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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 28067/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27260-2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratrice delegata, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore,rappresentata e difes a dall’ A vvocato Carlo CANESSA ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatopresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore,rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] COLUCCI; -resistente ex art. 47 cod. proc. civ. - Avversol’ordinanza del 2 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Siena nel procedimento RG 1822/22; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI .

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Regolamento di competenza R.G.N.27260/2022 Cron.

Rep.

Ud.13/06/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto, sulla base di quattro motivi, regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 2 novembre 2022 con cui il Tribunale di Siena ha dichiarato la litispendenza della causa R.G. 1822/2022 (avente ad oggetto il diniego di rinnovazione di un contratto di locazione, alla prima scadenza contrattuale, ex art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431), incardinata innanzi ad esso, rispetto al giudizio R.G. 916/2022, pendente tra le stesse partiinnanzi alla Corte d’appello di Firenze, ordinando, per l’effetto, la cancellazione della causa dal ruolo, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA], oltre che alla refusione delle spese processuale, anche al pagamento di € 10.000,00, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente che essa società [OSCURATO:SOCIETA] –il cui capitale sociale, in origine interamente detenuto dai fratelli Ubaldo e [OSCURATO:PERSONA], veniva trasferito, con contratto del 29 aprile 2020, ad una società svizzera –promuoveva due giudizi, nei confronti degli stessi, per non avere costoro provveduto al rilascio dell’immobile (locatogli dalla società [OSCURATO:SOCIETA] ad uso abitativo, con contratto del 27 luglio 2010), come da impegni assunti il 17 febbraio 2020, nell’ambito degli accordi per il trasferimento del capitale della società.

In particolare, nel primo giudizio (quello attualmente pendente in appello) veniva richiesta la convalida dello sfratto per morosità, o per finita locazione, ovvero la licenza di finita locazione al 27 luglio 2022, o ancora, in via di subordine, la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., provvedendosi, con memoria integrativa ex art. 426 cod.proc. civ., a richiedere “la cessazione del rapporto di locazione sorto tra le parti”, quanto in particolare alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] – per ciò che qui ancora è di interesse , avendo, in seguito , [OSCURATO:PERSONA] provveduto , invece, al rilascio – al 27 luglio 2022, data di cessazione del contratto per l’intervenuta disdetta,intimata il 10 gennaio 2022.

Respinta ogni domanda dal giudice di prime cure, esperito da [OSCURATO:SOCIETA] gravame, essa chiedeva la riforma della sentenza impugnata, rassegnando conclusioni –come si legge nell’odierno regolamento –“così modificate nei confronti del solo Sig. [OSCURATO:PERSONA]: a) dichiarare la cessazione del rapporto di locazione sorto tra le parti con il contratto 27 luglio 2010 alla data del 27 luglio 2022, data di cessazione del contratto per la intervenuta disdetta intimata il 10 gennaio 2022”.

Nella pendenza di tale giudizio, veniva radicata la causa –oggi cancellata dal ruolo –con cui la medesima società [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 447-biscod. proc. civ., ha chiesto, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] (non avendo costui rilasciato l’immobile alla prima scadenza contrattuale), “accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione”, per la data del 26 luglio 2022, “corrispondente alla prima scadenza contrattuale, per la necessità della società proprietaria locatrice di adibire l’immobile stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, lett. a), legge n. 431 del 1998, a centro termale”, come da “lettera raccomandata anticipata via PEC del 10 gennaio 2022”.

Eccepita da [OSCURATO:PERSONA] la litispendenza, il Tribunale di Siena accoglieva l’eccezione, con ordinanza del 2 novembre 2022, rilevando che “la medesima domanda di risoluzione del contratto di locazione tra le parti stipulato in data 27.07.2010 per la data del 26.07.2022, corrispondente alla prima scadenza contrattuale, è stata previamente avanzata nel procedimento ad oggi pendente innanzi alla Corte di Appello di Firenze”.

3. Avverso l’ordinanza del Tribunale senese ha proposto regolamento di competenza la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base – come detto –di quattro motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 113 cod. proc. civ.

Si censura il provvedimento impugnato per aver ritenuto identici i due giudizi per “personae”, “petitum” e “causa petendi”, mentre quest’ultimo elemento divergeva nei due casi, atteso che nel giudizio originario, oggi pendente in appello, la disdetta era contenuta in un “atto processuale di intimazione di licenza” per il quale “non vi era necessità di motivazione”.

Per contro, la “causa petendi” del secondo giudizio risiede “nel diniego di rinnovazione motivato alla prima scadenza del contratto di locazione con l’apposito procedimento per il rilascio previsto dall’art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431”, che rimanda all’art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in forza del quale il “locatore, come è noto, può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto di locazione solo in presenza dei casi tassativi indicati dalla legge”.

Inoltre, vi sarebbe pure una differenza di date, giacché la licenza è stata chiesta per il 27 luglio 2022, “mentre nella causa di diniego di rinnovazione si è chiesto la risoluzione del contratto alla data del 26luglio 2022”.

Del resto, questa Corte, si evidenzia nel presente regolamento, ha più volte affermato che non sussiste litispendenza “nell’ipotesi che pendano davanti a giudici diversi un giudizio –instaurato con procedimento per convalida di sfratto e proseguito con rito ordinario a seguito dell’opposizione dell’intimato – tendente alla cessazione del contratto per finita locazione ed un giudizio concernente la declaratoria di cessazione della proroga legale del contratto per urgente ed improrogabile necessità del locatore, essendo diversa – pur nell’identità del «petitum» –la «causa petendi»”.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 112, 113 e 324 cod. proc. civ.

Si censura l’impugnata ordinanza nella parte in cui si richiama al principio del “ne bis in idem” per giustificare il provvedimento di cancellazione, rilevando la ricorrente come la prima causa non sia stata ancora definita con sentenza passata in giudicato.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione o falsa applicazione dell’art. 669 cod. proc. civ.

In questo caso si censura il provvedimento del Tribunale di Siena in relazione alla dicitura “visti gli artt. 669 … e ss. cod. proc. civ.”, per avere esso “compiuto un errore nel sussumere la fattispecie concreta entro una norma non pertinente”. 3.4.Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Si assume che la pronuncia impugnata difetti “dello specifico elemento soggettivo (che rende la lite tecnicamente «temeraria»), modulato diversamente, a seconda che si tratti di un normale tipo di processo (avviato o resistito con colpa grave o mala fede: art. 92, comma 1 cod. proc. civ.) ovvero di atti di tutela giudiziale particolarmente incisivi posti in essere unilateralmente (senza la normale prudenza), qualora la loro legittimità sia smentita nel conseguente giudizio di merito (art. 92, comma 2, cod. proc. civ.)”.

Nella specie, si esclude che la società [OSCURATO:SOCIETA] abbia assunto un contegno riconducibile all’abuso del processo, evidenziando, comunque, come della “riprovevolezza del comportamento”, ricondotto alla previsione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., il giudice debba dare “motivatamente conto”.

In ogni caso, si deducecome la somma liquidata sia del tutto ingiustificata, giacché essa – in assenza di alcuna indicazion e legislativa – andava ragionevolmente liquidata secondo il parametro fissato dall’art. 2-bisdella legge 24 marzo 2001, n. 89.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con memoria, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso dell’accoglimento del solo quarto motivodi ricorso.

7. Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il regolamento va accolto, quanto al suo primo motivo , con assorbimento dei restanti.

8.1. Invero, confrontando l’azione in relazione alla quale è stata dichiarata la litispendenza e quella originaria, considerata sulla base della memoria integrativa, emerge che, ferma la postulazione della stessa scadenzaper il rilascio dell’immobile , i fatti costitutivi sono diversi, essendo nel primo caso invocata la scadenza convenzionale, nel secondo la stessa scadenza ma sulla base di una qualificazione del contratto ex lege n. 431 del 1998, scadenza che si assume verificatasi –a quel che emerge dagli atti –ex art. 80 della legge n. 392 del 1978.

Le “causae petendi”sono, dunque,distinte , sicché non poteva essere dichiarata la litispendenza, sussistendo, invece, un a relazione di continenza, ragion per cui – poiché la prima causa pendeva in appello– era necessario disporre la sospensione della seconda, ex art. 295 c od . p roc . c iv ., dovendosi p rioritariamente stabilire se la scadenza immotivata siafondata o meno.

L’ordinanza impugnata, pertanto, va caducata ( con ogni conseguente effetto quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite e a quella comminata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), ordinando la ripresa del giudizio, già pendente innanzi al Tribunale di Siena, ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., affinché esso, tuttavia,provveda alla sua sospen sione .

9. Le spese del giudizio innanzi a questa Corte vanno integralmente compensate, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., costituendo “giusto motivo” lo stesso contegno dell’odiernaricorrente, avendo essa radicato un secondo giudizio destinatonon ad essere cancellato dal ruolo ma , comunque, ad essere sospeso.

PQM [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo del proposto regolamento e dispone la prosecuzione del giudizio già incardinato innanzi al Tribunale di Siena, fissando per la riassunzione il termine di mesi tre, decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Compensa integralmente tra le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27260-2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratrice delegata, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore,rappresentata e difes a dall’ A vvocato Carlo CANESSA ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatopresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore,rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] COLUCCI; -resistente ex art. 47 cod. proc. civ. - Avversol’ordinanza del 2 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Siena nel procedimento RG 1822/22; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Regolamento di competenza R.G.N.27260/2022 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto, sulla base di quattro motivi, regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 2 novembre 2022 con cui il Tribunale di Siena ha dichiarato la litispendenza della causa R.G. 1822/2022 (avente ad oggetto il diniego di rinnovazione di un contratto di locazione, alla prima scadenza contrattuale, ex art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431), incardinata innanzi ad esso, rispetto al giudizio R.G. 916/2022, pendente tra le stesse partiinnanzi alla Corte d’appello di Firenze, ordinando, per l’effetto, la cancellazione della causa dal ruolo, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA], oltre che alla refusione delle spese processuale, anche al pagamento di € 10.000,00, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente che essa società [OSCURATO:SOCIETA] –il cui capitale sociale, in origine interamente detenuto dai fratelli Ubaldo e [OSCURATO:PERSONA], veniva trasferito, con contratto del 29 aprile 2020, ad una società svizzera –promuoveva due giudizi, nei confronti degli stessi, per non avere costoro provveduto al rilascio dell’immobile (locatogli dalla società [OSCURATO:SOCIETA] ad uso abitativo, con contratto del 27 luglio 2010), come da impegni assunti il 17 febbraio 2020, nell’ambito degli accordi per il trasferimento del capitale della società. In particolare, nel primo giudizio (quello attualmente pendente in appello) veniva richiesta la convalida dello sfratto per morosità, o per finita locazione, ovvero la licenza di finita locazione al 27 luglio 2022, o ancora, in via di subordine, la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., provvedendosi, con memoria integrativa ex art. 426 cod.proc. civ., a richiedere “la cessazione del rapporto di locazione sorto tra le parti”, quanto in particolare alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] – per ciò che qui ancora è di interesse , avendo, in seguito , [OSCURATO:PERSONA] provveduto , invece, al rilascio – al 27 luglio 2022, data di cessazione del contratto per l’intervenuta disdetta,intimata il 10 gennaio 2022. Respinta ogni domanda dal giudice di prime cure, esperito da [OSCURATO:SOCIETA] gravame, essa chiedeva la riforma della sentenza impugnata, rassegnando conclusioni –come si legge nell’odierno regolamento –“così modificate nei confronti del solo Sig. [OSCURATO:PERSONA]: a) dichiarare la cessazione del rapporto di locazione sorto tra le parti con il contratto 27 luglio 2010 alla data del 27 luglio 2022, data di cessazione del contratto per la intervenuta disdetta intimata il 10 gennaio 2022”. Nella pendenza di tale giudizio, veniva radicata la causa –oggi cancellata dal ruolo –con cui la medesima società [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 447-biscod. proc. civ., ha chiesto, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] (non avendo costui rilasciato l’immobile alla prima scadenza contrattuale), “accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione”, per la data del 26 luglio 2022, “corrispondente alla prima scadenza contrattuale, per la necessità della società proprietaria locatrice di adibire l’immobile stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, lett. a), legge n. 431 del 1998, a centro termale”, come da “lettera raccomandata anticipata via PEC del 10 gennaio 2022”. Eccepita da [OSCURATO:PERSONA] la litispendenza, il Tribunale di Siena accoglieva l’eccezione, con ordinanza del 2 novembre 2022, rilevando che “la medesima domanda di risoluzione del contratto di locazione tra le parti stipulato in data 27.07.2010 per la data del 26.07.2022, corrispondente alla prima scadenza contrattuale, è stata previamente avanzata nel procedimento ad oggi pendente innanzi alla Corte di Appello di Firenze”. 3. Avverso l’ordinanza del Tribunale senese ha proposto regolamento di competenza la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base – come detto –di quattro motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 113 cod. proc. civ. Si censura il provvedimento impugnato per aver ritenuto identici i due giudizi per “personae”, “petitum” e “causa petendi”, mentre quest’ultimo elemento divergeva nei due casi, atteso che nel giudizio originario, oggi pendente in appello, la disdetta era contenuta in un “atto processuale di intimazione di licenza” per il quale “non vi era necessità di motivazione”. Per contro, la “causa petendi” del secondo giudizio risiede “nel diniego di rinnovazione motivato alla prima scadenza del contratto di locazione con l’apposito procedimento per il rilascio previsto dall’art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431”, che rimanda all’art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in forza del quale il “locatore, come è noto, può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto di locazione solo in presenza dei casi tassativi indicati dalla legge”. Inoltre, vi sarebbe pure una differenza di date, giacché la licenza è stata chiesta per il 27 luglio 2022, “mentre nella causa di diniego di rinnovazione si è chiesto la risoluzione del contratto alla data del 26luglio 2022”. Del resto, questa Corte, si evidenzia nel presente regolamento, ha più volte affermato che non sussiste litispendenza “nell’ipotesi che pendano davanti a giudici diversi un giudizio –instaurato con procedimento per convalida di sfratto e proseguito con rito ordinario a seguito dell’opposizione dell’intimato – tendente alla cessazione del contratto per finita locazione ed un giudizio concernente la declaratoria di cessazione della proroga legale del contratto per urgente ed improrogabile necessità del locatore, essendo diversa – pur nell’identità del «petitum» –la «causa petendi»”. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 112, 113 e 324 cod. proc. civ. Si censura l’impugnata ordinanza nella parte in cui si richiama al principio del “ne bis in idem” per giustificare il provvedimento di cancellazione, rilevando la ricorrente come la prima causa non sia stata ancora definita con sentenza passata in giudicato. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione o falsa applicazione dell’art. 669 cod. proc. civ. In questo caso si censura il provvedimento del Tribunale di Siena in relazione alla dicitura “visti gli artt. 669 … e ss. cod. proc. civ.”, per avere esso “compiuto un errore nel sussumere la fattispecie concreta entro una norma non pertinente”. 3.4.Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Si assume che la pronuncia impugnata difetti “dello specifico elemento soggettivo (che rende la lite tecnicamente «temeraria»), modulato diversamente, a seconda che si tratti di un normale tipo di processo (avviato o resistito con colpa grave o mala fede: art. 92, comma 1 cod. proc. civ.) ovvero di atti di tutela giudiziale particolarmente incisivi posti in essere unilateralmente (senza la normale prudenza), qualora la loro legittimità sia smentita nel conseguente giudizio di merito (art. 92, comma 2, cod. proc. civ.)”. Nella specie, si esclude che la società [OSCURATO:SOCIETA] abbia assunto un contegno riconducibile all’abuso del processo, evidenziando, comunque, come della “riprovevolezza del comportamento”, ricondotto alla previsione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., il giudice debba dare “motivatamente conto”. In ogni caso, si deducecome la somma liquidata sia del tutto ingiustificata, giacché essa – in assenza di alcuna indicazion e legislativa – andava ragionevolmente liquidata secondo il parametro fissato dall’art. 2-bisdella legge 24 marzo 2001, n. 89. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con memoria, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso dell’accoglimento del solo quarto motivodi ricorso. 7. Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il regolamento va accolto, quanto al suo primo motivo , con assorbimento dei restanti. 8.1. Invero, confrontando l’azione in relazione alla quale è stata dichiarata la litispendenza e quella originaria, considerata sulla base della memoria integrativa, emerge che, ferma la postulazione della stessa scadenzaper il rilascio dell’immobile , i fatti costitutivi sono diversi, essendo nel primo caso invocata la scadenza convenzionale, nel secondo la stessa scadenza ma sulla base di una qualificazione del contratto ex lege n. 431 del 1998, scadenza che si assume verificatasi –a quel che emerge dagli atti –ex art. 80 della legge n. 392 del 1978. Le “causae petendi”sono, dunque,distinte , sicché non poteva essere dichiarata la litispendenza, sussistendo, invece, un a relazione di continenza, ragion per cui – poiché la prima causa pendeva in appello– era necessario disporre la sospensione della seconda, ex art. 295 c od . p roc . c iv ., dovendosi p rioritariamente stabilire se la scadenza immotivata siafondata o meno. L’ordinanza impugnata, pertanto, va caducata ( con ogni conseguente effetto quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite e a quella comminata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), ordinando la ripresa del giudizio, già pendente innanzi al Tribunale di Siena, ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., affinché esso, tuttavia,provveda alla sua sospen sione . 9. Le spese del giudizio innanzi a questa Corte vanno integralmente compensate, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., costituendo “giusto motivo” lo stesso contegno dell’odiernaricorrente, avendo essa radicato un secondo giudizio destinatonon ad essere cancellato dal ruolo ma , comunque, ad essere sospeso. PQM [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo del proposto regolamento e dispone la prosecuzione del giudizio già incardinato innanzi al Tribunale di Siena, fissando per la riassunzione il termine di mesi tre, decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Compensa integralmente tra le
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