quale direttore dell'Agenzia delle Entrate di Venezia; il terzo, quale Giudice della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto -, finalizzata a identificare i segmenti procedurali della verifica fiscale instaurata dalla Guardia di Finanza di Venezia, su cui l'imputato si era impegnato a intervenire e l'atto o eventualmente gli atti contrari ai doveri d'ufficio che, in conseguenza della mediazione illecita del ricorrente, dovevano essere adottati a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA]. Deve, infine, evidenziarsi, in linea con quanto si è affermato a proposito della "[OSCURATO:PERSONA]", che le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovevano essere correlate alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità doveva essere vagliata tenendo conto dei parametri ermeneutici sottostanti all'applicazione dell'art. 346-bis cod. pen., nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, così come ricostruita nel paragrafo 2.1, cui si rinvia ulteriormente. 2.1.2. A fronte delle incongruità argomentative evidenziate nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, cui si rinvia, deve rilevarsi che non sussistono le discrasie motivazionali, prospettate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" -, relative all'interpretazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, i cui esiti contraddittori, secondo la difesa del ricorrente, non consentivano di corroborare la ricostruzione fattuale degli accadimenti criminosi. Non può, in proposito, non rilevarsi che la Corte di appello di Venezia, al contrario di quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, relativamente all'interpretazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, ricostruiva correttamente il contesto meramente fattuale nel quale le condotte di [OSCURATO:PERSONA] si concretizzavano, non essendo dubitabile che il ricorrente avesse promesso ai suoi contingenti interlocutori - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di intervenire sui responsabili dell'Agenzie delle Entrate di Venezia, per attenuare le conseuenze degli accertamenti tributari attivati, nel corso del 2015, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA]. Né tantomeno, ferme restando le incongruità argomentative evidenziate nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, cui si rinvia ulteriormente, era possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle ipotesi delittuose di cui ai capi 4 e 8, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 6, n. 11794 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Melfi, Rv. 254439-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica palesemente estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01). Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], .con riferimento alla ricostruzione degli accadimenti criminosi di cui ai capi 4 e 8, un problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti coinvolti da quelle registrazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici di merito veneziani sui risultati delle intercettazioni, si ritiene necessario richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 2.2. Restano assorbite nelle doglianze oggetto di accoglimento il quarto, il sesto e il settimo motivo di ricorso - proposti sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" sia in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" -, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941, così come contestato ai capi 4 bis e 8 bis, atteso che la fattispecie della collusione militare postula un accordo illecito non dimostrato nel caso di specie, non essendo emerse intese tra [OSCURATO:PERSONA] e i terzi con cui si rapportava, connotate da concretezza e specificità, finalizzate ad attenuare le conseguenze delle verifiche fiscali eseguite nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA]. L'assorbimento delle censure difensive proposte quali quarto, sesto e settimo motivo di ricorso nelle doglianze oggetto di accoglimento discende dal fatto che la configurazione del reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941 presupponeva la dimostrazione di intese illecite tra [OSCURATO:PERSONA] e i terzi con cui si rapportava, finalizzate ad attenuare le conseguenze degli accertamenti tributari eseguiti, nel corso del 2015, nei confronti delle società di cui ai capi 4 bis e 8 bis della rubrica. Tuttavia, l'inquadramento di tali intese illecite postulava la preliminare enucleazione dell'atto o eventualmente degli atti contrari ai doveri d'ufficio che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fare compiere, forte delle sue, asserite, relazioni privilegiate, ai responsabili dell'Agenzie delle Entrate di Venezia, su cui, per le ragioni esposte nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, cui si rinvia ulteriormente, si impone un nuovo giudizio.Non può, del resto, non ribadirsi che la fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen., nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, cui si collegano le incriminazioni relative ai reati di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941, di propone l'obiettivo di sanzionare comportamenti prodromici a condotte corruttive, per impedirne il verificarsi, essendo la remunerazione corrisposta dal privato committente funzionale al compimento un atto contrario ai suoi doveri, che non risulta compiutamente evidenziato nel caso di specie; carenze, queste ultime, su cui si impone un nuovo giudizio della Corte di appello di Venezia (Sez. 6, n. 40518 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Alemanno, cit.). Nel compiere le verifiche che le vengono demandate in sede di rinvio, la Corte di appello di Venezia dovrà tenere conto del fatto che il delitto di cui all'art. e legge n. 1363 del 1941 si perfeziona per il solo fatto dell'accordo tra il militare e l'extraneus, senza che sia necessario il conseguimento del risultato su cui si fonda l'intesa collusiva, che non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie contestata a Corrado ai capi 4 bis e 8 bis. La fattispecie in questione, infatti, anticipa la soglia della punibilità della condotta al momento dell'accordo, atteso che già al momento del raggiungimento dell'intesa collusiva si verifica la messa in pericolo dell'interesse pubblico, che concretizza la lesione di uno specifico obbligo di fedeltà del militare, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il reato di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941 «si perfeziona con il semplice accordo tra il militare appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo, senza che debba necessariamente realizzarsi il risultato della frode alla finanza, giacché l'interesse protetto dalla norma viene messo in pericolo non solo dalle condotte collusive finalizzate alla commissione di violazioni finanziarie, ma anche da quelle finalizzate ad eluderne l'accertamento» (Sez. 1, n. 25819 del 06/06/2007, Vitale, Rv. 236894-01). 2.3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla configurazione dei reati di cui agli artt. 346-bis cod. pen. e 3 legge n. 1383 del 1941, cui consegue il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, nei termini di cui in dispositivo. Nel resto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 3. Deve ritenersi parzialmente fondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in tre censure difensive.Occorre premettere che la fondatezza del ricorso discende dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso, riguardante l'erronea applicazione dei parametri dosimetrici relativi alla conversione della pena di sei mesi di reclusione irrogata all'imputato in 45.000,00 euro di multa, effettuata ex art. 53, comma 2, legge n. 689 del 1981. Nel resto, l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 3.1. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 615-ter cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle condotte illecite che gli venivano contestate al capo 10, non essendo dimostrata la natura abusiva degli accessi alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria, in uso ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, effettuati, nelle date del 10 marzo 2016 e del 2 settembre 2016, per fornire notizie che i destinatari delle informazioni potevano legittimamente acquisire. Osserva il Collegio che gli accadimenti criminosi contestati a [OSCURATO:PERSONA] al capo 10 venivano accertati nel corso degli accertamenti investigativi compiuti in relazione alla "[OSCURATO:PERSONA]" e alla "[OSCURATO:PERSONA]", dai quali emergeva il coinvolgimento dell'imputato nel delitto di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 326, 615-ter, commi primo, secondo, n. 1, terzo, cod. pen. Tale reato veniva commesso da David accedendo abusivamente alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria, a disposizione dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, allo scopo di soddisfare le richieste rivoltegli dal colonnello [OSCURATO:PERSONA], nelle date del 10 marzo 2016 e del 2 settembre 2016. Deve, al contempo, evidenziarsi che gli accessi abusivi alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria venivano ammessi dal [OSCURATO:PERSONA], che, sottopostosi a esame, confermava gli esiti degli accertamenti investigativi che erano stati eseguiti nei suoi confronti in relazione al reato di cui al capo 10 della rubrica, pur precisando di avere fornito le informazioni richiestegli dal colonnello [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto, peraltro incontroverso, che i destinatari delle notizie potevano legittimamente acquisire i dati tributari comunicati dall'imputato all'extraneus. In questa cornice, deve rilevarsi che la ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificata dalla Corte di appello di Venezia sulla base del contenuto delle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, che venivano correttamente richiamate nelle decisioni di merito. Queste captazioni corroboravano l'assunto accusatorio, confermando l'esistenza di rapporti, non esclusivamente professionali, tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], imponendo di escludere che gli accessi abusivi alla banca dati telematica dell'Anagrafe Tributaria erano giustificati dall'attività di servizio svolta dall'imputato presso l'Agenzia delle Entrate. Le conclusioni della Corte di appello di Venezia rendevano irrilevante la circostanza, pur incontroversa, che i destinatari delle notizie potevano acquisire legittimamente i dati tributari comunicati da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]. Non è, infatti, dubitabile che è idonea a integrare il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta del pubblico dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni che regolamentano il funzionamento di un sistema informatico protetto, effettui un accesso per ragioni «estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita» (Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018, dep. 2019, Landi di Chiavenna, Rv. 274392-01). Questa posizione ermeneutica, del resto, trae origine dall'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita» (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061-01). 3.1.1. Non può, per altro verso, operarsi una reinterpretazione complessiva del contenuto delle captazioni registrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quanto prospettato dal suo difensore, sia pure in via residuale, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 10. Non può, invero, non rilevarsi, in linea con quanto si è già affermato nel paragrafo 2.2, cui si rinvia, che il controllo di legittimità sul vizio di manifesta illogicità della motivazione viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se l'interpretazione delle intercettazioni sia effettivamente corrispondente alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è necessario dimostrare che il provvedimento impugnato, relativamente all'interpretazione delle captazioni, sia manifestamente carente sul piano motivazionale o logico, per cui non è possibile opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa e alternativa ricostruzione degli stessi, ancorché altrettanto logica, perché in tal caso verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non è funzionale a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione dei fatti, laddove incentrata sull'interpretazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento giurisdizionale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568-01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369-01). 3.1.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3.2. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], nell'applicare il quale si erano trascurate le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano perfezionati gli accadimenti criminosi di cui al capo 10 della rubrica e la collaborazione processuale fornita dall'imputato all'accertamento dei fatti di reato, resa incontroversa dalle sue dichiarazioni confessorie. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] risulta suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Venezia, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del reato contestato al ricorrente al capo 10, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico congruo, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio, peraltro ridotto nel giudizio di secondo grado, per effetto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, che comportava l'irrogazione della pena di sei mesi di reclusione, convertita nella multa di 45.000,00 euro, ex art. 53, comma 2, legge n. 689 del 1981. Le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Venezia traevano origine da una verifica giurisdizionale ineccepibile, che teneva conto dell'oggettivo disvalore della vicenda criminosa e delle modalità con cui gli accessi abusivi all'Anagrafe Tributaria contestati al capo 10 venivano eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 10 marzo 2016 e del 2 settembre 2016; accessi che traevano origine dai rapporti, esclusivamente personali, esistenti tra l'imputato e il colonnello [OSCURATO:PERSONA] e che venivano effettuati per ragioni ontologicamente estranee al ruolo professionale ricoperto dal ricorrente in seno all'Agenzia delle Entrate di Venezia (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, cit.). Queste considerazioni, dunque, non consentivano l'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Venezia, che veniva correttamente valutato nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che connotavano la posizione dell'imputato, rispetto alla quale il contributo processuale fornito con le sue dichiarazioni confessorie assumeva un rilievo marginale per effetto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nei suoi confronti. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 3.3. Deve, infine, ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 53 legge n. 689 del 1981 e 135 cod. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Venezia aveva sostituito la pena di sei mesi di reclusione irrogata all'imputato con la multa di 45.000,00 euro in violazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo 53, relativamente all'applicazione dei parametri di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria. Osserva il Collegio che nel provvedere alla sostituzione della pena di sei mesi di reclusione nella multa di 45.000,00 euro di multa, effettuata ex art. 53 legge n. 689 del 1981, la Corte di appello di Venezia non teneva conto della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, della stessa legge. Con tale pronuncia, com'è noto, veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che il «valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché il «valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale». In conseguenza di tale declaratoria di incostituzionalità il Giudice delle leggi disponeva la sostituzione del tasso minimo di 250,00 euro con quello di 75,00 euro per ogni giorno di pena detentiva oggetto di conversione, in linea con quanto stabilito dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il decreto penale di condanna.Né la Corte di appello di Venezia forniva alcuna spiegazione sui parametri dosimetrici di conversione della pena detentiva applicati nel caso di specie, limitandosi ad affermare assertivamente, a pagina 89 della sentenza impugnata, che «operata la sostituzione con i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p., la pena pecuniaria sostitutiva viene determinata in euro 45.000 di multa». A tali rivisitati parametri dosimetrici, dunque, si dovrà conformare la Corte di appello di Venezia, che, nel giudizio di rinvio che le viene demandato, dovrà fare corretta applicazione dei principi affermati, in relazione alla previsione dell'art. 53, comma 2, legge n. 689 del 1981, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022. Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo di ricorso. 3.4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, cui consegue il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, nei termini di cui in dispositivo. Nel resto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla configurazione dei reati di cui agli artt. 346-bis cod. pen. e 3 legge n. 1383 del 1941, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. L'atto di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato. Deve, inoltre, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata ne
Sentenza Cassazione n. 13123/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris