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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13496/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso con atto unico avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 20.10.2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4 cod. pen. commesso in Valeggio sul Mincio il 20.11.2021.

Rilevato che il motivo con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei benefici di legge è manifestamente infondato.

Invero è principio consolidato quello per cui le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv 280244) Nel caso di specie la Corte ha motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche in ragione dell'assenza di elementi per mitigare il trattamento sanzionatorio a fronte della ritenuta sussistenza di n. 2 aggravanti e della recidiva e, a proposito della determinazione della pena, ha rilevato che le indagate erano irregolari sul territorio, non disponevano di attività lavorativa e vivevano verosimilmente con i proventi del delitto e che le modalità di commissione del reato erano indicative di professionalità.

Dal complesso della motivazione dunque emerge come i giudici abbiano ritenuto non formulabile nei confronti delle ricorrenti una prognosi di non recidivanza e, dunque, non concedibili i benefici di legge.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consi45, estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso con atto unico avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 20.10.2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4 cod. pen. commesso in Valeggio sul Mincio il 20.11.2021. Rilevato che il motivo con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei benefici di legge è manifestamente infondato. Invero è principio consolidato quello per cui le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv 280244) Nel caso di specie la Corte ha motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche in ragione dell'assenza di elementi per mitigare il trattamento sanzionatorio a fronte della ritenuta sussistenza di n. 2 aggravanti e della recidiva e, a proposito della determinazione della pena, ha rilevato che le indagate erano irregolari sul territorio, non disponevano di attività lavorativa e vivevano verosimilmente con i proventi del delitto e che le modalità di commissione del reato erano indicative di professionalità. Dal complesso della motivazione dunque emerge come i giudici abbiano ritenuto non formulabile nei confronti delle ricorrenti una prognosi di non recidivanza e, dunque, non concedibili i benefici di legge. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consi45, estensore
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