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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21067/2026

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o [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.6040/2016 depositata il 21/11/2016.Numero registro generale 12779/2017Numero sezionale 4901/2026Numero di raccolta generale 21067/2026Data pubblicazione 21/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con avviso di accertamento n.

R2N03A100838, l’Agenzia delle Entraterecuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2000, una maggiore IVA neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], contestando allo stesso di avereffettuato acquisti in sospensione di imposta utilizzando un plafond IVAgenerato, nel periodo di imposta 1999, attraverso operazioni che nonpotevano essere validamente utilizzate per tale finalità, in quanto relative aservizi resi in favore dei consorziati, ma di fatto costituenti mero incasso diquote associative ovvero operazioni extraterritoriali svolte all’estero,totalmente fuori campo IVA ex art. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972, in cui ilconsorzio svolgeva mera funzione di intermediario (mandatario senzarappresentanza).Con il medesimo atto venivano irrogate le relative sanzioni tributarie eapplicati gli interessi di mora.[OSCURATO:PERSONA], adita dalla contribuente, annullaval’avviso ritenendo che il plafond si fosse regolarmente formato.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello dell’Agenzia delleEntrate.La Corte di Cassazione, adita dalla contribuente, cassava con rinvio lasentenza rilevando la nullità della motivazione per omessa pronuncia inmerito alla domanda di disapplicazione delle sanzioni e degli interessi dimora (sentenza n. 4557 del 6.03.2015).[OSCURATO:PERSONA], adita in riassunzione dallacontribuente (che sosteneva di aver agito senza colpa essendosi uniformataalle indicazioni contenute in atti amministrativi, in particolare la risoluzionen. 145 del 2002, nell’ambito di un quadro normativo di incerta portata e dinon aver evaso alcuna imposta), rigettava l’appello ritenendo che il quadroNumero registro generale 12779/2017Numero sezionale 4901/2026Numero di raccolta generale 21067/2026Data pubblicazione 21/06/2026normativo di riferimento non fosse così oscuro da giustificare l’assenza dicolpa del contribuente, né poteva invocarsi una buona fede indotta darisoluzioni ministeriali emanate successivamente ai fatti e in relazione avicende diverse.Avverso la suddetta sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 10, commi 2 e 3,della l. n. 212 del 2000, dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 edegli artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.1.1.

Ritiene la ricorrente che i giudici di appello siano incorsi nelle violazionicensurate perché la disapplicazione delle sanzioni e degli interesse sarebbedovuta essere una conseguenza giuridica naturale e obbligata di un quadronormativo definito da questa Corte come “intricato” e dell’assenza di colpain capo al contribuente, che si è affidato alla risoluzione ministeriale n.145/E del 15.05.2002.1.2.

Rileva, inoltre, la ricorrente che nel caso di specie vi è stata unaviolazione meramente formale, senza evasione d’imposta, come tale nonpunibile ex art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, perché, se anche ilconsorzio non avesse utilizzato il plafond, avrebbe assolto l’IVA sugliacquisti, godendo, però, in seguito, di un credito IVA di pari importo, nonessendovi alcuna limitazione in capo al consorzio per la detraibilitàdell’imposta.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione fra le parti, consistente nella risoluzioneNumero registro generale 12779/2017Numero sezionale 4901/2026Numero di raccolta generale 21067/2026Data pubblicazione 21/06/2026dell’Agenzia delle Entrate e negli atti di accertamento emessi da altri Ufficilocali, tali da determinare l’affidamento del Consorzio in merito allacorrettezza del proprio comportamento fiscale.3.

La controricorrente ritiene che entrambi i motivi di ricorso sianoinammissibili, in quanto implicano una rivalutazione delle prove preclusaalla Corte di Cassazione; ritiene, inoltre, che gli stessi siano, comunque,infondati, perché l’onere di provare l’assenza di colpa grava sul contribuentee perché i documenti da questi citati (risoluzioni e accertamenti di altri ufficidell’amministrazione finanziaria) sono successivi all’utilizzo del plafond.4.

Entrambi i motivi di ricorso, strettamente connessi, possono esserevalutati congiuntamente e sono sia inammissibili che infondati.4.1.

In primo luogo, i motivi sono inammissibili perché tendono a provocareuna rivalutazione del materiale probatorio interdetta a questa Corte.Deve ribadirsi che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta dipresunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudicesi è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esamedel materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreall'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazionedelle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenerela revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Cass., 17 dicembre 2025, n. 32935; Cass.,Sez. 6, n. 8758 del 4/04/2017; Cass., Sez. 5, n. 18721 del 13/07/2018;Cass., Sez. 5, n. 26961 del 26/11/2020; Cass., n. 19945/2021).4.2.

I motivi sono, altresì, infondati.Numero registro generale 12779/2017Numero sezionale 4901/2026Numero di raccolta generale 21067/2026Data pubblicazione 21/06/20264.2.1.

In merito all’omessa motivazione sulla colpa del contribuente, variaffermato il principio di diritto secondo il quale, “in tema di sanzioniamministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art.3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà delcomportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza delcontribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto uncomportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza cheoccorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino allaprova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e vadistinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo sel'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranzadei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normalediligenza” (Cass., Sez. 5, 30/01/2020, n. 2139, Rv. 656818-02; da ultimo,Cass., Sez. 5, 9/01/2026, n. 4286).4.2.2.

Per quanto riguarda, invece, la documentazione citata dal ricorrente,non si comprende come atti successivi all’utilizzo – poi correttamentecontestato dall’amministrazione finanziaria – del plafond possano avercondizionato il comportamento del contribuente.

E questo a tacere del fattoche la risoluzione n. 145 del 2002 non sembra avvallare il comportamentodel contribuente, mentre l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate diquando ne sia venuto a conoscenza – non può certo rappresentarel’orientamento generale dell’amministrazione finanziaria e, quindi, fondareun legittimo affidamento.4.2.3.

Venendo alla pretesa natura formale della violazione contestata, èsufficiente rilevare che il superamento del plafond disponibile comportal’errata determinazione dell’ammontare dell’IVA dovuta, che infatti è statarecuperata a tassazione con l’accertamento in esame.Numero registro generale 12779/2017Numero sezionale 4901/2026Numero di raccolta generale 21067/2026Data pubblicazione 21/06/20265.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.6.

Le spese, che seguono la regola della soccombenza, vengono liquidate indispositivo.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare allacontroricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro 4.300,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misuradel 15% dei compensi e accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11/06/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.6040/2016 depositata il 21/11/2016.Numero registro generale 12779/2017Numero sezionale 4901/2026Numero di raccolta generale 21067/2026Data pubblicazione 21/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con avviso di accertamento n. R2N03A100838, l’Agenzia delle Entraterecuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2000, una maggiore IVA neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], contestando allo stesso di avereffettuato acquisti in sospensione di imposta utilizzando un plafond IVAgenerato, nel periodo di imposta 1999, attraverso operazioni che nonpotevano essere validamente utilizzate per tale finalità, in quanto relative aservizi resi in favore dei consorziati, ma di fatto costituenti mero incasso diquote associative ovvero operazioni extraterritoriali svolte all’estero,totalmente fuori campo IVA ex art. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972, in cui ilconsorzio svolgeva mera funzione di intermediario (mandatario senzarappresentanza).Con il medesimo atto venivano irrogate le relative sanzioni tributarie eapplicati gli interessi di mora.[OSCURATO:PERSONA], adita dalla contribuente, annullaval’avviso ritenendo che il plafond si fosse regolarmente formato.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello dell’Agenzia delleEntrate.La Corte di Cassazione, adita dalla contribuente, cassava con rinvio lasentenza rilevando la nullità della motivazione per omessa pronuncia inmerito alla domanda di disapplicazione delle sanzioni e degli interessi dimora (sentenza n. 4557 del 6.03.2015).[OSCURATO:PERSONA], adita in riassunzione dallacontribuente (che sosteneva di aver agito senza colpa essendosi uniformataalle indicazioni contenute in atti amministrativi, in particolare la risoluzionen. 145 del 2002, nell’ambito di un quadro normativo di incerta portata e dinon aver evaso alcuna imposta), rigettava l’appello ritenendo che il quadroNumero registro generale 12779/2017Numero sezionale 4901/2026Numero di raccolta generale 21067/2026Data pubblicazione 21/06/2026normativo di riferimento non fosse così oscuro da giustificare l’assenza dicolpa del contribuente, né poteva invocarsi una buona fede indotta darisoluzioni ministeriali emanate successivamente ai fatti e in relazione avicende diverse.Avverso la suddetta sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 10, commi 2 e 3,della l. n. 212 del 2000, dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 edegli artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.1.1. Ritiene la ricorrente che i giudici di appello siano incorsi nelle violazionicensurate perché la disapplicazione delle sanzioni e degli interesse sarebbedovuta essere una conseguenza giuridica naturale e obbligata di un quadronormativo definito da questa Corte come “intricato” e dell’assenza di colpain capo al contribuente, che si è affidato alla risoluzione ministeriale n.145/E del 15.05.2002.1.2. Rileva, inoltre, la ricorrente che nel caso di specie vi è stata unaviolazione meramente formale, senza evasione d’imposta, come tale nonpunibile ex art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, perché, se anche ilconsorzio non avesse utilizzato il plafond, avrebbe assolto l’IVA sugliacquisti, godendo, però, in seguito, di un credito IVA di pari importo, nonessendovi alcuna limitazione in capo al consorzio per la detraibilitàdell’imposta.2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione fra le parti, consistente nella risoluzioneNumero registro generale 12779/2017Numero sezionale 4901/2026Numero di raccolta generale 21067/2026Data pubblicazione 21/06/2026dell’Agenzia delle Entrate e negli atti di accertamento emessi da altri Ufficilocali, tali da determinare l’affidamento del Consorzio in merito allacorrettezza del proprio comportamento fiscale.3. La controricorrente ritiene che entrambi i motivi di ricorso sianoinammissibili, in quanto implicano una rivalutazione delle prove preclusaalla Corte di Cassazione; ritiene, inoltre, che gli stessi siano, comunque,infondati, perché l’onere di provare l’assenza di colpa grava sul contribuentee perché i documenti da questi citati (risoluzioni e accertamenti di altri ufficidell’amministrazione finanziaria) sono successivi all’utilizzo del plafond.4. Entrambi i motivi di ricorso, strettamente connessi, possono esserevalutati congiuntamente e sono sia inammissibili che infondati.4.1. In primo luogo, i motivi sono inammissibili perché tendono a provocareuna rivalutazione del materiale probatorio interdetta a questa Corte.Deve ribadirsi che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta dipresunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudicesi è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esamedel materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreall'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazionedelle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenerela revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Cass., 17 dicembre 2025, n. 32935; Cass.,Sez. 6, n. 8758 del 4/04/2017; Cass., Sez. 5, n. 18721 del 13/07/2018;Cass., Sez. 5, n. 26961 del 26/11/2020; Cass., n. 19945/2021).4.2. I motivi sono, altresì, infondati.Numero registro generale 12779/2017Numero sezionale 4901/2026Numero di raccolta generale 21067/2026Data pubblicazione 21/06/20264.2.1. In merito all’omessa motivazione sulla colpa del contribuente, variaffermato il principio di diritto secondo il quale, “in tema di sanzioniamministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art.3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà delcomportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza delcontribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto uncomportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza cheoccorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino allaprova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e vadistinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo sel'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranzadei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normalediligenza” (Cass., Sez. 5, 30/01/2020, n. 2139, Rv. 656818-02; da ultimo,Cass., Sez. 5, 9/01/2026, n. 4286).4.2.2. Per quanto riguarda, invece, la documentazione citata dal ricorrente,non si comprende come atti successivi all’utilizzo – poi correttamentecontestato dall’amministrazione finanziaria – del plafond possano avercondizionato il comportamento del contribuente. E questo a tacere del fattoche la risoluzione n. 145 del 2002 non sembra avvallare il comportamentodel contribuente, mentre l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate diquando ne sia venuto a conoscenza – non può certo rappresentarel’orientamento generale dell’amministrazione finanziaria e, quindi, fondareun legittimo affidamento.4.2.3. Venendo alla pretesa natura formale della violazione contestata, èsufficiente rilevare che il superamento del plafond disponibile comportal’errata determinazione dell’ammontare dell’IVA dovuta, che infatti è statarecuperata a tassazione con l’accertamento in esame.Numero registro generale 12779/2017Numero sezionale 4901/2026Numero di raccolta generale 21067/2026Data pubblicazione 21/06/20265. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.6. Le spese, che seguono la regola della soccombenza, vengono liquidate indispositivo. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare allacontroricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro 4.300,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misuradel 15% dei compensi e accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11/06/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
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