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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 25041/2026

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dice per le IndaginiPreliminari del Tribunale di Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen.[OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 27 novembre 2025, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]Matteini di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i seguentiprovvedimenti:a) sentenza n. 3254/2016 emessa in data 06 ottobre 2016 dalla Corte diAppello di Firenze in riforma della sentenza emessa in data 25 novembre 2014dal Tribunale di Firenze – definitiva il 19.11.2019 - per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 216 R.D. 267/1942, commesso a Firenze il 04/02/2009, data delladichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (pena principaleanni due di reclusione);b) sentenza n. 497/2023 emessa in data 6 aprile 2023 dal GIP presso ilTribunale di Firenze - definitiva il 27/04/2023 - per i reati di cui agli artt. 216 co.1 R.D. 267/1942, art. 223 co. 2 267/1942 commessi il 14/01/2021 a Firenze –società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - e art. 217, co. 1 n.4 R.D. 267/1942 (penaprincipale anni 1 e mesi 8).2.

Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che i reatioggetto delle sentenze di condanna riguardano illeciti in materia di bancarottafallimentare per distrazione e risultano omogenei solo dal punto di vista del beneprotetto dalla norma incriminatrice.

Le due sentenze, infatti, per il reato siriferiscono a due fatti commessi in un arco temporale ampio poiché il primo si èconcluso nel 2009 e il secondo nel 2021.

Sotto tale profilo, pertanto, secondo ilgiudice la natura omogenea dei reati non è condizione sufficiente affinché siriconosca il vincolo della continuazione perché la distanza cronologica etemporale dei fatti fa emergere, più che un’unica delibazione criminosa, unaproclività a delinquere.

Nel caso concreto, d’altro canto, nel provvedimento siprecisa che sarebbe inverosimile che la condannata abbia sin dall’inizio deciso difar fallire sia la società Cascine dei Ricci per poi continuare la propria attività conla [OSCURATO:PERSONA] e far fallire anche questa a una distanza temporale didodici anni.3.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessata che, amezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod.proc. pen. con riferimento alla confusione in cui il giudice sarebbe intercorso tral’aggravante unitaria interna e la continuazione inter-procedurale.

Nel primomotivo la difesa evidenzia che l’unico elemento valorizzato dal giudice, ladistanza temporale, non sarebbe da solo sufficiente a escludere che i fattifacciano parte del medesimo e originario disegno criminoso.

A ben vedere,infatti, il giudice avrebbe omesso di considerare che le azioni della ricorrente –l’apertura di un mutuo personale e il versamento di denaro nella seconda aziendadi cui disponeva in sede familiare –appaiono significative dell’esistenza di unaunica determinazione criminosa.

Omissione questa che deriverebbe dal fatto cheil giudice si è limitato alla sola lettura delle sentenze dichiarative di fallimentosenza tener conto dei fatti che attengono alle due procedure fallimentari.3.2.

Vizio di motivazione con riferimento alla considerazione che il giudicedell’esecuzione ha fondato la propria decisione su un argomento unico, ladistanza temporale, e sulla sola lettura parziale delle sentenze di fallimento,senza confrontarsi con gli argomenti specificamente allegati dalla difesa.

Nelsecondo motivo la difesa censura la mancanza assoluta di motivazione in meritoai seguenti profili: regia familiare/gestionale unitaria a rete di società collegate;affitto di azienda e continuità operativa occultata ai fornitori, dislocazionedell’immobile operativo e accolli di mutui a soggetti della medesima regia, flussifinanziari incrociati e transito di somme su conti di società diverse e, infine,finalizzazione delle provviste alla copertura di mutui personali della stessa regia.4.

In data 19 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

La difesa, in due complementari motivi, deduce la violazione di legge eil vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il giudicedell’esecuzione avrebbe omesso di considerare gli argomenti indicati nell’istanzae, limitando la valutazione a una lettura parziale e incompleta degli elementiemersi e dei provvedimenti, avrebbe escluso l’applicazione della continuazionesulla sola base della distanza cronologica tra le due sentenze dichiarative difallimento.Le doglianze, anche in parte tese a sollecitare una diversa e alternativalettura che non è consentita in questa sede, sono infondate.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.2.2.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha dato adeguato conto diessersi conformato ai principi indicati e del criterio decisorio applicato.La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, valorizzando lasignificativa distanza temporale intercorsa tra le due sentenze di fallimento, datacui fare riferimento per la commissione del reato di bancarotta, espone in terminicoerenti e logici le ragioni poste a fondamento della conclusione nel senso che laseconda condotta di bancarotta non era stata ideata ab origine con la prima, cioèin un periodo risalente a dodici anni, ma come questa sia stata espressione diuna decisione determinata da situazioni successive e contingenti.La motivazione così esposta risulta corretta ed esente da vizi logici e nonè pertanto sindacabile in questa sede.3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dice per le IndaginiPreliminari del Tribunale di Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen.[OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 27 novembre 2025, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]Matteini di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i seguentiprovvedimenti:a) sentenza n. 3254/2016 emessa in data 06 ottobre 2016 dalla Corte diAppello di Firenze in riforma della sentenza emessa in data 25 novembre 2014dal Tribunale di Firenze – definitiva il 19.11.2019 - per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 216 R.D. 267/1942, commesso a Firenze il 04/02/2009, data delladichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (pena principaleanni due di reclusione);b) sentenza n. 497/2023 emessa in data 6 aprile 2023 dal GIP presso ilTribunale di Firenze - definitiva il 27/04/2023 - per i reati di cui agli artt. 216 co.1 R.D. 267/1942, art. 223 co. 2 267/1942 commessi il 14/01/2021 a Firenze –società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - e art. 217, co. 1 n.4 R.D. 267/1942 (penaprincipale anni 1 e mesi 8).2. Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che i reatioggetto delle sentenze di condanna riguardano illeciti in materia di bancarottafallimentare per distrazione e risultano omogenei solo dal punto di vista del beneprotetto dalla norma incriminatrice. Le due sentenze, infatti, per il reato siriferiscono a due fatti commessi in un arco temporale ampio poiché il primo si èconcluso nel 2009 e il secondo nel 2021. Sotto tale profilo, pertanto, secondo ilgiudice la natura omogenea dei reati non è condizione sufficiente affinché siriconosca il vincolo della continuazione perché la distanza cronologica etemporale dei fatti fa emergere, più che un’unica delibazione criminosa, unaproclività a delinquere. Nel caso concreto, d’altro canto, nel provvedimento siprecisa che sarebbe inverosimile che la condannata abbia sin dall’inizio deciso difar fallire sia la società Cascine dei Ricci per poi continuare la propria attività conla [OSCURATO:PERSONA] e far fallire anche questa a una distanza temporale didodici anni.3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessata che, amezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod.proc. pen. con riferimento alla confusione in cui il giudice sarebbe intercorso tral’aggravante unitaria interna e la continuazione inter-procedurale. Nel primomotivo la difesa evidenzia che l’unico elemento valorizzato dal giudice, ladistanza temporale, non sarebbe da solo sufficiente a escludere che i fattifacciano parte del medesimo e originario disegno criminoso. A ben vedere,infatti, il giudice avrebbe omesso di considerare che le azioni della ricorrente –l’apertura di un mutuo personale e il versamento di denaro nella seconda aziendadi cui disponeva in sede familiare –appaiono significative dell’esistenza di unaunica determinazione criminosa. Omissione questa che deriverebbe dal fatto cheil giudice si è limitato alla sola lettura delle sentenze dichiarative di fallimentosenza tener conto dei fatti che attengono alle due procedure fallimentari.3.2. Vizio di motivazione con riferimento alla considerazione che il giudicedell’esecuzione ha fondato la propria decisione su un argomento unico, ladistanza temporale, e sulla sola lettura parziale delle sentenze di fallimento,senza confrontarsi con gli argomenti specificamente allegati dalla difesa. Nelsecondo motivo la difesa censura la mancanza assoluta di motivazione in meritoai seguenti profili: regia familiare/gestionale unitaria a rete di società collegate;affitto di azienda e continuità operativa occultata ai fornitori, dislocazionedell’immobile operativo e accolli di mutui a soggetti della medesima regia, flussifinanziari incrociati e transito di somme su conti di società diverse e, infine,finalizzazione delle provviste alla copertura di mutui personali della stessa regia.4. In data 19 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La difesa, in due complementari motivi, deduce la violazione di legge eil vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il giudicedell’esecuzione avrebbe omesso di considerare gli argomenti indicati nell’istanzae, limitando la valutazione a una lettura parziale e incompleta degli elementiemersi e dei provvedimenti, avrebbe escluso l’applicazione della continuazionesulla sola base della distanza cronologica tra le due sentenze dichiarative difallimento.Le doglianze, anche in parte tese a sollecitare una diversa e alternativalettura che non è consentita in questa sede, sono infondate.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha dato adeguato conto diessersi conformato ai principi indicati e del criterio decisorio applicato.La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, valorizzando lasignificativa distanza temporale intercorsa tra le due sentenze di fallimento, datacui fare riferimento per la commissione del reato di bancarotta, espone in terminicoerenti e logici le ragioni poste a fondamento della conclusione nel senso che laseconda condotta di bancarotta non era stata ideata ab origine con la prima, cioèin un periodo risalente a dodici anni, ma come questa sia stata espressione diuna decisione determinata da situazioni successive e contingenti.La motivazione così esposta risulta corretta ed esente da vizi logici e nonè pertanto sindacabile in questa sede.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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