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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03144/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 039QYVM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c)nNi\s•rnS\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato chè i motivi di ricorso sono reiterativi di quanto già proposto in appello, e sui quali la Corte di appello ha già risposto con la motivazione contenuta alle pagine 3 e 4; sul punto di deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). che, inoltre, deve evidenziarsi come la censura avanzata dalla difesa sia anche manifestamente infondata, a fronte dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, di cui i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione (cfr. Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 039QYVM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c)nNi\s•rnS\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato chè i motivi di ricorso sono reiterativi di quanto già proposto in appello, e sui quali la Corte di appello ha già risposto con la motivazione contenuta alle pagine 3 e 4; sul punto di deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). che, inoltre, deve evidenziarsi come la censura avanzata dalla difesa sia anche manifestamente infondata, a fronte dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, di cui i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione (cfr. Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicem
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