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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 38603/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del quinto motivo di ricorso, per l'omessa motivazione sul punto, e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, si è riportato ai motivo di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17maggio 2021 la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Giuseppe VALENTE, ha confermato la pronuncia in data 19 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Fermo ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto in abitazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale in contestazione, l'aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando sei motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione degli artt. 191 e 192, comma 2, cod. proc. pen., rappresentando che nella specie si sarebbe dedotta la sussistenza del tentato furto da un unico indizio, ossia il rinvenimento di un'impronta compatibile (ma non coincidente) con quella del VALENTE (peraltro, fuori dai locali de quibus), e dunque in difetto di più indizi, gravi precisi e concordanti.

2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione degli artt. 191 e 511 cod. proc. pen., poiché sarebbe stata utilizzato ai fini del decidere l'elaborato tecnico redatto dai Carabinieri del Ra.C.I.S., senza un preventivo esame del soggetto che l'ha stilato e senza una rituale acquisizione di esso (di cui non vi è traccia nei verbali del procedimento, da cui consta l'acquisizione del solo verbale dei rilievi dattiloscopici) e senza la previa lettura ex art. 511, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente inutilizzabilità di quanto ivi rassegnato.

2.3. Con il terzo motivo - sempre richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata assunta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe «valuta[to] prove, bensì un solo indizio», muovendo da un presupposto di fatto inesistente, ossia la corrispondenza tra l'impronta repertata con quella dell'imputato.

Peraltro, già la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento a successivi accertamenti che avrebbero permesso di risalire al VALENTE, senza indicarli in alcun modo; e sul relativo motivo di appello, i Giudici distrettuali nulla avrebbero argomentato, motivando in maniera apodittica.

2.4. Con il quarto motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - sono state dedotte la violazione degli artt. 624-bis, comma 1, 56, comma 3, e 49, comma 2, cod. pen., 192, comma 1, cod. proc. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione, rappresentando che: non sarebbe stata indicata la cosa mobile altrui che l'agente avrebbe inteso sottrarre, la quale deve essere «esistente e reale», ragion per cui nella specie ricorrerebbe un reato impossibile per inesistenza dell'oggetto (dato che la stessa Corte di merito ha affermato che il furto non si è «concretizzato perché l'autore del tentativo non ha trovato nulla da rubare»); al più, dunque, potrebbe ravvisarsi una violazione di domicilio, punibile a querela di parte; e il rigetto del gravame, nella parte in cui aveva assunto la sussistenza di una desistenza volontaria, non sarebbe assistito da un'effettiva motivazione in quanto si fonderebbe sulla commissione di quei medesimi atti (apertura dei cassetti ed esame dei locali) che costituiscono proprio gli atti idonei in presenza dei quali si può parlare di tentativo rispetto ai quali apprezzare un'eventuale desistenza.

2.5. Con il quinto motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono state allegate la violazione degli artt. 157, comma 2, 161, comma 2, 56 e 99 cod. pen. e la mancanza di motivazione da cui conseguirebbe la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen., in quanto - come dedotto in sede di gravame - il reato sarebbe estinto per prescrizione e la Corte di appello nulla avrebbe argomentato.

2.6. Con il sesto motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono state denunciate la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione - da cui conseguirebbe la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. - in ordine al chiesto contenimento della pena nel minimo edittale, atteso che il provvedimento impugnato non consentirebbe di comprendere l'iter seguito dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Occorre, anzitutto, esaminare il secondo motivo di ricorso.

Esso è manifestamente infondato, per la dirimente considerazione che: - dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) si trae che all'udienza del 16 gennaio 2018 - senza che la difesa nulla eccepisse - sono stati acquisiti gli atti offerti in produzione dal Pubblico ministero, ivi compreso l'esame dattiloscopico stilato dal Ra.C.I.S. (ed anzi, alla stessa udienza, in considerazione del mutamento della persona fisica del Giudice le parti avevano appena prima espresso il consenso all'utilizzazione degli atti già compiuti); e, all'udienza del 19 marzo 2019, prima che avesse inizio la discussione, il Giudice ha dichiarato utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo, «dati per letti» e inseriti nel fascicolo per il dibattimento, nuovamente, senza che la difesa sollevasse alcuna eccezione o avanzasse alcuna richiesta; - in più occasioni questa Corte ha affermato che, «in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria» (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088 - 01; cfr. pure, ex plurimis, Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292 - 01; Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014 dep. 2015, Pistis, Rv. 261927 - 01; Sez. 5, n. 34685 del 08/05/2008, Catalano, Rv. 241547 - 01);- e, sulla scorta del contegno della difesa, sopra richiamato, che non si è opposta all'acquisizione né all'atto della produzione né nel momento in cui il Giudice, all'esito dell'istruttoria, né ha disposto - previa lettura - l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento (ex artt. 511 e 515 cod. proc. pen.), l'atto in discorso deve ritenersi ritualmente acquisito e posto a sostegno della decisione.

2. Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.

Entrambi difettano di un effettivo confronto con la motivazione della impugnata e sono, per vero, del tutto apodittici (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Difatti, quanto al primo motivo, la Corte di appello non ha tratto la sussistenza del tentato furto dal solo rinvenimento dell'impronta de qua, bensì - condividendo quanto ritenuto dal primo Giudice - alla luce delle deposizione dei dipendenti dell'hotel ove il fatto ha avuto luogo (che hanno riferito del disordine della stanza de qua e dell'avvenuta apertura di alcuni cassetti), richiamando altresì le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria.

Nel resto, con più diretto riferimento al terzo motivo, fermo quanto appena sopra rilevato, la difesa ha negato - senza alcuna argomentazione e senza neppure assumere un travisamento della prova - la rilevata corrispondenza tra l'impronta repertata nella specie sulla «finestra forzata in occasione del furto» e quella del VALENTE, contestando la menzione (da parte del primo Giudice) di altri accertamenti (chiaramente riferibile, come si trae dalla sentenza di primo grado, proprio alla comparazione dell'impronta con quelle già nella banca dati delle Forze di polizia).

3. Il quarto motivo è manifestamente infondato e in parte inedito. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio, già esposto da questa Corte in più occasione, secondo cui «nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento» (cfr. Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 - 01; conf.

Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170 - 01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01), non valendo certo in senso contrario la mancata specificazione dei beni di cui il reo avrebbe inteso impossessarsi.

Peraltro, per pacifica giurisprudenza, la desistenza volontaria richiede che il soggetto attivo arresti la propria condotta delittuosa, per volontaria iniziativa, sussistendo pertanto il tentativo nel caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dell'agente (cfr. Sez. 5, n. 36919 del 11/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241595 - 01, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice d'appello ha ritenuto integrato il delitto di cui agli art. 56 e 624 cod. pen. nella condotta dell'imputato che, salito su un furgone parcheggiato sulla pubblica via, aveva rovistato all'interno di esso ed era, quindi, ridisceso senza asportare alcunché, per non avere trovato beni d'interesse).Nel caso in esame la Corte di merito ha rilevato - e tale dato non è stato oggetto di censura - che il reo, dopo avervi fatto ingresso, ha ben esaminato i locali in discorso, aprendo numerosi cassetti; e ne ha tratto che il delitto non sia giunto a consumazione perché egli «non ha trovato nulla di conveniente o comodo da rubare», così escludendo conformemente al diritto la desistenza volontaria.

Quanto all'asserita qualificazione del fatto come reato impossibile, basti osservare che in parte qua il ricorso è inammissibile perché inedito, giacché la censura non era stata avanzata con il gravame («non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»: così Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.).

Ciò esime da ogni ulteriore considerazione.

4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che non era spirato il termine di prescrizione del reato allorché è stata pronunciata la sentenza di secondo grado, il 17 maggio 2021, momento rilevante attesa l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

Il tempo del commesso reato (punito ex artt. 56 e 624-bis cod. pen.) è il giorno 20 aprile 2011; e nella specie è stata ritenuta (e non è oggetto di censura) la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Dunque, al fine del calcolo del termine di prescrizione, la pena massima del delitto tentato in imputazione (cfr. art. 157 cod. pen.) deve essere determinata in sei anni e otto mesi di reclusione (ossia: pena massima per ex artt. 56 e 624-bis cod. pen., pari a sei anni diminuita di un terzo, ossia quattro anni; aumentata di due terzi ex art. 99, comma 4, cod. pen., come esposto, a sei anni e otto mesi), che - tenuto conto dell'interruzione - deve essere aumentato di due terzi (ex artt. 161, comma 2, cod. pen. n ragione della ritenuta recidiva qualificata) fino a undici anni, un mese e dieci giorni, ossia fino al 20 maggio 2022, senza che occorra avere riguardo al tempo in cui il termine è rimasto sospeso.

5. Quanto al sesto motivo, la Corte di appello ha ritenuto di confermare quoad poenam la decisione di primo grado, attribuendo precipuo rilievo - sotto il profilo della capacità a delinquere dell'impuOaauto - ai suo molteplici precedenti per analoghe condotte, così dando conto in maniera congrua e logica degli elementi - rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. - che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

Con tale argomentazione il ricorso non si è confrontato effettivamente, ragion per cui esso - oltre ad essere manifestamente infondato - è, altresì, generico (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del quinto motivo di ricorso, per l'omessa motivazione sul punto, e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, si è riportato ai motivo di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17maggio 2021 la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Giuseppe VALENTE, ha confermato la pronuncia in data 19 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Fermo ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto in abitazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale in contestazione, l'aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando sei motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione degli artt. 191 e 192, comma 2, cod. proc. pen., rappresentando che nella specie si sarebbe dedotta la sussistenza del tentato furto da un unico indizio, ossia il rinvenimento di un'impronta compatibile (ma non coincidente) con quella del VALENTE (peraltro, fuori dai locali de quibus), e dunque in difetto di più indizi, gravi precisi e concordanti. 2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione degli artt. 191 e 511 cod. proc. pen., poiché sarebbe stata utilizzato ai fini del decidere l'elaborato tecnico redatto dai Carabinieri del Ra.C.I.S., senza un preventivo esame del soggetto che l'ha stilato e senza una rituale acquisizione di esso (di cui non vi è traccia nei verbali del procedimento, da cui consta l'acquisizione del solo verbale dei rilievi dattiloscopici) e senza la previa lettura ex art. 511, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente inutilizzabilità di quanto ivi rassegnato. 2.3. Con il terzo motivo - sempre richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata assunta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe «valuta[to] prove, bensì un solo indizio», muovendo da un presupposto di fatto inesistente, ossia la corrispondenza tra l'impronta repertata con quella dell'imputato. Peraltro, già la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento a successivi accertamenti che avrebbero permesso di risalire al VALENTE, senza indicarli in alcun modo; e sul relativo motivo di appello, i Giudici distrettuali nulla avrebbero argomentato, motivando in maniera apodittica. 2.4. Con il quarto motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - sono state dedotte la violazione degli artt. 624-bis, comma 1, 56, comma 3, e 49, comma 2, cod. pen., 192, comma 1, cod. proc. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione, rappresentando che: non sarebbe stata indicata la cosa mobile altrui che l'agente avrebbe inteso sottrarre, la quale deve essere «esistente e reale», ragion per cui nella specie ricorrerebbe un reato impossibile per inesistenza dell'oggetto (dato che la stessa Corte di merito ha affermato che il furto non si è «concretizzato perché l'autore del tentativo non ha trovato nulla da rubare»); al più, dunque, potrebbe ravvisarsi una violazione di domicilio, punibile a querela di parte; e il rigetto del gravame, nella parte in cui aveva assunto la sussistenza di una desistenza volontaria, non sarebbe assistito da un'effettiva motivazione in quanto si fonderebbe sulla commissione di quei medesimi atti (apertura dei cassetti ed esame dei locali) che costituiscono proprio gli atti idonei in presenza dei quali si può parlare di tentativo rispetto ai quali apprezzare un'eventuale desistenza. 2.5. Con il quinto motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono state allegate la violazione degli artt. 157, comma 2, 161, comma 2, 56 e 99 cod. pen. e la mancanza di motivazione da cui conseguirebbe la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen., in quanto - come dedotto in sede di gravame - il reato sarebbe estinto per prescrizione e la Corte di appello nulla avrebbe argomentato. 2.6. Con il sesto motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono state denunciate la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione - da cui conseguirebbe la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. - in ordine al chiesto contenimento della pena nel minimo edittale, atteso che il provvedimento impugnato non consentirebbe di comprendere l'iter seguito dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre, anzitutto, esaminare il secondo motivo di ricorso. Esso è manifestamente infondato, per la dirimente considerazione che: - dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) si trae che all'udienza del 16 gennaio 2018 - senza che la difesa nulla eccepisse - sono stati acquisiti gli atti offerti in produzione dal Pubblico ministero, ivi compreso l'esame dattiloscopico stilato dal Ra.C.I.S. (ed anzi, alla stessa udienza, in considerazione del mutamento della persona fisica del Giudice le parti avevano appena prima espresso il consenso all'utilizzazione degli atti già compiuti); e, all'udienza del 19 marzo 2019, prima che avesse inizio la discussione, il Giudice ha dichiarato utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo, «dati per letti» e inseriti nel fascicolo per il dibattimento, nuovamente, senza che la difesa sollevasse alcuna eccezione o avanzasse alcuna richiesta; - in più occasioni questa Corte ha affermato che, «in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria» (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088 - 01; cfr. pure, ex plurimis, Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292 - 01; Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014 dep. 2015, Pistis, Rv. 261927 - 01; Sez. 5, n. 34685 del 08/05/2008, Catalano, Rv. 241547 - 01);- e, sulla scorta del contegno della difesa, sopra richiamato, che non si è opposta all'acquisizione né all'atto della produzione né nel momento in cui il Giudice, all'esito dell'istruttoria, né ha disposto - previa lettura - l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento (ex artt. 511 e 515 cod. proc. pen.), l'atto in discorso deve ritenersi ritualmente acquisito e posto a sostegno della decisione. 2. Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente. Entrambi difettano di un effettivo confronto con la motivazione della impugnata e sono, per vero, del tutto apodittici (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Difatti, quanto al primo motivo, la Corte di appello non ha tratto la sussistenza del tentato furto dal solo rinvenimento dell'impronta de qua, bensì - condividendo quanto ritenuto dal primo Giudice - alla luce delle deposizione dei dipendenti dell'hotel ove il fatto ha avuto luogo (che hanno riferito del disordine della stanza de qua e dell'avvenuta apertura di alcuni cassetti), richiamando altresì le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria. Nel resto, con più diretto riferimento al terzo motivo, fermo quanto appena sopra rilevato, la difesa ha negato - senza alcuna argomentazione e senza neppure assumere un travisamento della prova - la rilevata corrispondenza tra l'impronta repertata nella specie sulla «finestra forzata in occasione del furto» e quella del VALENTE, contestando la menzione (da parte del primo Giudice) di altri accertamenti (chiaramente riferibile, come si trae dalla sentenza di primo grado, proprio alla comparazione dell'impronta con quelle già nella banca dati delle Forze di polizia). 3. Il quarto motivo è manifestamente infondato e in parte inedito. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio, già esposto da questa Corte in più occasione, secondo cui «nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento» (cfr. Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 - 01; conf. Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170 - 01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01), non valendo certo in senso contrario la mancata specificazione dei beni di cui il reo avrebbe inteso impossessarsi. Peraltro, per pacifica giurisprudenza, la desistenza volontaria richiede che il soggetto attivo arresti la propria condotta delittuosa, per volontaria iniziativa, sussistendo pertanto il tentativo nel caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dell'agente (cfr. Sez. 5, n. 36919 del 11/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241595 - 01, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice d'appello ha ritenuto integrato il delitto di cui agli art. 56 e 624 cod. pen. nella condotta dell'imputato che, salito su un furgone parcheggiato sulla pubblica via, aveva rovistato all'interno di esso ed era, quindi, ridisceso senza asportare alcunché, per non avere trovato beni d'interesse).Nel caso in esame la Corte di merito ha rilevato - e tale dato non è stato oggetto di censura - che il reo, dopo avervi fatto ingresso, ha ben esaminato i locali in discorso, aprendo numerosi cassetti; e ne ha tratto che il delitto non sia giunto a consumazione perché egli «non ha trovato nulla di conveniente o comodo da rubare», così escludendo conformemente al diritto la desistenza volontaria. Quanto all'asserita qualificazione del fatto come reato impossibile, basti osservare che in parte qua il ricorso è inammissibile perché inedito, giacché la censura non era stata avanzata con il gravame («non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»: così Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). Ciò esime da ogni ulteriore considerazione. 4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che non era spirato il termine di prescrizione del reato allorché è stata pronunciata la sentenza di secondo grado, il 17 maggio 2021, momento rilevante attesa l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). Il tempo del commesso reato (punito ex artt. 56 e 624-bis cod. pen.) è il giorno 20 aprile 2011; e nella specie è stata ritenuta (e non è oggetto di censura) la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Dunque, al fine del calcolo del termine di prescrizione, la pena massima del delitto tentato in imputazione (cfr. art. 157 cod. pen.) deve essere determinata in sei anni e otto mesi di reclusione (ossia: pena massima per ex artt. 56 e 624-bis cod. pen., pari a sei anni diminuita di un terzo, ossia quattro anni; aumentata di due terzi ex art. 99, comma 4, cod. pen., come esposto, a sei anni e otto mesi), che - tenuto conto dell'interruzione - deve essere aumentato di due terzi (ex artt. 161, comma 2, cod. pen. n ragione della ritenuta recidiva qualificata) fino a undici anni, un mese e dieci giorni, ossia fino al 20 maggio 2022, senza che occorra avere riguardo al tempo in cui il termine è rimasto sospeso. 5. Quanto al sesto motivo, la Corte di appello ha ritenuto di confermare quoad poenam la decisione di primo grado, attribuendo precipuo rilievo - sotto il profilo della capacità a delinquere dell'impuOaauto - ai suo molteplici precedenti per analoghe condotte, così dando conto in maniera congrua e logica degli elementi - rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. - che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Con tale argomentazione il ricorso non si è confrontato effettivamente, ragion per cui esso - oltre ad essere manifestamente infondato - è, altresì, generico (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond
Decreto Cassazione n. 38603/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris