CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26650/22 Cavallaro + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulata in termini generici, non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 4); Rítenuto inoltre che, quanto alla ulteriore doglianza relativa alla negata applicazione delle attenuanti generiche, la stessa risulta priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con congrue argomentazioni dal giudice di merito; Ritenuto infine, quanto al terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse del solo Romano e relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa i motivi che non consentono l'applicazione del beneficio (pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de