Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 33022/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onsigliere ORDINANZA sul ricorso 32603/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappres., elettivamente domiciliata in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi, rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dei liquidatori, legali rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende, con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrente- avverso la sentenza n. 3943/2018della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2006 il Tribunale di Monza, pronunciando sulla causa promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] srl (oggi [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e ammessa al concordato preventivo) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, statuì: di accertare e dichiarare la [OSCURATO:SOCIETA] responsabile della violazione della scrittura privata integrativa sottoscritta con la [OSCURATO:PERSONA] srl il [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamata nella clausola di cui alla lett.

E dell’accordo transattivo concluso dalle parti nella medesima data; per l’effetto, di accertare la [OSCURATO:SOCIETA] obbligata a corrispondere alla controparte la somma complessiva di euro 705.710,00 a titolo di penali contrattuali ai sensi dell’art. 1.2 della suddetta scrittura integrativa; in accoglimento della domanda riconvenzionale della società convenuta, di accertare la [OSCURATO:PERSONA] srl responsabile della violazione della citata scrittura privata integrativa limitatamente al cliente [OSCURATO:PERSONA] srl; di dichiarare la [OSCURATO:PERSONA] srl obbligata a corrispondere in favore della I.S. la somma di euro 134,00 a titolo di penale contrattuale; operata la compensazione tra i rispettivi crediti, condannò la I.S. [OSCURATO:PERSONA] srl a pagare alla controparte la residua somma di euro di 705.576,00 oltre interessi legali dal 30.6.14 al soddisfo; rigettò le ulteriori domande riconvenzionali della convenuta.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propose appello che, con sentenza del 23.8.18, la Corte territoriale accolse parzialmente, condannando l’appellante al pagamento della minor somma di euro 350.000,00 oltre interessi legali a titolo di penale contrattuale.

Al riguardo, va premesso che la [OSCURATO:PERSONA] (oggi Delta) aveva agito per far accertare l’inadempimento contrattuale della I.S. in ordine all’accordo commerciale sottoscritto il 15.9.2010 avente ad oggetto la permuta delle quote sociali con conguaglio in denaro, intercorsa tra i componenti delle famiglie Errante e Labadini, entrambi titolari di quote della [OSCURATO:PERSONA] srl, cui è allegata una scrittura integrativa con cui le parti avevano assunto un reciproco obbligo di non concorrenza per la durata di 42 mesi, con conseguente reciproca astensione dal rifornire i clienti esclusivi di ciascuna società, come dettagliatamente indicati nei due elenchi allegati all’accordo; in particolare, l’attrice aveva dedotto che la I.S. avrebbe ripetutamente rifornito due suoi clienti esclusivi ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl) indicati nel suddetto elenco, che costituiva parte integrante dell’accordo sottoscritto e, invocando la clausola penale contemplata, chiese la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 705.710,00.

La I.S. eccepì l’infondatezza della domanda, contestando la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione degli accordi contrattuali del 15.9.2010, giustificando la propria condotta con riferimento alle forniture alla [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo, in subordine, la riduzione della penale e proponendo riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento della violazione dell’obbligo di non concorrenza.

Detto ciò, la Corte d’appello ha osservato che: circa la censura riguardante l’erronea interpretazione dell’accordo transattivo del 15.9.10, premessa l’irrilevanza dell’espressione “spartizione di clientela” adoperata dal Tribunale in motivazione, era da condividere la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale la finalità del suddetto accordo integrativo era stata quella di superare il conflitto emerso a seguito delle reciproche cointeressenze nelle due predette società attraverso una permuta che consentisse a ciascuno dei suoi gruppi familiari di aver il possesso integrale delle quote dell’una o dell’altra società, e di prevenire l’insorgere di future controversie, individuando espressamente gli ambiti di mercato riservati temporaneamente all’una o all’altra, con indicazionespecifica dei clienti esclusivi e di quelli comuni.

Al riguardo, il giudice di secondo grado ha ritenuto infondate le difese della [OSCURATO:SOCIETA] con riferimento al mancato inserimento della [OSCURATO:SOCIETA] nell’elenco dei propri clienti esclusivi, essendo essa invece inserita, per mera dimenticanza o causalità, solo nell’elenco dei clienti della appellata; la Corte territoriale ha rilevato, infatti, che l’appellante non aveva mai proposto la domanda, o eccezione riconvenzionale, di annullamento contrattuale per errore essenziale, soggiungendo altresì che era poco credibile la tesi della dimenticanza atteso che la sottoscrizione da parte delle due società degli elenchi del rispettivi clienti esclusivi e di quelli comuni, costituiva indice sintomatico della reciproca accettazione di tutti i criteri che avevano informato la redazione dell’accordo integrativo e della verosimile accurata verifica del contenuto dei suddetti elenchi, considerando anche che l’[OSCURATO:SOCIETA] era cliente particolarmente appetibile garantendo unfatturato annuale di varie centinaia di migliaia di euro.

La Corte d’appello ha ritenuto infondata anche la doglianza con la quale la [OSCURATO:SOCIETA], a sostegno della difesa relativa alla tesi della mera dimenticanza dell’inclusione dell’[OSCURATO:SOCIETA] anche nell’elenco dei clienti esclusivi della stessa appellante, aveva esposto che [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico dell’appellata e amministratore delegato della stessa I.S., prima del 15.9.2010, era stato informato della fornitura all’[OSCURATO:SOCIETA], come desumibile dalla locuzione “ok Labadini” apposta a margine di una mail con la quale un’impiegata del proprio ufficio commerciale aveva comunicato il 9.6.2010 a [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di preventivo rivoltale dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA].

Al riguardo, la Corte d’appello ha parimenti condiviso le argomentazioni del Tribunale, rilevando che, pur prescindendo dal disconoscimento della sottoscrizione ascritta al Labadini e dalla richiesta di verificazione giudiziale, veniva in rilievo un documento interno, non formalmente inviato ad alcun cliente, ed il cui oggetto, genericamente indicato, non trovava riscontro nelle fatture prodotte dall’attrice in sede cautelare, né negli ordini della [OSCURATO:SOCIETA] in atti, per cui un eventuale accertamento giudiziale della suddetta sottoscrizione riferita al Labadini non avrebbe comunque consentito di verificare la reale corrispondenza di tale offerta alle fatture in questione, e quindi di affermare che lo stesso Labadini avesse effettivamente avallato l’intera fornitura effettuata dall’appellante, anche considerando che nella predetta mail si leggeva chiaramente che la data di consegna della merce avrebbe dovuto essere quella del 28.6.2010, ossia di due gg. prima dello stesso ordine e dunque lontana da quella del 31.1.11 quale emerge dalla fattura prodotta dalla I.S.

Inoltre, la Corte d’appello ha osservatoche: era infondata l’eccezione relativa all’efficacia reale del contratto di compravendita stipulato con l’[OSCURATO:SOCIETA]-che secondo l’appellante sarebbe stato concluso con due forniture in data 30.6 e 31.8.10, prima dell’accordo del 15.9.10, sebbene la consegna della merce e la fatturazione fossero state eseguite successivamente, in quanto: le parti avevano stabilito, al punto 1.5 della scrittura integrativa, che per la verifica del rispetto del patto di non concorrenza, ciascuna delle parti avrebbero consentito ogni sei mesi l’accesso ai rispettivi registri Iva-vendite e alle relative schede, relativi alle forniture ai clienti inclusi nei suddetti elenchi, sicché non era rilevante la data dell’ordine, ma quella della fatturazione, avvenuta dopo il

15.9.10. Pertanto, la Corte d’appello ha concluso sulla questione affermando: che era condivisibile la sentenza impugnata nella parte relativa alla necessaria inclusione dei clienti comuni nei rispettivi allegati, non attribuendo nessuna rilevanza ai clienti che, sebbene non ancora riforniti, avessero soltanto ordinato delle forniture; che era invece parzialmente fondata la censura afferente alla commisurazione della penale, ridotta del 50%, rilevando che, pur considerando le plurime violazioni commesse, tuttavia l’entità della clausola era eccessiva atteso che, oltre alla correlazione con l’effettivo importo del danno subito dalla controparte, era necessario tener conto anche delle concrete circostanze del rapporto contrattuale (l’importo complessivo delle forniture pari a euro 23.700,00), del periodo in cui le stesse furono effettuate, e delle ripercussioni della violazione del patto di non concorrenza sull’equilibrio delle prestazioni) a norma dell’art. 1384 cc.

Infine, la Corte territoriale, nel respingere la domanda riconvenzionale dell’appellante, ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla violazione dell’obbligo di non concorrenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl con riferimento alle forniture effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] o alle società a quest’ultimo riferibili, osservando che la clausola di cui al punto 2.4 del predetto accordo integrativo (in ordine all’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] srl di assicurarsi che i prodotti da essa venduti o trasformati per Tesserin, o società a lui riferibili, non fossero destinati ad un cliente finale compreso nell’elenco compreso nel’elenco dei clienti della [OSCURATO:SOCIETA]) era da interpretare alla luce di quanto previsto dalla clausola di cui al punto 1.3 (circa il patto di non concorrenza efficace in ordine ai clienti esclusivi delle parti che fossero stati serviti nei dodici mesi precedenti), con la conseguenza che l’appellante non aveva dimostrato il periodo di tempo in cui essa aveva eseguito le forniture in favore dei propri clienti esclusivi.

La [OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato alla mancata inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale, in ordine alla riduzione dell’importo della clausola penale. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1371, 1428, 1429, 1431, cc, ed omessa, insufficiente motivazione su punti decisivi della causa circa la valutazione della reale volontà delle parti come desumibile dall’interpretazione letterale e sistematica delle clausole contrattuali,

1.1. e 1.2., e degli accordi integrativi del contratto di permuta delle quote sociali con conguaglio in denaro, anche alla luce delle dichiarazioni delle parti sulla stessa interpretazione contrattuale.

Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia correttamente interpretato l’effettiva volontà contrattuale delle parti, avendo ritenuto che esse avessero redatto due elenchi di clienti esclusivi di entrambe le società, mentre la reale intesa delle parti era stata che le due società avrebbero continuato a servire tutti coloro che alla data del 15.9.10 erano clienti delle stesse, compresi i clienti comuni, evidenziando che non era emerso alcun errore essenziale nel non includere l’[OSCURATO:SOCIETA] nell’elenco dei clienti esclusivi della ricorrente in quanto le parti avevano sempre interpretato gli accordi in questione nella stessa maniera, cioè di non procedere ad una nuova e diversa distribuzione della clientela, ma cristallizzando la situazione esistente al 15.9.10 in ordine agli effettivi clienti delle parti.

La ricorrente sostiene altresì che l’[OSCURATO:SOCIETA] non era cliente comune alle parti, come desumibile dalla documentazione prodotta, e che le forniture invocate, anteriori al 15.9.10, erano state autorizzate da [OSCURATO:PERSONA] qualeamministratore della [OSCURATO:SOCIETA] Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si duole, in sostanza, dell’erronea interpretazione della clausola dell’accordo integrativo del patto di permuta delle quote sociali (con conguaglio in denaro), in ordine alla valenza ermeneutica da attribuire agli elenchi dei clienti esclusivi delle due società che, a dire della ricorrente, non assumerebberorilievo dirimente riguardo all’identificazione degli stessi clienti; invero, la I.S. srlsostiene che l’[OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata una propria cliente come desumibile dai due ordini d’acquisto anteriori al 15.9.10, nonché dall’autorizzazione formulata da [OSCURATO:PERSONA], all’epoca amministratore della stessa ricorrente.

Il motivo tendeal riesame dei fatti, ovvero a prospettarne una diversa interpretazione dell’accordo integrativo, non risultando violata alcuna norma interpretativa invocata.

Al riguardo, occorre evidenziareche la Corte d’appelloha fornito un’esauriente motivazione circa la violazione del patto di non concorrenza, sulla base della ratio del suddetto accordo.

Il secondo motivo denunzia l’omessa applicazione degli artt. 1376, 1470, 1472, cc, ed erronea ed illogica applicazione della clausola 1.5 dell’accordo integrativo in relazione agli artt. 1361, 1363, 1366, 1371, 1372, cc, per aver la Corte d’appello omesso la valutazione degli effetti reali dei due contratti di compravendita-e non qualificabili appalti come eccepito-con l’[OSCURATO:SOCIETA], anteriori al 15.9.10, nonché del tempo in cui i beni forniti vennero ad esistenza, avendo invece considerato la data della fatturazione come successiva a tale data, essendo pacifico e provato che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] fosse già cliente della I.S. in epoca precedente alla predetta data.

La ricorrente soggiunge altresì che alla medesima conclusione si perverrebbe se si qualificassero i contratti in questione come vendita mista ad appalto o di vendita di cose future, venendo comunque in rilievo effetti reali differiti.Il motivo èinammissibile, prospettando questioni irrilevanti rispetto al thema decidendum.

Invero, la doglianza afferente all’efficacia reale, immediata o differita, dei due contratti di vendita dei prod otti in questione, rispetto alla data del 15.9.10, non attinge la ratio decidendi, imperniata sull’interpretazione della clausola dell’accordo integrativo del patto di permuta delle quote sociali (con conguaglio in denaro), in ordine alla valenza ermeneutica da attribuire agli elenchi dei clienti esclusivi delle due società.

In ordine a tale ratio è ininfluente che gli ordini d’acquisto della [OSCURATO:SOCIETA] abbiano, o meno, prodotto efficacia reale prima dell’accordo transattivo del 15.9.10, non incidendo la questione sulla interpretazione, ritenuta decisiva dalla Corte di merito, della mancata inclusione della [OSCURATO:SOCIETA] nell’elenco dei clienti esclusivi della ricorrente.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1332, 1384, cc, per aver la Corte territoriale omesso la valutazione dell’epoca in cui i beni forniti furono in concreto confezionati, nonché insufficiente ed errata valutazione dell’entità della riduzione della penale.

Al riguardo, la ricorrente lamenta che i parametri considerati dal giudice di secondo grado avrebbero dovuto indurre ad una maggiore riduzione della penale, concretamente equa e proporzionata, mentre non era stata motivata l’effettiva incidenza dei suddetti parametri sul danno subito dalla controricorrente.

Il motivo è parimenti inammissibile.

Al riguardo, s econdo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere,quindi, che la lettera dell'art.1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass., n. 11908/20; n. 21994/12).

L'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione (Cass., n. 23750/18).

Secondo altro orie ntamento, i n caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Cass., n. 17731/15).

Ora,il motivo è diretto a censurare l’esercizio del potere discrezionale in ordine all’entità della riduzione della penale, che la Corte d’appello ha statuito tenendo conto delle concrete circostanze del rapporto contrattuale (l’importo complessivo delle forniture pari a euro 23.700,00), del periodo in cui le stesse furono effettuate, e delle ripercussioni della violazione del patto di non concorrenza sull’equilibrio delle prestazioni a norma dell’art. 1384 cc., con motivazione insindacabile in questa sede.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1362, 1363, 1366,1371, cc, e della clausola

1.4. degli accordi integrativi, per aver la Corte d’appello interpretat o quest’ultima unitamente alle altre clausole relative al distinto patto di non concorrenza concordato dalle parti, senza tener conto che i due obblighi di non concorrenza erano distinti ed autonomi, con la conseguenza di aver erroneamente ritenuto che il divieto di forniture a favore di RM.

Tesserin (e di società ad esso riferibili) fosse limitato temporalmente, come quello a carico di entrambe le parti.

Sulla questione, la ricorrente espone che tale interpretazione era dettata anche dal rilievo secondo cui il patto di non concorrenza in oggetto aveva lo scopo di rendere estremamente difficoltoso od antieconomico per le imprese riferibili al Tesserin di rifornirsi presso altri fornitori che non disponessero già di tutti i macchinari e del knowhow per le produzioni di particolari imballaggi.

Il motivo è del pari inammissibile poiché diretto a ribaltare l’interpretazione fornita dal giudice di secondo gradoche ha escluso la violazione del patto di non concorrenza relativo alle forniture effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] srl al Tesserin, sulla base di un’interpretazione della clausola sub 2.4 alla luce di quanto previsto dalla precedente clausola n. 1.3, in conformità di quanto già ritenuto dal Tribunale.

Al riguardo, la Corte territoriale ha formulato un’interpretazione unitaria e sistematica delle suddette clausole contrattuali, con adeguata motivazione, che si sottrae al sindacato di legittimità, non venendo in rilievo alcuna erronea ricognizione delle norme ermeneutiche.Il ricorso incidentale condizionato denunzia, al primo motivo, la violazione degli artt. 1382 e 1384, cc, per aver la Corte d’appello statuito la riduzione della penale della metà rispetto a quanto liquidato dal Tribunale, attribuendo rilievo all’entità del danno concreto arrecato a seguito della violazione del patto di non concorrenza, senza tener conto anche del profilosanzionatorio della clausola penale.

Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per parziale inesistenza della motivazione, in violazione degli artt. 111, c.6, Cost., 132, c.4, cpc.

Il ricorso condizionato è assorbito dall’inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoprincipale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ORDINANZA sul ricorso 32603/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappres., elettivamente domiciliata in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi, rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dei liquidatori, legali rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende, con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrente- avverso la sentenza n. 3943/2018della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2006 il Tribunale di Monza, pronunciando sulla causa promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] srl (oggi [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e ammessa al concordato preventivo) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, statuì: di accertare e dichiarare la [OSCURATO:SOCIETA] responsabile della violazione della scrittura privata integrativa sottoscritta con la [OSCURATO:PERSONA] srl il [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamata nella clausola di cui alla lett. E dell’accordo transattivo concluso dalle parti nella medesima data; per l’effetto, di accertare la [OSCURATO:SOCIETA] obbligata a corrispondere alla controparte la somma complessiva di euro 705.710,00 a titolo di penali contrattuali ai sensi dell’art. 1.2 della suddetta scrittura integrativa; in accoglimento della domanda riconvenzionale della società convenuta, di accertare la [OSCURATO:PERSONA] srl responsabile della violazione della citata scrittura privata integrativa limitatamente al cliente [OSCURATO:PERSONA] srl; di dichiarare la [OSCURATO:PERSONA] srl obbligata a corrispondere in favore della I.S. la somma di euro 134,00 a titolo di penale contrattuale; operata la compensazione tra i rispettivi crediti, condannò la I.S. [OSCURATO:PERSONA] srl a pagare alla controparte la residua somma di euro di 705.576,00 oltre interessi legali dal 30.6.14 al soddisfo; rigettò le ulteriori domande riconvenzionali della convenuta. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propose appello che, con sentenza del 23.8.18, la Corte territoriale accolse parzialmente, condannando l’appellante al pagamento della minor somma di euro 350.000,00 oltre interessi legali a titolo di penale contrattuale. Al riguardo, va premesso che la [OSCURATO:PERSONA] (oggi Delta) aveva agito per far accertare l’inadempimento contrattuale della I.S. in ordine all’accordo commerciale sottoscritto il 15.9.2010 avente ad oggetto la permuta delle quote sociali con conguaglio in denaro, intercorsa tra i componenti delle famiglie Errante e Labadini, entrambi titolari di quote della [OSCURATO:PERSONA] srl, cui è allegata una scrittura integrativa con cui le parti avevano assunto un reciproco obbligo di non concorrenza per la durata di 42 mesi, con conseguente reciproca astensione dal rifornire i clienti esclusivi di ciascuna società, come dettagliatamente indicati nei due elenchi allegati all’accordo; in particolare, l’attrice aveva dedotto che la I.S. avrebbe ripetutamente rifornito due suoi clienti esclusivi ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl) indicati nel suddetto elenco, che costituiva parte integrante dell’accordo sottoscritto e, invocando la clausola penale contemplata, chiese la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 705.710,00. La I.S. eccepì l’infondatezza della domanda, contestando la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione degli accordi contrattuali del 15.9.2010, giustificando la propria condotta con riferimento alle forniture alla [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo, in subordine, la riduzione della penale e proponendo riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento della violazione dell’obbligo di non concorrenza. Detto ciò, la Corte d’appello ha osservato che: circa la censura riguardante l’erronea interpretazione dell’accordo transattivo del 15.9.10, premessa l’irrilevanza dell’espressione “spartizione di clientela” adoperata dal Tribunale in motivazione, era da condividere la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale la finalità del suddetto accordo integrativo era stata quella di superare il conflitto emerso a seguito delle reciproche cointeressenze nelle due predette società attraverso una permuta che consentisse a ciascuno dei suoi gruppi familiari di aver il possesso integrale delle quote dell’una o dell’altra società, e di prevenire l’insorgere di future controversie, individuando espressamente gli ambiti di mercato riservati temporaneamente all’una o all’altra, con indicazionespecifica dei clienti esclusivi e di quelli comuni. Al riguardo, il giudice di secondo grado ha ritenuto infondate le difese della [OSCURATO:SOCIETA] con riferimento al mancato inserimento della [OSCURATO:SOCIETA] nell’elenco dei propri clienti esclusivi, essendo essa invece inserita, per mera dimenticanza o causalità, solo nell’elenco dei clienti della appellata; la Corte territoriale ha rilevato, infatti, che l’appellante non aveva mai proposto la domanda, o eccezione riconvenzionale, di annullamento contrattuale per errore essenziale, soggiungendo altresì che era poco credibile la tesi della dimenticanza atteso che la sottoscrizione da parte delle due società degli elenchi del rispettivi clienti esclusivi e di quelli comuni, costituiva indice sintomatico della reciproca accettazione di tutti i criteri che avevano informato la redazione dell’accordo integrativo e della verosimile accurata verifica del contenuto dei suddetti elenchi, considerando anche che l’[OSCURATO:SOCIETA] era cliente particolarmente appetibile garantendo unfatturato annuale di varie centinaia di migliaia di euro. La Corte d’appello ha ritenuto infondata anche la doglianza con la quale la [OSCURATO:SOCIETA], a sostegno della difesa relativa alla tesi della mera dimenticanza dell’inclusione dell’[OSCURATO:SOCIETA] anche nell’elenco dei clienti esclusivi della stessa appellante, aveva esposto che [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico dell’appellata e amministratore delegato della stessa I.S., prima del 15.9.2010, era stato informato della fornitura all’[OSCURATO:SOCIETA], come desumibile dalla locuzione “ok Labadini” apposta a margine di una mail con la quale un’impiegata del proprio ufficio commerciale aveva comunicato il 9.6.2010 a [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di preventivo rivoltale dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. Al riguardo, la Corte d’appello ha parimenti condiviso le argomentazioni del Tribunale, rilevando che, pur prescindendo dal disconoscimento della sottoscrizione ascritta al Labadini e dalla richiesta di verificazione giudiziale, veniva in rilievo un documento interno, non formalmente inviato ad alcun cliente, ed il cui oggetto, genericamente indicato, non trovava riscontro nelle fatture prodotte dall’attrice in sede cautelare, né negli ordini della [OSCURATO:SOCIETA] in atti, per cui un eventuale accertamento giudiziale della suddetta sottoscrizione riferita al Labadini non avrebbe comunque consentito di verificare la reale corrispondenza di tale offerta alle fatture in questione, e quindi di affermare che lo stesso Labadini avesse effettivamente avallato l’intera fornitura effettuata dall’appellante, anche considerando che nella predetta mail si leggeva chiaramente che la data di consegna della merce avrebbe dovuto essere quella del 28.6.2010, ossia di due gg. prima dello stesso ordine e dunque lontana da quella del 31.1.11 quale emerge dalla fattura prodotta dalla I.S. Inoltre, la Corte d’appello ha osservatoche: era infondata l’eccezione relativa all’efficacia reale del contratto di compravendita stipulato con l’[OSCURATO:SOCIETA]-che secondo l’appellante sarebbe stato concluso con due forniture in data 30.6 e 31.8.10, prima dell’accordo del 15.9.10, sebbene la consegna della merce e la fatturazione fossero state eseguite successivamente, in quanto: le parti avevano stabilito, al punto 1.5 della scrittura integrativa, che per la verifica del rispetto del patto di non concorrenza, ciascuna delle parti avrebbero consentito ogni sei mesi l’accesso ai rispettivi registri Iva-vendite e alle relative schede, relativi alle forniture ai clienti inclusi nei suddetti elenchi, sicché non era rilevante la data dell’ordine, ma quella della fatturazione, avvenuta dopo il 15.9.10. Pertanto, la Corte d’appello ha concluso sulla questione affermando: che era condivisibile la sentenza impugnata nella parte relativa alla necessaria inclusione dei clienti comuni nei rispettivi allegati, non attribuendo nessuna rilevanza ai clienti che, sebbene non ancora riforniti, avessero soltanto ordinato delle forniture; che era invece parzialmente fondata la censura afferente alla commisurazione della penale, ridotta del 50%, rilevando che, pur considerando le plurime violazioni commesse, tuttavia l’entità della clausola era eccessiva atteso che, oltre alla correlazione con l’effettivo importo del danno subito dalla controparte, era necessario tener conto anche delle concrete circostanze del rapporto contrattuale (l’importo complessivo delle forniture pari a euro 23.700,00), del periodo in cui le stesse furono effettuate, e delle ripercussioni della violazione del patto di non concorrenza sull’equilibrio delle prestazioni) a norma dell’art. 1384 cc. Infine, la Corte territoriale, nel respingere la domanda riconvenzionale dell’appellante, ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla violazione dell’obbligo di non concorrenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl con riferimento alle forniture effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] o alle società a quest’ultimo riferibili, osservando che la clausola di cui al punto 2.4 del predetto accordo integrativo (in ordine all’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] srl di assicurarsi che i prodotti da essa venduti o trasformati per Tesserin, o società a lui riferibili, non fossero destinati ad un cliente finale compreso nell’elenco compreso nel’elenco dei clienti della [OSCURATO:SOCIETA]) era da interpretare alla luce di quanto previsto dalla clausola di cui al punto 1.3 (circa il patto di non concorrenza efficace in ordine ai clienti esclusivi delle parti che fossero stati serviti nei dodici mesi precedenti), con la conseguenza che l’appellante non aveva dimostrato il periodo di tempo in cui essa aveva eseguito le forniture in favore dei propri clienti esclusivi. La [OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato alla mancata inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale, in ordine alla riduzione dell’importo della clausola penale. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1371, 1428, 1429, 1431, cc, ed omessa, insufficiente motivazione su punti decisivi della causa circa la valutazione della reale volontà delle parti come desumibile dall’interpretazione letterale e sistematica delle clausole contrattuali, 1.1. e 1.2., e degli accordi integrativi del contratto di permuta delle quote sociali con conguaglio in denaro, anche alla luce delle dichiarazioni delle parti sulla stessa interpretazione contrattuale. Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia correttamente interpretato l’effettiva volontà contrattuale delle parti, avendo ritenuto che esse avessero redatto due elenchi di clienti esclusivi di entrambe le società, mentre la reale intesa delle parti era stata che le due società avrebbero continuato a servire tutti coloro che alla data del 15.9.10 erano clienti delle stesse, compresi i clienti comuni, evidenziando che non era emerso alcun errore essenziale nel non includere l’[OSCURATO:SOCIETA] nell’elenco dei clienti esclusivi della ricorrente in quanto le parti avevano sempre interpretato gli accordi in questione nella stessa maniera, cioè di non procedere ad una nuova e diversa distribuzione della clientela, ma cristallizzando la situazione esistente al 15.9.10 in ordine agli effettivi clienti delle parti. La ricorrente sostiene altresì che l’[OSCURATO:SOCIETA] non era cliente comune alle parti, come desumibile dalla documentazione prodotta, e che le forniture invocate, anteriori al 15.9.10, erano state autorizzate da [OSCURATO:PERSONA] qualeamministratore della [OSCURATO:SOCIETA] Il motivo è inammissibile. La ricorrente si duole, in sostanza, dell’erronea interpretazione della clausola dell’accordo integrativo del patto di permuta delle quote sociali (con conguaglio in denaro), in ordine alla valenza ermeneutica da attribuire agli elenchi dei clienti esclusivi delle due società che, a dire della ricorrente, non assumerebberorilievo dirimente riguardo all’identificazione degli stessi clienti; invero, la I.S. srlsostiene che l’[OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata una propria cliente come desumibile dai due ordini d’acquisto anteriori al 15.9.10, nonché dall’autorizzazione formulata da [OSCURATO:PERSONA], all’epoca amministratore della stessa ricorrente. Il motivo tendeal riesame dei fatti, ovvero a prospettarne una diversa interpretazione dell’accordo integrativo, non risultando violata alcuna norma interpretativa invocata. Al riguardo, occorre evidenziareche la Corte d’appelloha fornito un’esauriente motivazione circa la violazione del patto di non concorrenza, sulla base della ratio del suddetto accordo. Il secondo motivo denunzia l’omessa applicazione degli artt. 1376, 1470, 1472, cc, ed erronea ed illogica applicazione della clausola 1.5 dell’accordo integrativo in relazione agli artt. 1361, 1363, 1366, 1371, 1372, cc, per aver la Corte d’appello omesso la valutazione degli effetti reali dei due contratti di compravendita-e non qualificabili appalti come eccepito-con l’[OSCURATO:SOCIETA], anteriori al 15.9.10, nonché del tempo in cui i beni forniti vennero ad esistenza, avendo invece considerato la data della fatturazione come successiva a tale data, essendo pacifico e provato che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] fosse già cliente della I.S. in epoca precedente alla predetta data. La ricorrente soggiunge altresì che alla medesima conclusione si perverrebbe se si qualificassero i contratti in questione come vendita mista ad appalto o di vendita di cose future, venendo comunque in rilievo effetti reali differiti.Il motivo èinammissibile, prospettando questioni irrilevanti rispetto al thema decidendum. Invero, la doglianza afferente all’efficacia reale, immediata o differita, dei due contratti di vendita dei prod otti in questione, rispetto alla data del 15.9.10, non attinge la ratio decidendi, imperniata sull’interpretazione della clausola dell’accordo integrativo del patto di permuta delle quote sociali (con conguaglio in denaro), in ordine alla valenza ermeneutica da attribuire agli elenchi dei clienti esclusivi delle due società. In ordine a tale ratio è ininfluente che gli ordini d’acquisto della [OSCURATO:SOCIETA] abbiano, o meno, prodotto efficacia reale prima dell’accordo transattivo del 15.9.10, non incidendo la questione sulla interpretazione, ritenuta decisiva dalla Corte di merito, della mancata inclusione della [OSCURATO:SOCIETA] nell’elenco dei clienti esclusivi della ricorrente. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1332, 1384, cc, per aver la Corte territoriale omesso la valutazione dell’epoca in cui i beni forniti furono in concreto confezionati, nonché insufficiente ed errata valutazione dell’entità della riduzione della penale. Al riguardo, la ricorrente lamenta che i parametri considerati dal giudice di secondo grado avrebbero dovuto indurre ad una maggiore riduzione della penale, concretamente equa e proporzionata, mentre non era stata motivata l’effettiva incidenza dei suddetti parametri sul danno subito dalla controricorrente. Il motivo è parimenti inammissibile. Al riguardo, s econdo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere,quindi, che la lettera dell'art.1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass., n. 11908/20; n. 21994/12). L'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione (Cass., n. 23750/18). Secondo altro orie ntamento, i n caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Cass., n. 17731/15). Ora,il motivo è diretto a censurare l’esercizio del potere discrezionale in ordine all’entità della riduzione della penale, che la Corte d’appello ha statuito tenendo conto delle concrete circostanze del rapporto contrattuale (l’importo complessivo delle forniture pari a euro 23.700,00), del periodo in cui le stesse furono effettuate, e delle ripercussioni della violazione del patto di non concorrenza sull’equilibrio delle prestazioni a norma dell’art. 1384 cc., con motivazione insindacabile in questa sede. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1362, 1363, 1366,1371, cc, e della clausola 1.4. degli accordi integrativi, per aver la Corte d’appello interpretat o quest’ultima unitamente alle altre clausole relative al distinto patto di non concorrenza concordato dalle parti, senza tener conto che i due obblighi di non concorrenza erano distinti ed autonomi, con la conseguenza di aver erroneamente ritenuto che il divieto di forniture a favore di RM. Tesserin (e di società ad esso riferibili) fosse limitato temporalmente, come quello a carico di entrambe le parti. Sulla questione, la ricorrente espone che tale interpretazione era dettata anche dal rilievo secondo cui il patto di non concorrenza in oggetto aveva lo scopo di rendere estremamente difficoltoso od antieconomico per le imprese riferibili al Tesserin di rifornirsi presso altri fornitori che non disponessero già di tutti i macchinari e del knowhow per le produzioni di particolari imballaggi. Il motivo è del pari inammissibile poiché diretto a ribaltare l’interpretazione fornita dal giudice di secondo gradoche ha escluso la violazione del patto di non concorrenza relativo alle forniture effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] srl al Tesserin, sulla base di un’interpretazione della clausola sub 2.4 alla luce di quanto previsto dalla precedente clausola n. 1.3, in conformità di quanto già ritenuto dal Tribunale. Al riguardo, la Corte territoriale ha formulato un’interpretazione unitaria e sistematica delle suddette clausole contrattuali, con adeguata motivazione, che si sottrae al sindacato di legittimità, non venendo in rilievo alcuna erronea ricognizione delle norme ermeneutiche.Il ricorso incidentale condizionato denunzia, al primo motivo, la violazione degli artt. 1382 e 1384, cc, per aver la Corte d’appello statuito la riduzione della penale della metà rispetto a quanto liquidato dal Tribunale, attribuendo rilievo all’entità del danno concreto arrecato a seguito della violazione del patto di non concorrenza, senza tener conto anche del profilosanzionatorio della clausola penale. Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per parziale inesistenza della motivazione, in violazione degli artt. 111, c.6, Cost., 132, c.4, cpc. Il ricorso condizionato è assorbito dall’inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoprincipale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.11
Sentenza Cassazione n. 33022/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris