CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Leonardo e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110, 336 cod. pen., confermando la pena loro inflitta in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa. Con atto d'impugnazione comune, i ricorrenti lamentano insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, manifesta illogicità della interpretazione degli elementi d'accusa e mancata motivazione della condanna. Il ricorso è inammissibile per genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod. proc. pen.), investendo la decisione impugnata nella sua interezza e non indicandone alcun punto specifico quale oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere estensore