CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 26509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0-41 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 maggio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, rigettava la richiesta di concessione del differimento della esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare ex artt. 146 e 147 cod.pen. e 47ter co. 1-ter ord.pen. avanzata da CIARAMITARO Domenico. In motivazione, il Tribunale evidenzia come l'istituto di cui all'art. 147 n. 2 c.p., in quanto derogatorio al principio della obbligatorietà della pena, ha carattere di eccezionalità, per cui la sua applicazione deve necessariamente consistere in una extrama ratio. Il rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma 1 n.2, c.p. richiede quindi quali presupposti sia il serio pericolo per la vita del condannato sia la possibilità di fruire in stato di libertà di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura. Il Tribunale ritiene che, a fronte della relazione redatta dal sanitario della Casa di Reclusione di Sulmona in data 6 maggio 2021, le condizioni di salute del detenuto non sono sicuramente tali da determinare un imminente pericolo alla vita, ed in ogni caso, tali condizioni di salute, non rendono l'espiazione della pena contrastante con il principio di umanità della stessa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CIARAMITARO Domenico adducendo come unico motivo la violazione ed erronea applicazione della disciplina regolatrice e la mancanza, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma I, lett. b) ed e), c.p.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il Tribunale ha compiutamente esaminato i punti rilevanti per la decisione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del