Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 15357/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rente-controDi [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Caltanissetta n.5963/2023 depositata il 12/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza diprimo grado che, in relazione all’impugnazione da parte della stessadell’avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni notificataledall’Agenzia delle Entrate (ADE), per complessivi Euro 36.643,00, avevadichiarato la cessazione della materia del contendere con condanna dellacontribuente al pagamento delle spese processuali, anche per litetemeraria, ritenendo che la pec del 27/03/2019 dell’ufficio legale dell’ADENumero registro generale 20626/2023Numero sezionale 3293/2026Numero di raccolta generale 15357/2026Data pubblicazione 20/05/2026ex art.17 bis del d.lgs.546/1992 avesse accolto il reclamo e annullatol'atto impugnato e che, quindi, la ricorrente non avesse alcun motivo dicostituirsi in giudizio.

In particolare, secondo i giudici di appello,contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la nota delpredetto ufficio legale non era idonea ad annullare l’atto impugnato equindi, era necessaria la formale adozione del provvedimento diannullamento da parte dell’ADE prima della scadenza del termine per lacostituzione in giudizio della contribuente, ritenendo, in definitiva, che lacostituzione in primo grado della stessa non fosse stata arbitraria, concondanna alle spese dell’ADE delle spese del doppio grado di merito.2.

Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione l’ADE affidandosi adun unico motivo.3.

La contribuente non ha depositato difese, restando intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta, in relazioneall'articolo 360 primo comma n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto con riferimento all’art 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992,all’art. 100 c.p.c., all’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che igiudici di appello avessero errato nel ritenere che la pec del 27.3.2019non fosse, di per sé, sufficiente, di per sé, a sancire la caducazione dellapretesa contenuta nell’avviso, ossia l’annullamento dell’atto impugnato,proprio in considerazione dell’espresso richiamo all’accoglimento delreclamo in essa contenuto.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

In punto di fatto, è pacifico in causa che la comunicazione, tramitepec dell’esito del procedimento ex art.17 bis del d.lgs.546/1992 da partedell’ufficio legale dell’ADE fosse avvenuta nel termine di 90 giorni di cui alcomma 2 del medesimo articolo e che essa fosse del seguente tenore: “Lecomunichiamo che abbiamo accolto il Suo reclamo, annullando l’atto da leicontestato”.Numero registro generale 20626/2023Numero sezionale 3293/2026Numero di raccolta generale 15357/2026Data pubblicazione 20/05/20261.3.

La questione di diritto posta dal motivo si sostanzia nell’accertare sesiffatta comunicazione fosse, di per sé, sufficiente alla definitivacaducazione dell’atto impugnato oppure se fosse necessario, comeritenuto invece dalla CTR, uno specifico provvedimento di annullamento daparte dell’ADE da comunicarsi tempestivamente.1.4.

L’art. 17‑bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vigente rationetemporis, nel disciplinare il reclamo e la mediazione, introduce una faseprecontenziosa di natura amministrativa, con marcata funzione deflattivadel contenzioso tributario.1.5.

La ratio dell’istituto è quella di consentire all’Amministrazione unriesame anticipato dell’atto impositivo alla luce delle doglianze delcontribuente, in un quadro di composizione stragiudiziale della lite e dicorrezione degli errori prima dell’intervento del giudice.1.6.

In tale prospettiva, l’accoglimento del reclamo – totale o parziale –da parte dell’organo dell’ADE a ciò preposto si traduce in un annullamento,rispettivamente integrale o parziale, dell’atto impugnato, che si atteggiacome esercizio di autotutela in senso lato, ma incardinato entro unaprocedura tipizzata e temporalmente scandita.

Pertanto, la definizione invia amministrativa così conseguita determina, in caso di accoglimentototale, il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, poichél’oggetto del contendere risulta eliminato.1.7.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato lafunzione deflattiva dell’art. 17‑bis cit., qualificando il reclamo‑mediazionecome condizione di procedibilità del ricorso e sottolineando comel’adesione dell’Ufficio alla proposta del contribuente incida direttamentesulla sorte dell’atto impositivo, fino alla sua eliminazione nei limitidell’accoglimento (Cass. n.12770/2025, Cass.19785/2025).1.8.

Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha fattocorretta applicazione di siffatti principi, dovendosi ritenere, contrariamentea quanto affermato dalla CGT, che l’accoglimento totale del reclamo di cuiNumero registro generale 20626/2023Numero sezionale 3293/2026Numero di raccolta generale 15357/2026Data pubblicazione 20/05/2026art. 17-bis cit., comunicato tempestivamente nel termine di cui al 2°comma della medesima disposizione, determini, di per sé, la caducazionedel provvedimento impugnato, senza necessità di un ultroneoprovvedimento di annullamento da parte dell’Agenzia.1.9.

Il che ha determinato la cessazione della materia del contendere exart.46 1° comma d.lgs.546/1992, con conseguente sopravvenuta carenzadi interesse ex art.100 c.p.c. a coltivare la lite da parte della contribuente,già al momento della costituzione nel giudizio di primo grado.1.10.

In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, dichiarando l’estinzione del giudizio per cessata materia delcontendere1.11.

Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità(vedi Cass.n.20750/2025) vanno poste a carico della contribuente,soccombente in ragione della carenza di interesse ex art.100 c.p.c. acoltivare la lite, e si liquidano come in dispositivo, già ridotte del 20% inrelazione ai gradi di merito, considerato che nel contenzioso tributario,all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari odipendenti spetta, in caso di vittoria della lite, la liquidazione delle spesemediante applicazione della tariffa o dei parametri vigenti per gli avvocaticon riduzione del 20% dei compensi spettanti, contemplate dall'art. 15,comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (vedi Cass.18041/25).

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata,dichiarando l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.Condanna l’intimata al pagamento, in favore della ricorrente, dellespese di entrambi i gradi di merito e del presente giudizio di legittimitàche così liquida: quanto al primo grado, in Euro 2.500,00 a titolo dicompenso; quanto all’appello, in Euro 3.000,00 a titolo di compenso;quanto presente giudizio di legittimità, in Euro 4.300,00 a titolo dicompenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Numero registro generale 20626/2023Numero sezionale 3293/2026Numero di raccolta generale 15357/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-controDi [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Caltanissetta n.5963/2023 depositata il 12/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza diprimo grado che, in relazione all’impugnazione da parte della stessadell’avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni notificataledall’Agenzia delle Entrate (ADE), per complessivi Euro 36.643,00, avevadichiarato la cessazione della materia del contendere con condanna dellacontribuente al pagamento delle spese processuali, anche per litetemeraria, ritenendo che la pec del 27/03/2019 dell’ufficio legale dell’ADENumero registro generale 20626/2023Numero sezionale 3293/2026Numero di raccolta generale 15357/2026Data pubblicazione 20/05/2026ex art.17 bis del d.lgs.546/1992 avesse accolto il reclamo e annullatol'atto impugnato e che, quindi, la ricorrente non avesse alcun motivo dicostituirsi in giudizio. In particolare, secondo i giudici di appello,contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la nota delpredetto ufficio legale non era idonea ad annullare l’atto impugnato equindi, era necessaria la formale adozione del provvedimento diannullamento da parte dell’ADE prima della scadenza del termine per lacostituzione in giudizio della contribuente, ritenendo, in definitiva, che lacostituzione in primo grado della stessa non fosse stata arbitraria, concondanna alle spese dell’ADE delle spese del doppio grado di merito.2. Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione l’ADE affidandosi adun unico motivo.3. La contribuente non ha depositato difese, restando intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta, in relazioneall'articolo 360 primo comma n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto con riferimento all’art 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992,all’art. 100 c.p.c., all’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che igiudici di appello avessero errato nel ritenere che la pec del 27.3.2019non fosse, di per sé, sufficiente, di per sé, a sancire la caducazione dellapretesa contenuta nell’avviso, ossia l’annullamento dell’atto impugnato,proprio in considerazione dell’espresso richiamo all’accoglimento delreclamo in essa contenuto.1.1. Il motivo è fondato.1.2. In punto di fatto, è pacifico in causa che la comunicazione, tramitepec dell’esito del procedimento ex art.17 bis del d.lgs.546/1992 da partedell’ufficio legale dell’ADE fosse avvenuta nel termine di 90 giorni di cui alcomma 2 del medesimo articolo e che essa fosse del seguente tenore: “Lecomunichiamo che abbiamo accolto il Suo reclamo, annullando l’atto da leicontestato”.Numero registro generale 20626/2023Numero sezionale 3293/2026Numero di raccolta generale 15357/2026Data pubblicazione 20/05/20261.3. La questione di diritto posta dal motivo si sostanzia nell’accertare sesiffatta comunicazione fosse, di per sé, sufficiente alla definitivacaducazione dell’atto impugnato oppure se fosse necessario, comeritenuto invece dalla CTR, uno specifico provvedimento di annullamento daparte dell’ADE da comunicarsi tempestivamente.1.4. L’art. 17‑bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vigente rationetemporis, nel disciplinare il reclamo e la mediazione, introduce una faseprecontenziosa di natura amministrativa, con marcata funzione deflattivadel contenzioso tributario.1.5. La ratio dell’istituto è quella di consentire all’Amministrazione unriesame anticipato dell’atto impositivo alla luce delle doglianze delcontribuente, in un quadro di composizione stragiudiziale della lite e dicorrezione degli errori prima dell’intervento del giudice.1.6. In tale prospettiva, l’accoglimento del reclamo – totale o parziale –da parte dell’organo dell’ADE a ciò preposto si traduce in un annullamento,rispettivamente integrale o parziale, dell’atto impugnato, che si atteggiacome esercizio di autotutela in senso lato, ma incardinato entro unaprocedura tipizzata e temporalmente scandita. Pertanto, la definizione invia amministrativa così conseguita determina, in caso di accoglimentototale, il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, poichél’oggetto del contendere risulta eliminato.1.7. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato lafunzione deflattiva dell’art. 17‑bis cit., qualificando il reclamo‑mediazionecome condizione di procedibilità del ricorso e sottolineando comel’adesione dell’Ufficio alla proposta del contribuente incida direttamentesulla sorte dell’atto impositivo, fino alla sua eliminazione nei limitidell’accoglimento (Cass. n.12770/2025, Cass.19785/2025).1.8. Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha fattocorretta applicazione di siffatti principi, dovendosi ritenere, contrariamentea quanto affermato dalla CGT, che l’accoglimento totale del reclamo di cuiNumero registro generale 20626/2023Numero sezionale 3293/2026Numero di raccolta generale 15357/2026Data pubblicazione 20/05/2026art. 17-bis cit., comunicato tempestivamente nel termine di cui al 2°comma della medesima disposizione, determini, di per sé, la caducazionedel provvedimento impugnato, senza necessità di un ultroneoprovvedimento di annullamento da parte dell’Agenzia.1.9. Il che ha determinato la cessazione della materia del contendere exart.46 1° comma d.lgs.546/1992, con conseguente sopravvenuta carenzadi interesse ex art.100 c.p.c. a coltivare la lite da parte della contribuente,già al momento della costituzione nel giudizio di primo grado.1.10. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, dichiarando l’estinzione del giudizio per cessata materia delcontendere1.11. Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità(vedi Cass.n.20750/2025) vanno poste a carico della contribuente,soccombente in ragione della carenza di interesse ex art.100 c.p.c. acoltivare la lite, e si liquidano come in dispositivo, già ridotte del 20% inrelazione ai gradi di merito, considerato che nel contenzioso tributario,all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari odipendenti spetta, in caso di vittoria della lite, la liquidazione delle spesemediante applicazione della tariffa o dei parametri vigenti per gli avvocaticon riduzione del 20% dei compensi spettanti, contemplate dall'art. 15,comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (vedi Cass.18041/25). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata,dichiarando l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.Condanna l’intimata al pagamento, in favore della ricorrente, dellespese di entrambi i gradi di merito e del presente giudizio di legittimitàche così liquida: quanto al primo grado, in Euro 2.500,00 a titolo dicompenso; quanto all’appello, in Euro 3.000,00 a titolo di compenso;quanto presente giudizio di legittimità, in Euro 4.300,00 a titolo dicompenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Numero registro generale 20626/2023Numero sezionale 3293/2026Numero di raccolta generale 15357/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]