CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24508/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4668/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla disposta confisca del danaro sequestrato. che la difesa aveva do- cumentato essere riferibile alla madre dell'imputato, e in relazione al trattamento sanzionatorio, che si reputa eccessivo quanto alla determinazione della pena base e alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche- Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto essertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte dì appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Quanto al motivo sulla confisca la Corte territoriale ha già adeguatamente risposto (pagg. 6-8) evidenziando come La confisca, dunque, ai sensi dell'art. 85 bis Dpr 309 /1990, risulta correttamente disposta, considerato che l'odierno ricor- rente non è stato in grado di giustificare la provenienza della consistente somma di denaro, da lui detenuta unitamente allo stupefacente, somma certamente spro- porzionata alle sue condizioni economiche atteso che non risulta che lo stesso percepisse alcun reddito e/o avesse altre adeguate fonti di reddito (corretto il ri- chiamo a Sez. 3, n. 36195 del 28.3.2023, in tema di confisca relativa a detenzione di stupefacente a fini di cessione). La sanzione patrimoniale è stata, dunque, mo- tivatamente confermata, sul rilievo che che il denaro è stato appreso in seguito alla confisca allargata per sproporzione, posto che l'art. 85 bis Dpr cit. rinvia all'art.240 bis cod. pen., per cui basta che sia accertato che non vi sia giustificazione causale della sua disponibilità (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Apro- vitola, Rv. 282687-01), come nel caso in esame.N. 4668/2024 R.G. Nello specifico della riferibilità alla madre — tema su cui il ricorrente ritorna in questa sede — la Corte territoriale ha evidenziato che la documentazione pro- dotta appare assolutamente inidonea a comprovare che la cospicua provvista fi- nanziaria rivenuta in casa del Quaranta fosse riferibile alla madre di questi, rile- vandosi che la riscossione dei vaglia postali inviati dall'ex coniuge della Giuliani per il mantenimento dei figli (dell'importo di euro 421,00 mensili), e i prelevamenti in contanti dello stipendio accreditato alla medesima, addotti dalla difesa a giusti- ficazione della somma di danaro sottoposta a confisca, per la loro entità, secondo quanto documentato, risultano coerenti e sufficienti solo con la causale dei sud- detti vaglia, e cioè con le spese di mantenimento dei figli e gli ordinari impegni economici necessari alla vita quotidiana (alimentazione, spese di gestione dome- stica), certamente inidonei a consentire, in mancanza di riscontro circa ulteriori fonti di reddito, l'accumulazione della somma di danaro rinvenuta nell'immediata disponibilità dell'appellante, rilevandosi, peraltro, che la Giuliani, come risulta dagli atti, ha un domicilio diverso dal Quaranta dato questo poco coerente con quanto rappresentato circa la titolarità del danaro (v. disponibilità ad accogliere l'impu- tato, in stato di arresti domiciliari, presso il domicilio della Giuliani in via [OSCURATO:PERSONA] 16, indirizzo diverso da quello dell'imputato in cui è stato rinvenuto il da- naro confiscato). 2.2. Quanto al motivo sulla pena, lo stesso è afferente a! trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e il ricorso, in particolare, non si confronta con l'ampia motivazione della Corte territoriale che, peraltro, ha ritenuto le doglianze esposte nell'atto di gravame in parte fondate e per meglio adeguare la sanzione al con- creto disvalore del fatto, ha ritenuto, diversamente dal giudice di primo grado, che potessero essere concesse anche le circostanze attenuanti generiche, come richie- sto da entrambe le parti, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata reci- diva. Rispetto quest'ultima, tuttavia, ha ritenuto di disattendere le argomentazioni difensive atteso che il delitto in contestazione, avuto riguardo alla natura del pre- cedente penale di cui il Quaranta risulta gravato, è stato ritenuto senz'altro espres- sione di una più marcata ed ingravescente pericolosità dello stesso, che legittima la ritenuta recidiva, considerato che, come rilevabile dal certificato del casellario giudiziale in atti, l'imputato è passato da condotte qualificate come episodi di lieve entità, ai sensi dell'art. 5 Dpr 309/1990, a quelle per cui è giudizio. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da N. 4668/2024 R.G. sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di