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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43880/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] t:Cce avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto in composizione monocratica, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975, per avere portato fuori della propria abitazione senza un giustificato motivo un puntale in ferro con lama di cm.44, e lo condannava alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza Fonzino propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione.

Il difensore rileva che nel caso di specie gli indizi afferenti alla posizione dell'imputato difettano di gravità, precisione e concordanza ed il fatto di reato non è integrato né dal punto di vista oggettivo né soggettivo.

La difesa, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Invero, la sentenza impugnata, a fronte di un appello che si limita a prospettare generici dubbi sulla condotta illecita e ad insistere sulla sussistenza di un fatto di particolare tenuità, rileva che «la lunghezza (ben 44 centimetri di lama) di quella che, in base alle foto in atti, altro non può definirsi che una vera e propria arma, dunque la sua pericolosità, e l'assoluta assenza di plausibili giustificazioni circa le ragioni della detenzione (per giunta occultata sotto il sedile del conducente), non date solo ai verbalizzanti (come si desume dal verbale di sequestro e di sommaria ricostruzione del fatto acquisiti), ma neppure in questa sede (non sapendosi presso chi, esattamente, stesse lavorando all'epoca dei fatti, né, prima ancora, quale funzione lavorativa potesse mai avere la detta arma), devono far ritenere il fatto di non lieve gravità».

A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente oppone i rilievi sopra indicati assolutamente generici e aspecifici.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] t:Cce avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto in composizione monocratica, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, per avere portato fuori della propria abitazione senza un giustificato motivo un puntale in ferro con lama di cm.44, e lo condannava alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. Avverso tale sentenza Fonzino propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione. Il difensore rileva che nel caso di specie gli indizi afferenti alla posizione dell'imputato difettano di gravità, precisione e concordanza ed il fatto di reato non è integrato né dal punto di vista oggettivo né soggettivo. La difesa, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Invero, la sentenza impugnata, a fronte di un appello che si limita a prospettare generici dubbi sulla condotta illecita e ad insistere sulla sussistenza di un fatto di particolare tenuità, rileva che «la lunghezza (ben 44 centimetri di lama) di quella che, in base alle foto in atti, altro non può definirsi che una vera e propria arma, dunque la sua pericolosità, e l'assoluta assenza di plausibili giustificazioni circa le ragioni della detenzione (per giunta occultata sotto il sedile del conducente), non date solo ai verbalizzanti (come si desume dal verbale di sequestro e di sommaria ricostruzione del fatto acquisiti), ma neppure in questa sede (non sapendosi presso chi, esattamente, stesse lavorando all'epoca dei fatti, né, prima ancora, quale funzione lavorativa potesse mai avere la detta arma), devono far ritenere il fatto di non lieve gravità». A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente oppone i rilievi sopra indicati assolutamente generici e aspecifici. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13