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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 28450/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3049-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza n. 2052/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CALABRIA, depositata il 20 /6/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propon e ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 27 20 /2020 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, in rigetto del ricors o propost o a vverso avviso di accertamento IMU 2013, emesso dal [OSCURATO:PERSONA]; la Curatelaresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.» e lamenta che laCommissione Tributaria Regionale abbia«travisato ed erroneamente percepito il contenuto del documento prodotto dall’[OSCURATO:PERSONA] a sostegno della dedotta sussistenza dei requisiti legittimanti l’utilizzo, per la sottoscrizione dell’atto impositivo oggetto di ricorso da parte del [OSCURATO:PERSONA] per l’emanazione degli atti, della c.d. firma a stampa, in luogo di quella autografa»;

1.2. con il secondo motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione della L. 296/2006, art. 1, comma 162 e L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, nonché dell’art. 2697 c.c.»per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato pur in assenza di apposito provvedimento dirigenziale che autorizzasse il funzionario responsabile del tributo ICI/IMU del Comune di Diamante alla sottoscrizione dell’atto in parola con firma meccanografica, in luogo di quella autografa;

2.1. il primo motivo va disatteso;

2.2. nelgiudizio di cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio, mentre l'illegittima utilizzazione di prove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio oppure a informazioni probatorie prive di alcuna possibile o immaginabile connessione con le fonti appartenenti al processo, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto integrante violazione dell'art. 115 c.p.c., ma non rileva quale errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di un fatto su cui il giudice si è espressamente pronunciato(cfr. Cass. n. 13918 del 03/05/2022);

2.3. l’indicatafacoltà della parte di ricorrere al giudice di legittimità al fine didenunciare la violazione di legge consistita nell’avvenuta decisione della causa sulla base di prove inesistenti (art. 115 c.p.c.), in tanto sar à esercitabile, in quanto la parte interessata abbia assolto, non soloall’onere di prospettare, sul piano argomentativo, |’assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi probatori acquisiti al giud izio, i contenuti informativi che da essi il giudice ha ritenuto di poter trarre, ma altres ì all’onere di specificare in che modo lasottrazione ai processo dei contenuti informativi utilizzati dal giudice siconverta in un percorso argomentativo necessariamente destinato acondurre a una decisione favorevole alia parte istante: ciòche si traduce nei carattere sicuramente decisivo de ll ’errore commesso dalgiudice, ossia nei caratteri di un errore in assenza del quale ladecisione del giudice di merito sarebbe stata diversa, non gi à in termini di meraprobabilità, ma in termini di assoluta certezza;

2.4. nel caso di specie, osserva il Collegio come l’odiernaricorrente abbia totalmente omesso di assolvere agli indicati oneri argomentativicon riguardo al dedotto vizio di travisamento contenuto nella delibera della [OSCURATO:PERSONA] dianzi indicata, non avendo la stess a in alcun modo prospettato l’assoluta e radicaleimpossibilità l ogica di ricavare, dal testo delladelibera, le conclusioni che il giudice di merito ha ritenuto di potervi trarre, ed e essendosi, viceversa, limitata unicamente a prospettare una (pretesa) più corretta lettura de l contenut o della del ibera che non costituirebbe uno «specifico provvedimento di livello dirigenziale (così come imposto dall’art. 1, comma 87, L. 549/1953)»;

2.1. è parimenti infondato il secondo motivo;

2.2. la Commissione tributaria regionale ha respinto le doglianze della ricorrente circa il difetto di legittimazione del funzionario che aveva apposto la sottoscrizione sull’avviso impugnato, rilevando quanto segue: «Sulpunto, va ricordato che l'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 stabilisce che l'avv iso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.Quest'ultimo è il soggetto individuato con apposito provvedimento del Comune, di normauna deliberazione della giunta comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge 147/2013, per la Tari e l'abrogata Tasi, e dell'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019per l'Imu.

Nella fattispecie, l’ente impositore (Comune di Diamante) –per come opportunamenteevidenziato e richiamato dai giudici di prime cure – ha prodo tto l’atto amministrativo con cui ha delegato i poteri di firma al funzionario responsabile che ha sottoscritto l’avviso impugnato.

Tra l’altro, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversimodi, a seconda della forma dell'avviso stesso.

Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazionea stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).

Nel caso deitributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati: deve trattarsi cioè di atti derivanti da una completa elaborazione informatica; che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in unapposito provvedimento di livello dirigenziale; che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dic itura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa.Tutti elementi, questi, presenti nella delega versata in atti, con la conseguenza che l'utilizzodella firma a stampa è pienamente legittima…»;

2.3. ciò posto, il Collegio osserva che, in base all'art. 1, co. 162, legge 27dicembre 1006 n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio «devono essere (...) sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo»;

2.4. il requisito della sottoscrizione trova tuttora disciplina nell'art. 1, co.87, legge 28 dicembre 1995 n. 549, secondo cui « la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale»;

2.5. è costante indirizzo di questa Corte di legittimità, in materia di tributi regionali e locali, che « qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia»(cfr. Cass. n. 12756/2019), principio già affermato, tra le altre, da Cass.n. ord. 20268/2017, secondo cui «in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione odi accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale»;2.6. nel caso di specie, è incontestato, dunque, in primo luogo, che sia stata apposta la sottoscrizione mediante indicazione a stampa;

2.7. la ricorrente lamenta, altresì, che «l’assenza di un provvedimento dirigenziale che autorizzasse il firmatario dell’atto impositivo a sottoscrivere lo stesso attraverso la c.d. firma a stampa», tale non potendo ritenersi la delibera di Giunta prodotta dal Comune; 2.8.al riguardo, si osserva che l'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992prevede che « c on delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi»;

2.9. va condiviso quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 7905 del 2005, secondo cui«in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 11, comma quarto, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a tenore del quale "con delibera di giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", detta - al pari dell'art . 6, comma primo - disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 142, sicché, con riguardo al successivo testo unico sull'ordinamento degli enti locali reso col d.lgs. 12 agosto 2000, n. 267, che all'art. 109 prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni sono attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell'applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali, confortato, nella specie, dal fatto che l'art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto - alle lettere x) e y) -l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non he ha abrogato l'art. 11, comma 4»;2.10.secondo questa Corte, non può ritenersi che il d.lgs. n. 267 del 2000 abbia implicitamente abrogato le disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992;

2.11. sempre in tema di tributi locali, e più precisamente in tema di TARSU, si è stabilito che«l'art.74, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per il quale il Comune designa un funzionario per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla predetta tassa, compresa l'adozione dei provvedimenti di liquidazione e riscossione -è norma tributaria speciale rispetto agli artt. 107, comma 2, e 109 del d.lgs. n. 267 del 2000 (c.d.

T.U. sull'ordinamento degli enti locali), che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna, e pertanto non può ritenersi abrogato da tali disposizioni, né in via espressa (in quanto non contemplato dall'art. 274 del predetto T. U., che ha riguardo all'elenco delle disposizioni abrogate), né per incompatibilità (essendo esso inserito nello specifico settore tributario e pertanto non inciso dalla norma posteriore di carattere generale)»(cfr. Cass. n. 23582/2009);

2.12. ne consegue che il richiamo al d.lgs. n. 267 del 2000, in mancanza di una espressa delibera di designazione, non è conferente, poiché il d.lgs. n. 267 del 2000 non prevede l'abrogazione espressa della disposizione tributaria, dal momento che essa non rientra nel novero di quelle norme per le quali dettaabrogazione è prevista nell'art. 274 della parte quarta, contenente le disposizioni finali e transitorie; 2.13.l'art. 107 del T.U. enuncia il principio secondo cui « i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti ...»e a questi ultimi, a mente del secondo comma , spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno non rientranti tra le funzioni del segretario e del direttore generale a mente degli articoli 97 e 108; 2.14.l'art. 109 del T.U. prevede, a sua volta, al secondo comma che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, fatte salve le funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 97, il Sindaco può attribuire la funzione ai responsabili degli uffici e dei servizi, sicché, nella previsione della norma sulla finanza locale contenuta nel d.lgs. n. 504 del 1992, residua il solo dettaglio della provenienza da parte della Giunta comunale, anziché dal sindaco, della nomina del funzionario responsabile, che tuttora, come si è detto, può essere nominato al fine di svolgere le funzioni di cui all'art. 107, laddove manchi personale di qualificadirigenziale; 2.15.nella fattispecie, come riportato nella sentenza impugnata ed è incontestato, il Comune risulta aver prodotto in giudizio la delibera di Giunta comunale di designazione, da parte dell’ente locale, del funzionario che ha apposto la sottoscrizione al provvedimento impugnato;

2.16. ne consegue che deve ritenersi dimostrato il possesso dei requisiti soggettivi del funzionario a cui è riferibile la sottoscrizione dell’atto impugnato;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso vaintegralmente respinto, con condanna dellaricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore del difensore del Comune, dichiaratosi antistatario P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite,che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del Comune controricorrentein misura pari ad Euro 1.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3049-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza n. 2052/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CALABRIA, depositata il 20 /6/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propon e ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 27 20 /2020 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, in rigetto del ricors o propost o a vverso avviso di accertamento IMU 2013, emesso dal [OSCURATO:PERSONA]; la Curatelaresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.» e lamenta che laCommissione Tributaria Regionale abbia«travisato ed erroneamente percepito il contenuto del documento prodotto dall’[OSCURATO:PERSONA] a sostegno della dedotta sussistenza dei requisiti legittimanti l’utilizzo, per la sottoscrizione dell’atto impositivo oggetto di ricorso da parte del [OSCURATO:PERSONA] per l’emanazione degli atti, della c.d. firma a stampa, in luogo di quella autografa»; 1.2. con il secondo motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione della L. 296/2006, art. 1, comma 162 e L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, nonché dell’art. 2697 c.c.»per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato pur in assenza di apposito provvedimento dirigenziale che autorizzasse il funzionario responsabile del tributo ICI/IMU del Comune di Diamante alla sottoscrizione dell’atto in parola con firma meccanografica, in luogo di quella autografa; 2.1. il primo motivo va disatteso; 2.2. nelgiudizio di cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio, mentre l'illegittima utilizzazione di prove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio oppure a informazioni probatorie prive di alcuna possibile o immaginabile connessione con le fonti appartenenti al processo, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto integrante violazione dell'art. 115 c.p.c., ma non rileva quale errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di un fatto su cui il giudice si è espressamente pronunciato(cfr. Cass. n. 13918 del 03/05/2022); 2.3. l’indicatafacoltà della parte di ricorrere al giudice di legittimità al fine didenunciare la violazione di legge consistita nell’avvenuta decisione della causa sulla base di prove inesistenti (art. 115 c.p.c.), in tanto sar à esercitabile, in quanto la parte interessata abbia assolto, non soloall’onere di prospettare, sul piano argomentativo, |’assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi probatori acquisiti al giud izio, i contenuti informativi che da essi il giudice ha ritenuto di poter trarre, ma altres ì all’onere di specificare in che modo lasottrazione ai processo dei contenuti informativi utilizzati dal giudice siconverta in un percorso argomentativo necessariamente destinato acondurre a una decisione favorevole alia parte istante: ciòche si traduce nei carattere sicuramente decisivo de ll ’errore commesso dalgiudice, ossia nei caratteri di un errore in assenza del quale ladecisione del giudice di merito sarebbe stata diversa, non gi à in termini di meraprobabilità, ma in termini di assoluta certezza; 2.4. nel caso di specie, osserva il Collegio come l’odiernaricorrente abbia totalmente omesso di assolvere agli indicati oneri argomentativicon riguardo al dedotto vizio di travisamento contenuto nella delibera della [OSCURATO:PERSONA] dianzi indicata, non avendo la stess a in alcun modo prospettato l’assoluta e radicaleimpossibilità l ogica di ricavare, dal testo delladelibera, le conclusioni che il giudice di merito ha ritenuto di potervi trarre, ed e essendosi, viceversa, limitata unicamente a prospettare una (pretesa) più corretta lettura de l contenut o della del ibera che non costituirebbe uno «specifico provvedimento di livello dirigenziale (così come imposto dall’art. 1, comma 87, L. 549/1953)»; 2.1. è parimenti infondato il secondo motivo; 2.2. la Commissione tributaria regionale ha respinto le doglianze della ricorrente circa il difetto di legittimazione del funzionario che aveva apposto la sottoscrizione sull’avviso impugnato, rilevando quanto segue: «Sulpunto, va ricordato che l'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 stabilisce che l'avv iso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.Quest'ultimo è il soggetto individuato con apposito provvedimento del Comune, di normauna deliberazione della giunta comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge 147/2013, per la Tari e l'abrogata Tasi, e dell'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019per l'Imu. Nella fattispecie, l’ente impositore (Comune di Diamante) –per come opportunamenteevidenziato e richiamato dai giudici di prime cure – ha prodo tto l’atto amministrativo con cui ha delegato i poteri di firma al funzionario responsabile che ha sottoscritto l’avviso impugnato. Tra l’altro, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversimodi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazionea stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015). Nel caso deitributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati: deve trattarsi cioè di atti derivanti da una completa elaborazione informatica; che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in unapposito provvedimento di livello dirigenziale; che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dic itura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa.Tutti elementi, questi, presenti nella delega versata in atti, con la conseguenza che l'utilizzodella firma a stampa è pienamente legittima…»; 2.3. ciò posto, il Collegio osserva che, in base all'art. 1, co. 162, legge 27dicembre 1006 n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio «devono essere (...) sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo»; 2.4. il requisito della sottoscrizione trova tuttora disciplina nell'art. 1, co.87, legge 28 dicembre 1995 n. 549, secondo cui « la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale»; 2.5. è costante indirizzo di questa Corte di legittimità, in materia di tributi regionali e locali, che « qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia»(cfr. Cass. n. 12756/2019), principio già affermato, tra le altre, da Cass.n. ord. 20268/2017, secondo cui «in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione odi accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale»;2.6. nel caso di specie, è incontestato, dunque, in primo luogo, che sia stata apposta la sottoscrizione mediante indicazione a stampa; 2.7. la ricorrente lamenta, altresì, che «l’assenza di un provvedimento dirigenziale che autorizzasse il firmatario dell’atto impositivo a sottoscrivere lo stesso attraverso la c.d. firma a stampa», tale non potendo ritenersi la delibera di Giunta prodotta dal Comune; 2.8.al riguardo, si osserva che l'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992prevede che « c on delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi»; 2.9. va condiviso quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 7905 del 2005, secondo cui«in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 11, comma quarto, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a tenore del quale "con delibera di giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", detta - al pari dell'art . 6, comma primo - disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 142, sicché, con riguardo al successivo testo unico sull'ordinamento degli enti locali reso col d.lgs. 12 agosto 2000, n. 267, che all'art. 109 prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni sono attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell'applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali, confortato, nella specie, dal fatto che l'art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto - alle lettere x) e y) -l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non he ha abrogato l'art. 11, comma 4»;2.10.secondo questa Corte, non può ritenersi che il d.lgs. n. 267 del 2000 abbia implicitamente abrogato le disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992; 2.11. sempre in tema di tributi locali, e più precisamente in tema di TARSU, si è stabilito che«l'art.74, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per il quale il Comune designa un funzionario per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla predetta tassa, compresa l'adozione dei provvedimenti di liquidazione e riscossione -è norma tributaria speciale rispetto agli artt. 107, comma 2, e 109 del d.lgs. n. 267 del 2000 (c.d. T.U. sull'ordinamento degli enti locali), che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna, e pertanto non può ritenersi abrogato da tali disposizioni, né in via espressa (in quanto non contemplato dall'art. 274 del predetto T. U., che ha riguardo all'elenco delle disposizioni abrogate), né per incompatibilità (essendo esso inserito nello specifico settore tributario e pertanto non inciso dalla norma posteriore di carattere generale)»(cfr. Cass. n. 23582/2009); 2.12. ne consegue che il richiamo al d.lgs. n. 267 del 2000, in mancanza di una espressa delibera di designazione, non è conferente, poiché il d.lgs. n. 267 del 2000 non prevede l'abrogazione espressa della disposizione tributaria, dal momento che essa non rientra nel novero di quelle norme per le quali dettaabrogazione è prevista nell'art. 274 della parte quarta, contenente le disposizioni finali e transitorie; 2.13.l'art. 107 del T.U. enuncia il principio secondo cui « i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti ...»e a questi ultimi, a mente del secondo comma , spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno non rientranti tra le funzioni del segretario e del direttore generale a mente degli articoli 97 e 108; 2.14.l'art. 109 del T.U. prevede, a sua volta, al secondo comma che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, fatte salve le funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 97, il Sindaco può attribuire la funzione ai responsabili degli uffici e dei servizi, sicché, nella previsione della norma sulla finanza locale contenuta nel d.lgs. n. 504 del 1992, residua il solo dettaglio della provenienza da parte della Giunta comunale, anziché dal sindaco, della nomina del funzionario responsabile, che tuttora, come si è detto, può essere nominato al fine di svolgere le funzioni di cui all'art. 107, laddove manchi personale di qualificadirigenziale; 2.15.nella fattispecie, come riportato nella sentenza impugnata ed è incontestato, il Comune risulta aver prodotto in giudizio la delibera di Giunta comunale di designazione, da parte dell’ente locale, del funzionario che ha apposto la sottoscrizione al provvedimento impugnato; 2.16. ne consegue che deve ritenersi dimostrato il possesso dei requisiti soggettivi del funzionario a cui è riferibile la sottoscrizione dell’atto impugnato; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso vaintegralmente respinto, con condanna dellaricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore del difensore del Comune, dichiaratosi antistatario P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite,che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del Comune controricorrentein misura pari ad Euro 1.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Sentenza Cassazione n. 28450/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris