CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35309/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16133/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dalla Procura Generale oltre i termini di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., il giudice di appello può disporre la rinnovazione dell'istruzione anche d'ufficio, a prescindere dalle richieste di parte; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il