CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27390/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania harespinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di differimento della pena nelle formedella detenzione domiciliare, disponendo la detenzione carceraria in reparto SAIdell’amministrazione penitenziaria.Evidenziato che XXXXXX, già in detenzione domiciliare per motivi di salute,alla luce di più recente relazione dell’A.S.P. di Catania del 9 febbraio 2026presentava condizioni compatibili con la detenzione in carcere, subordinata alladisponibilità di presidi sanitari idonei, il Tribunale ha rimarcato la pericolosità delcondannato, il quale durante la restrizione presso il domicilio, in data 22 ottobre2025, si era reso responsabile dei delitti di furto, evasione e resistenza apubblico ufficiale.2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura, con cui ha eccepito viziodi motivazione e violazione di legge.2.1 Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza diCatania, con motivazione carente, apparente e illogica, ha del tutto trascurato lecondizioni psichiatriche del detenuto, ritenute incompatibili con la detenzionecarceraria con accertamento peritale del 28 novembre 2022, disposto dalTribunale di sorveglianza di Caltanissetta, essendo il ricorrente affetto da gravedisturbo di personalità borderline-antisociale con discontrollo degli impulsi,aggravato da psicosi carceraria, diagnosi confermata dallo specialista inpsichiatria dell’A.S.P. di Catania l’11 marzo 2024.Si è doluto dell’omessa valutazione dei pregressi giudizi specialistici, nonchédi un’inadeguata ponderazione dei contenuti delle relazioni sanitarie trasmesseall’autorità giudiziaria dall’A.S.P. competente, allegate al ricorso, chesubordinano il giudizio di compatibilità alla collocazione presso istitutopenitenziario dotato di articolazione per la tutela della salute mentale e/o dicentro clinico interno, ove il paziente possa fruire di un continuativomonitoraggio specialistico psichiatrico e neurologico, nonché di un’adeguatagestione di eventuali acuzie e di uno scrupoloso controllo dell’aderenzaterapeutica.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto che il Tribunale di sorveglianza diCatania, concentrandosi sul profilo neurologico, ha omesso di scandagliare, inspregio all’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., la dimensione psichiatricadella patologia del detenuto, che costituisce il nucleo centrale della domanda didifferimento.2.3 Con il terzo motivo ha criticato la decisione per aver confuso il pianodella pericolosità sociale con il profilo della compatibilità clinica, considerando, inassenza di un accertamento peritale, le più recenti condotte criminoseinconciliabili con uno stato di salute rilevante ai fini del differimento della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. Sono fondati i tre motivi di censura articolati dal ricorrente, da esaminarecongiuntamente in quanto strettamente connessi.[OSCURATO:PERSONA] ha fruito in data 10 marzo 2023 del differimentodella pena nelle forme della detenzione domiciliare per anni uno, giustaordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, in quanto affetto dadisturbo di personalità borderline - antisociale con discontrollo degli impulsi,aggravato da psicosi carceraria.Il regime extramurario è stato prorogato di dodici mesi dal Tribunale disorveglianza di Catania il 29 maggio 2024.In data 31 marzo 2025 il Magistrato di sorveglianza ha disposto laprosecuzione della misura alternativa fino alla decisione del Tribunale disorveglianza, che ha negato il beneficio con l’ordinanza dell’11 febbraio 2026.La motivazione della decisione impugnata risulta tuttavia affetta da gravicarenze argomentative e da profili di illogicità, che la espongono alle censuredifensive.Sul piano sanitario il Tribunale di sorveglianza incentra il diniego dellaprosecuzione della detenzione domiciliare sulle risultanze di una relazione medicolegaledell’A.S.P. di Catania del 12 maggio 2025, in cui è formulata unavalutazione di “scarsa compatibilità” col regime carcerario, nonché di unasuccessiva relazione della medesima A.S.P. del 9 febbraio 2026, dalla quale ilTribunale trae il giudizio conclusivo di compatibilità delle condizioni di salute deldetenuto con la detenzione in carcere, subordinatamente alla disponibilità dipresidi sanitari idonei, dando atto dell’esito di una visita neurologica con diagnosidi “attività cerebrale nella norma”, formulata a seguito di esecuzione dielettroencefalogramma.Cosi argomentando il giudice di merito non si confronta con la patologiapsichiatrica che aveva condotto alle precedenti valutazioni di incompatibilità,omettendo una compiuta disamina del quadro patologico enucleabile dalla piùrecente relazione sanitaria richiamata, contenente una diagnosi di “disturbo dipersonalità borderline e antisociale grave con spunti psicotici e discontrollo degliimpulsi e crisi di attacchi di panico in terapia farmacologica in soggetto con storiadi abuso di sostanze stupefacenti, affetto da epilessia di possibile naturafunzionale o mista con EEG nella norma”.Il Tribunale, valorizzando unicamente la regolare attività cerebrale, obliterail complesso quadro clinico risultante dalla relazione, connotato da vulnerabilitàpsichiatrica, necessità di politerapia, rischio di scompenso comportamentale,specie in un contesto detentivo.Nel rimarcare la pericolosità soggettiva del detenuto, in ragione dellecondotte criminose poste in essere in costanza della detenzione domiciliare,apoditticamente ritenute inconciliabili con uno stato di grave infermità, ilTribunale omette la necessaria comparazione tra il significato e la portata dellecondotte trasgressive e la condizione patologica del detenuto in vista delripristino del trattamento detentivo intramurario.In tal modo il Tribunale si sottrae a una compiuta verifica dei presuppostilegittimanti la prosecuzione della restrizione domestica nell’ottica del ragionevolecontemperamento delle esigenze, tra loro confliggenti, di tutela della collettivitàe di rispetto del principio della umanità della pena (cfr. Sez. 1, n. 22253 del17/04/2024, F., Rv. 286904 – 01, secondo cui «ai fini della revoca delladetenzione domiciliare concessa nel caso in cui potrebbe essere disposto il rinvioobbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, deve essere rinnovata,alla luce degli elementi sopravvenuti, la comparazione tra le esigenze di tuteladella collettività ed il principio di umanità della pena, bilanciando il giudizio dimaggiore pericolosità che consegue alla valutazione di inaffidabilità delcondannato con quello relativo alla compatibilità del ripristino della detenzione incarcere con le sue attuali condizioni di salute»; conformi già Sez. 1, n. 44579 del09/12/2010, Villafranca, Rv. 249121 – 01, e Sez. 1, n. 55049 del 07/06/2017,Levi, Rv. 271891 – 01, nonché, in tempi più recenti, Sez. 1, n. 30265 del27/06/2025, D.F., n.m.).3. Il ricorso deve essere pertanto accolto e l'ordinanza impugnata annullatacon rinvio per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catania.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.