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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 agosto 1986

Cassazione n. 36621/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/08/1986 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo proposto, che si duole del mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto i limiti edittali di pena previsti per la fattispecie di reato in contestazione superano la barriera dei cinque anni posta dalla norma citata e ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo giurisprudenza pacifica: «Ai fini della determinazione della pena per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen, si deve tener conto delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo» (Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Passalacqua, Rv. 272190 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/08/1986 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo proposto, che si duole del mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto i limiti edittali di pena previsti per la fattispecie di reato in contestazione superano la barriera dei cinque anni posta dalla norma citata e ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo giurisprudenza pacifica: «Ai fini della determinazione della pena per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen, si deve tener conto delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo» (Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Passalacqua, Rv. 272190 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 36621/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris