CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14307/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato la plurima commissione dello stesso reato di evasione e, al contempo, la ritenuta gravità dello stesso in ragione dell'essersi incontrata l'imputata con altra persona che sapeva essere pregiudicata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2