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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31810/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 febbraio 2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione, promosso da [OSCURATO:PERSONA] con il quale chiedeva la sospensione dell'ordine di demolizione di cui al proc.

RESA n. 56/1999 a cui è riunito il n. 222/99, avente ad oggetto la demolizione delle opere abusive ubicate alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 435, di cui alle sentenze di condanna del Pretore di Napoli n. 508, in data 17/07/1996, e n. 644 in data 22/10/1996, previo riconoscimento dell'estensione degli effetti dell'impugnazione all'imputata non appellante.

2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 587 cod.proc.pen.

Argomenta la ricorrente l'erronea decisione del giudice dell'esecuzione là dove avrebbe escluso l'estensione degli effetti dell'impugnazione del coniuge, coimputato nei medesimi reati, al coimputato non impugnante.

Rappresenta che a seguito di impugnazione del coniuge [OSCURATO:PERSONA] la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio per prescrizione dei reati, trattandosi di una impugnazione non per motivi personali, avrebbe dovuto dispiegarsi l'effetto estensivo dell'impugnazione anche nei confronti della medesima indipendentemente dalla circostanza che la prescrizione del reato maturi anteriormente o posteriormente all'affermazione di colpevolezza, privilegiando l'indirizzo interpretativo della dottrina volto a negare il carattere di irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del non impugnante.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato perché contrario alla giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite.

Secondo le Sezioni Unite, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva (Sez.

U, n. 3391 del 26/10/2017, Visconti, Rv. 271539; Sez.

U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255297 - 01).

L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e sulla scorta dei dati di fatto accertati, non qui contestati, ha escluso l'estensione, ai sensi dell'art. 587 comma 1 cod.proc.pen., della pronuncia di prescrizione dei reati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], coimputata non appellante e di conseguenza, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione.

5. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono state pronunciate due sentenze di condanna dal Pretore di Napoli:1) sentenza n. 508 in data 16/07/1996, irrevocabile per la [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa ad abusi edilizi commessi fino al 22/01/1993, e la prescrizione è maturata, come indicato nella sentenza della Corte di cassazione emessa nei confronti del coniuge [OSCURATO:PERSONA] (n. 1673/99), al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, successivamente al passaggio in giudicato della colpevolezza della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) sentenza n. 644 in data 22/10/1996, irrevocabile per la [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa ad abusi edilizi commessi fino al 14/11/1992, e la prescrizione è maturata, come indicato nella sentenza della Corte di cassazione emessa nei confronti del coniuge [OSCURATO:PERSONA] (n. 4208/98), al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, dunque, successivamente al passaggio in giudicato della colpevolezza della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

6. La decisione è corretta in diritto e il ricorso risulta inammissibile perché manifestamente infondato.

7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 febbraio 2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione, promosso da [OSCURATO:PERSONA] con il quale chiedeva la sospensione dell'ordine di demolizione di cui al proc. RESA n. 56/1999 a cui è riunito il n. 222/99, avente ad oggetto la demolizione delle opere abusive ubicate alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 435, di cui alle sentenze di condanna del Pretore di Napoli n. 508, in data 17/07/1996, e n. 644 in data 22/10/1996, previo riconoscimento dell'estensione degli effetti dell'impugnazione all'imputata non appellante. 2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 587 cod.proc.pen. Argomenta la ricorrente l'erronea decisione del giudice dell'esecuzione là dove avrebbe escluso l'estensione degli effetti dell'impugnazione del coniuge, coimputato nei medesimi reati, al coimputato non impugnante. Rappresenta che a seguito di impugnazione del coniuge [OSCURATO:PERSONA] la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio per prescrizione dei reati, trattandosi di una impugnazione non per motivi personali, avrebbe dovuto dispiegarsi l'effetto estensivo dell'impugnazione anche nei confronti della medesima indipendentemente dalla circostanza che la prescrizione del reato maturi anteriormente o posteriormente all'affermazione di colpevolezza, privilegiando l'indirizzo interpretativo della dottrina volto a negare il carattere di irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del non impugnante. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato perché contrario alla giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite. Secondo le Sezioni Unite, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, Visconti, Rv. 271539; Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255297 - 01). L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e sulla scorta dei dati di fatto accertati, non qui contestati, ha escluso l'estensione, ai sensi dell'art. 587 comma 1 cod.proc.pen., della pronuncia di prescrizione dei reati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], coimputata non appellante e di conseguenza, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione. 5. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono state pronunciate due sentenze di condanna dal Pretore di Napoli:1) sentenza n. 508 in data 16/07/1996, irrevocabile per la [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa ad abusi edilizi commessi fino al 22/01/1993, e la prescrizione è maturata, come indicato nella sentenza della Corte di cassazione emessa nei confronti del coniuge [OSCURATO:PERSONA] (n. 1673/99), al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, successivamente al passaggio in giudicato della colpevolezza della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) sentenza n. 644 in data 22/10/1996, irrevocabile per la [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa ad abusi edilizi commessi fino al 14/11/1992, e la prescrizione è maturata, come indicato nella sentenza della Corte di cassazione emessa nei confronti del coniuge [OSCURATO:PERSONA] (n. 4208/98), al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, dunque, successivamente al passaggio in giudicato della colpevolezza della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6. La decisione è corretta in diritto e il ricorso risulta inammissibile perché manifestamente infondato. 7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fav
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