CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 03972/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non è consentito perché fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) non risulta necessario ai fini del decidere l'esito dell'invocata perizia poiché, quand'anche si accertasse la non autenticità dei documenti di immatricolazione del veicolo, la circostanza non sarebbe tale da scalfire il quadro probatorio a carico dell'imputato; b) dalla deposizione del teste Cunto risulta che la documentazione de quibus è stata prodotta dall'odierno ricorrente; c) la circostanza che a beneficiare dell'immatricolazione sia stato l'imputato non è priva di rilievo, posto che non si comprende chi avrebbe avuto interesse a produrre una documentazione riconducibile al ricorrente, al fine di occultare la provenienza delittuosa del veicolo di cui aveva il possesso; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, nonché l'applicazione minima delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità - ed è, altresì, manifestamente infondato - perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag. 5 attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore