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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20224/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i AV/VRilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 23 della legge 110 del 1975, art. 679 cod. pen., ed art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché contesta, con censure del tutto prive di specificità, la misura della pena inflitta, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espresso accordo in ordine alla pena finale, e rinuncia agli altri motivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle emende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAnt)ti [OSCURATO:PERSONA] t{ 4 C3CP0,tiTAITA aN CAN(' 2\026 li Fu/Icon ist4trzì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i AV/VRilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 23 della legge 110 del 1975, art. 679 cod. pen., ed art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché contesta, con censure del tutto prive di specificità, la misura della pena inflitta, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espresso accordo in ordine alla pena finale, e rinuncia agli altri motivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle emende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAnt)ti [OSCURATO:PERSONA] t{ 4 C3CP0,tiTAITA aN CAN(' 2\026 li Fu/Icon ist4trzì
Sentenza Cassazione n. 20224/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris